XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1698
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI E DELLE IMPRESE SUBACQUEE ED
IPERBARICHE
Art. 1.
(Finalità e definizioni).
1. La presente legge disciplina i requisiti per
l'esercizio delle attività subacquee ed iperbariche e
stabilisce l'ordinamento delle attività subacquee ed
iperbariche svolte a titolo professionale.
2. Sono operatori subacquei ed iperbarici professionali
coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in
modo non esclusivo e non continuativo, con o senza l'ausilio
di scafandri rigidi od altri mezzi immersioni in mare o acque
interne, e sono iscritti nell'elenco nazionale di cui
all'articolo 2.
3. Sono imprese subacquee ed iperbariche le imprese,
iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che eseguono
lavori subacquei o iperbarici o che producono impianti
iperbarici.
4. Sono centri di immersione subacquea le imprese,
iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che operano nel
settore dei servizi specializzati per il turismo, il tempo
libero ed il sociale, offrendo supporto all'immersione o
all'addestramento subacqueo, didattico o ricreativo, in virtù
di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.
5. Sono organizzazioni didattiche per le attività
subacquee, le imprese o le associazioni, italiane ed estere,
iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che hanno come
oggetto sociale l'esclusivo esercizio di attività di
formazione ed addestramento alle attività subacquee.
Art. 2.
(Elenco nazionale degli operatori subacquei ed iperbarici
professionali).
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti è istituito l'elenco nazionale degli operatori
subacquei ed iperbarici professionali, di seguito denominato
"elenco nazionale". Tale elenco è articolato in settori
regionali.
2. E' fatto divieto a chiunque non sia iscritto
nell'elenco nazionale di svolgere a titolo professionale,
anche se in modo non esclusivo e non continuativo, qualsiasi
attività di operatore subacqueo ed iperbarico, o di
addestramento o accompagnamento in attività subacquee.
3. Le spese per la tenuta dell'elenco nazionale sono a
totale carico degli iscritti.
Art. 3.
(Qualifiche professionali).
1. L'iscrizione nell'elenco nazionale avviene nelle
seguenti qualifiche professionali:
a) operatore di alto fondale, che lavora
utilizzando particolari attrezzature, miscele di gas e
tecniche anche di saturazione;
b) operatore di basso fondale, che effettua
immersioni fino alla profondità di 50 metri;
c) istruttore subacqueo, che insegna a singole
persone, od a gruppi di persone, le tecniche d'immersione
subacquea, limitatamente alla qualifica a lui riconosciuta da
una organizzazione didattica per le attività subacquee di cui
all'articolo 5;
d) guida subacquea, che assiste l'istruttore
nell'addestramento di persone singole, o gruppi di persone, od
accompagna nelle immersioni persone singole o gruppi,
limitatamente alla qualifica ottenuta da una organizzazione
didattica per le attività subacquee di cui all'articolo 5;
e) operatore scientifico subacqueo, che svolge
attività di ricerca scientifica e di archeologia subacquea,
nell'ambito delle qualifiche operative a lui riconosciute da
una organizzazione didattica per le attività subacquee di cui
all'articolo 5;
f) foto-cine-video operatore, che svolge attività
di documentazione, con qualsiasi sistema effettuata, al
disotto della superficie del mare o in acque interne, e
limitatamente alle qualifiche operative a lui riconosciute da
una organizzazione didattica per le attività subacquee di cui
all'articolo 5;
g) operatore tecnico iperbarico, che è addetto
alla manovra delle camere iperbariche e degli impianti di
saturazione, sotto la supervisione di un medico specialista in
medicina del nuoto e delle attività subacquee.
Art. 4.
(Requisiti per l'iscrizione
nell'elenco nazionale).
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale sono
necessari i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro
dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini
extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai
sensi del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni;
c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli
equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e
riconosciuti all'interno dell'Unione europea;
d) brevetto corrispondente alla qualifica
professionale per la quale si chiede l'iscrizione, rilasciato,
previo superamento di un apposito corso teorico-pratico, da
una organizzazione didattica per le attività subacquee,
iscritta nel registro di cui all'articolo 5, con le modalità
individuate dal regolamento di cui all'articolo 11.
