XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1696-A-bis
Onorevoli Colleghi! - Con i decreti legislativi 31 marzo
1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, emanati in attuazione
della delega prevista dall'articolo 11, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59, è stata definita - correggendo,
completando e rafforzando le disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - una disciplina fortemente
innovativa in materia di dirigenza pubblica, ed in particolare
di dirigenza statale, nell'ambito del più generale processo di
riforma organica del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni realizzato nell'ultimo decennio: una
disciplina esplicitamente ispirata ai principi della chiara
distinzione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo
e funzioni di gestione e di svolgimento delle attività
amministrative, della contrattualizzazione del rapporto di
lavoro dei dirigenti (a livello individuale e collettivo),
della creazione di un corpo dirigenziale dotato di adeguati
poteri e di ampia autonomia operativa, omogeneo, preparato,
consapevole del proprio ruolo e pienamente responsabile per i
risultati conseguiti nello svolgimento dei propri compiti
istituzionali. Queste indicazioni normative sono state
successivamente trasfuse nel decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che ha dato un assetto compiuto alla materia.
Si evidenzia, peraltro, l'esigenza di introdurre alcuni
elementi correttivi ed integrativi, di carattere non
secondario, rispetto a questo quadro normativo, in quanto sono
emersi numerosi problemi di ordine interpretativo e non poche
difficoltà ed incertezze attuative, che richiedono una
migliore formulazione delle disposizioni legislative e, in
qualche caso, rendono indispensabili - senza, peraltro,
inficiare la ratio e l'impianto complessivo di una riforma che
va, invece, confermata nella sua validità - interventi
modificativi di tipo sostanziale, al fine di inserire negli
articoli del decreto legislativo n. 165 del 2001 dedicati alla
dirigenza indicazioni dirette ad evitare che si dia luogo a
letture ed applicazioni di esse distorte, incoerenti o poco
convincenti, in termini di funzionalità degli apparati
pubblici e di garanzia dell'imparzialità e dell'efficacia
dell'azione amministrativa, oltre che di garanzia della
professionalità e della posizione lavorativa degli stessi
dirigenti.
In primo luogo, va rafforzata e resa più limpida
l'autonomia dei dirigenti in ordine alla gestione delle
risorse finanziarie necessarie per l'espletamento delle loro
funzioni, tramite l'assegnazione a ciascuno di essi di uno
specifico budget.
Occorre, poi, ribadire in modo inequivoco il carattere
unitario della dirigenza statale, pur nel rispetto delle sue
articolazioni funzionali.
In particolare, inoltre, si tratta di definire in termini
di maggiore linearità e chiarezza le linee normative sulle
quali si regge il delicato equilibrio fra l'esercizio della
responsabilità politica e lo svolgimento da parte dei
dirigenti di una attività operativa di cura degli interessi
pubblici libera da ipoteche e da indebiti condizionamenti: in
tal senso, vanno eliminati alcuni residui fattori di
confusione fra poteri degli organi politici e funzioni dei
dirigenti; e, soprattutto, si manifesta l'opportunità di
ridefinire la regolazione delle modalità di attribuzione e
revoca degli incarichi dirigenziali, con specifico riferimento
alla trasparenza dei criteri di conferimento e delle relative
procedure, alla individuazione dello spazio per la
contrattazione individuale (e per quella collettiva) in ordine
alla disciplina della relativa prestazione lavorativa, alla
determinazione delle caratteristiche e della durata dei
diversi tipo di incarico (diversificandone il carattere di
temporaneità in relazione ai differenti livelli di
responsabilità ed alla differente natura dei compiti
affidati), all'ampliamento della possibilità di affidare
funzioni di direzione nello Stato a dirigenti di altre
amministrazioni ed a soggetti portatori di competenze ed
esperienze professionali esterne.
Naturalmente, per salvaguardare - in relazione a
fondamentali principi ricavabili dalle norme costituzionali e
dalla legislazione generale sul lavoro - i rapporti
contrattuali in corso, le nuove disposizioni non solo non
dovranno mettere in discussione gli ambiti di intervento della
fonte contrattuale, ma potranno trovare applicazione solo alla
scadenza di detti rapporti; sono, nello stesso senso, da
escludere ipotesi di allargamento (ad una parte consistente, o
addirittura alla totalità degli incarichi) o di rafforzamento
del potere di intervento sugli incarichi in atto, finora
correttamente limitato soltanto a poche figure di vertice, in
occasione dei mutamenti delle compagini governative, ovvero
(seppure una tantum) del sopravvenire di nuove disposizioni
normative.
Un altro aspetto di notevole rilevanza attiene alle
modalità di valutazione delle prestazioni dirigenziali ed alla
connessa disciplina della responsabilità dirigenziale, in
ordine alla quale, pur confermando nella sostanza le
indicazioni contenute nell'articolo 21 del decreto legislativo
n. 165 del 2001 (specie per ciò che attiene ad una adeguata
articolazione delle misure sanzionatorie), si ritiene di
doverne prospettare una diversa e più chiara formulazione.