2. Il corso di cui al comma 1, lettera d), deve
prevedere un esame teorico-pratico comprendente nozioni di
fisiopatologia dell'apparato respiratorio e
cardiocircolatorio, teoria e tecnica di salvamento e primo
soccorso specifico per l'immersione, nozioni di tecniche di
rianimazione.
Art. 5.
(Registro delle imprese subacquee ed iperbariche, dei
centri di immersione e delle organizzazioni didattiche per le
attività subacquee).
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti è istituito il registro delle imprese subacquee ed
iperbariche, dei centri di immersione e, in un'apposita
sezione, delle organizzazioni didattiche per le attività
subacquee.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
mediante apposite convenzioni, può avvalersi delle camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per la
tenuta del registro.
3. Ai fini dell'iscrizione nel registro, i soggetti di cui
al comma 1 devono essere in possesso di apposita abilitazione
rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo
11, previo accertamento dei seguenti requisiti:
a) esistenza di procedure di lavoro che
garantiscono la sicurezza degli operatori e degli utenti ed il
totale rispetto dell'ambiente. In particolare, deve essere
garantita la disponibilità di dotazioni di primo soccorso e di
somministrazione di ossigeno di emergenza, nonché la
definizione di un protocollo di sicurezza e di emergenza,
attraverso i servizi territoriali di emergenza sanitaria;
b) idoneità tecnico-sanitaria della sede nella
quale si svolge l'attività;
c) stipula di una polizza assicurativa per la
responsabilità civile, a copertura dei rischi, derivanti a
terzi, dallo svolgimento delle attività subacquee ed
iperbariche, sia per le fasi previste in terra o in
superficie, sia per quelle previste in immersione.
4. E' fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro
di svolgere le attività di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e
5.
Capo II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
SUBACQUEE ED IPERBARICHE
Art. 6.
(Esercizio dell'attività di operatore
subacqueo ed iperbarico professionale).
1. Gli operatori subacquei ed iperbarici professionali
devono essere in possesso di certificazione medica di
idoneità, rilasciata da un medico specialista in medicina del
nuoto e delle attività subacquee, o di un medico sportivo, in
data non antecedente i dodici mesi.
2. Gli operatori subacquei ed iperbarici di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed
f), che usano autorespiratori ad aria, possono
esercitare la propria attività fino ad una profondità massima
che non ecceda quella per la quale hanno ricevuto idoneo
addestramento e qualificazione da parte di una delle
organizzazioni didattiche di cui all'articolo 5, e comunque
secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui
all'articolo 11.
3. Per gli operatori subacquei ed iperbarici che
effettuano immersioni con ossigeno o con miscele diverse
dall'aria, il limite di profondità è disciplinato dal
regolamento di cui all'articolo 11.
Art. 7.
(Disposizioni speciali per gli istruttori subacquei e per
le guide subacquee).
1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea
è svolta nell'ambito dei centri di immersione, ovvero
nell'esercizio di una impresa individuale.
2. Gli istruttori subacquei, oltre ad essere iscritti
nell'elenco nazionale, devono altresì possedere le qualifiche
professionali di cui all'articolo 3, comma 1, corrispondenti
alla specifica attività subacquea ed iperbarica in relazione
alla quale svolgono attività didattica.
3. Le guide subacquee possono accompagnare nelle
immersioni solo persone in possesso di brevetto rilasciato da
una delle organizzazioni didattiche iscritte nel registro di
cui all'articolo 5, che ne attesti l'addestramento, almeno di
primo livello, ed entro i limiti stabiliti dal brevetto
stesso.
Art. 8.
(Norme di sicurezza).
1. Le imprese, i centri di immersione e le organizzazioni
didattiche di cui all'articolo 5 hanno l'obbligo di accertare
che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme
di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, e delle prescrizioni
stabilite dalla presente legge e dal regolamento di cui
all'articolo 11.
2. Ogni istruttore ed ogni guida subacquea deve seguire,
per poter esercitare la propria attività, almeno ogni due anni
dalla data di rilascio del relativo brevetto, un corso di
aggiornamento teorico-pratico che l'organizzazione didattica
che ha rilasciato il brevetto è tenuta ad organizzare, pena la
cancellazione dell'iscrizione dal registro di cui all'articolo
5. Le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento e la
conservazione della documentazione relativa al corso sono
stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.
Art. 9.
(Attrezzature ed equipaggiamenti).
1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti individuali
e collettivi, gli impianti e le apparecchiature complementari
usate, o pronte ad essere usate nelle attività subacquee ed
iperbariche devono essere costruite con materiale idoneo e
buona tecnica e, qualora prescritto dalle vigenti disposizioni
in materia, devono essere sottoposte a collaudo ed utilizzate
secondo le prescrizioni del collaudo, ed in conformità a
quanto eventualmente stabilito dal regolamento di cui
all'articolo 11.
2. Alle imprese subacquee di cui all'articolo 5, che
effettuano immersioni di lavoro a profondità maggiori di 12
metri, oltre quanto previsto da norme e regolamenti vigenti, è
fatto obbligo di assicurare al cantiere la consulenza di un
medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività
subacquee che, in relazione alla tipologia del lavoro,
predispone le strutture ed i protocolli necessari alla
sicurezza medica del lavoro. I centri di immersione, le
organizzazioni didattiche e quelle di ricerca scientifica
hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza e di
assicurare la reperibilità di un medico specialista in
medicina del nuoto e delle attività subacquee durante lo
svolgimento delle immersioni.
3. Le imprese ed i centri di immersione subacquea di cui
all'articolo 5 hanno l'obbligo di tenere un registro delle
attrezzature e degli equipaggiamenti, nel quale devono essere
annotati tutti i dati relativi ad eventuali collaudi, alla
manutenzione periodica richiesta dalle case costruttrici,
all'utilizzo nell'attività subacquea ed iperbarica.
4. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma
3, o di inefficienza delle attrezzature, degli equipaggiamenti
o degli impianti utilizzati per l'attività subacquea ed
iperbarica, la capitaneria di porto o la direzione provinciale
del lavoro od altri organismi preposti al controllo possono
procedere, in base alla gravità delle omissioni, alla
temporanea sospensione dell'attività dell'impresa ed al
sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, su segnalazione della
capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro
o di altri organi preposti al controllo, dispone la
cancellazione dell'impresa, del centro di immersione subacquea
o dell'organizzazione didattica dal registro di cui
all'articolo 5.
Art. 10.
(Libretto individuale).
1. E' istituito il libretto individuale degli operatori
subacquei ed iperbarici iscritti nell'elenco nazionale. Nel
libretto devono essere annotate tutte le immersioni
effettuate, certificate nel caso di rapporto di lavoro
dipendente, dal responsabile tecnico o di cantiere o dal
legale rappresentante dell'impresa, dell'ente di ricerca o del
centro di immersione subacquea.
2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata
all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è obbligato ad
esibirlo al responsabile di cantiere o agli organi abilitati
per legge.
Art. 11.
(Norme di attuazione).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, il relativo regolamento di
attuazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo
parere di una commissione nominata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comando
generale del corpo delle capitanerie di porto, del Comando
della scuola dei vigili del fuoco sommozzatori, delle
associazioni ed organizzazioni didattiche del settore e di
esperti di settore. Dall'istituzione e dal funzionamento della
commissione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
3. Lo schema di regolamento di cui al comma 1, deliberato
dal Consiglio dei ministri e corredato da una apposita
relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, è
trasmesso alle Camere, per l'espressione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, entro il sessantesimo
giorno antecedente la scadenza del termine previsto dal comma
1.
Art. 12.
(Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima applicazione della presente legge
possono conseguire le qualifiche di cui all'articolo 3 tutti
coloro che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all'articolo 11, dimostrano di avere
operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nelle
specifiche attività corrispondenti alle medesime qualifiche,
attraverso idonee attestazioni amministrative di lavori
eseguiti.
2. Possono ottenere l'iscrizione nel registro di cui
all'articolo 5 le imprese, le associazioni o le organizzazioni
didattiche che dimostrano, entro il termine e con le modalità
di cui al comma 1, di aver operato in modo prevalente, per
almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei ed
iperbarici, ovvero nelle specifiche attività di cui
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5.
Art. 13.
(Disposizioni per particolari categorie
di operatori).
1. Gli operatori subacquei ed iperbarici delle Forze
armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di
finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono considerati a tutti gli effetti
operatori subacquei ed iperbarici, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, comma 3.
2. Le attività di cui al comma 1 sono regolamentate dalle
amministrazioni di appartenenza, anche in deroga alle
disposizioni della presente legge.
Art. 14.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.