Si ritiene, inoltre di proporre nuove disposizioni intese
a favorire - ai fini della crescita e della incentivazione
della qualità professionale e della motivazione del personale
in questione - la mobilità "orizzontale" e "verticale", in
entrata ed in uscita, dei dirigenti nell'ambito delle
amministrazioni statali e rispetto ad altre amministrazioni ed
organizzazioni pubbliche: in proposito, non solo meritano di
essere confermate le previsioni relative alla rotazione negli
incarichi ed al ruolo unico della dirigenza statale, ma va
agevolata l'opportunità per i dirigenti più giovani di
accedere ad incarichi di elevato livello e responsabilità (pur
evitando situazioni di "intasamento" della prima fascia del
ruolo unico), e vanno estese le possibilità di accesso per via
concorsuale alla dirigenza di soggetti provenienti dal mondo
del lavoro pubblico e privato, o che abbiano maturato
significative esperienze in organizzazioni internazionali.
Nella medesima direzione va anche l'introduzione di nuove
norme dirette a favorire lo scambio di esperienze
amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni: norme che
costituiscono l'oggetto della proposta di legge n. 1435,
presentata alla Camera dei Deputati in data 27 luglio 2001, da
intendersi come strettamente collegata alla presente proposta,
la quale, pertanto, si pone rispetto ad essa in termini di
complementarietà.
Il testo alternativo si compone di otto articoli, dei
quali di seguito si illustrano i contenuti.
Con l'articolo 1, si propone un nuovo testo dell'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
prevedendo l'assegnazione a ciascun dirigente di una quota
parte del bilancio dell'amministrazione da gestire
autonomamente, ai fini di una piena responsabilizzazione della
dirigenza nell'esercizio dei poteri di spesa.
Con l'articolo 2, viene modificato il comma 3
dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, allo
scopo di eliminare definitivamente i residui elementi di
possibile confusione o sovrapposizione fra poteri
dell'autorità politica e sfera di autonomia decisionale
riconosciuta ai dirigenti: in particolare, al di là di alcuni
miglioramenti formali del testo, si prevede l'eliminazione del
potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità,
considerato da qualificati commentatori come contraddittorio
con il disegno complessivo di riforma in ordine ai rapporti
fra organi politici e dirigenza, per il fatto di porre al
centro di tali rapporti i singoli atti di amministrazione
concreta e di gestione, e non gli obiettivi ed il risultato
complessivo dell'attività amministrativa.
L'articolo 3, nel prevedere la sostituzione del comma 1
dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
afferma esplicitamente, superando eventuali dubbi
interpretativi, il carattere unitario della dirigenza statale,
in quanto inquadrata in un'unica qualifica, seppure articolata
in due fasce nell'ambito del ruolo unico.
Con l'articolo 4, che va ad integrare il testo
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si
consente ai dirigenti di delegare per ragioni di servizio, con
atto scritto e motivato, alcuni dei propri poteri (fra quelli
riguardanti l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi
assegnati, l'adozione dei relativi atti e provvedimenti
amministrativi, l'esercizio dei poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate, la direzione ed il coordinamento
dell'attività degli uffici, la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali) a funzionari che nell'ambito degli
uffici di titotarità dei dirigenti stessi ricoprano posizioni
di elevato rilievo, demandando alla contrattazione collettiva
la determinazione dei criteri generali per la definizione dei
relativi profili retributivi. In questo modo, si intende
affrontare in modo efficace e flessibile il problema di una
"decongestione" delle attività dirigenziali (specie nelle
strutture che presentano particolare complessità ed hanno una
attività particolarmente gravosa), valorizzando al tempo
stesso il ruolo degli elementi più qualificati nell'ambito del
personale assegnato agli uffici; ciò, senza creare momenti di
irrigidimento e di confusione nell'assetto ordinamentale del
lavoro pubblico, attraverso l'introduzione di figure di
"vicedirigenza" o "predirigenza" dai connotati poco chiari e,
comunque, di scarsa utilità.
L'articolo 5 introduce una nuova versione, degli articoli
19, 21, 23 e 28, sostitutiva di quella attualmente in vigore,
del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le principali
innovazioni contenute nel testo proposto per l'articolo 19,
che regola la materia degli incarichi di funzioni dirigenziali
tengono ampiamente conto dei contributi della giurisprudenza,
oltre che dell'apporto della contrattazione collettiva, ed
attengono ai seguenti profili:
a) vengono meglio specificati ed articolati i
criteri da seguire in occasione del conferimento degli
incarichi, integrando la valutazione delle qualità soggettive
dei dirigenti interessati con una serie di elementi di ordine
oggettivo, al fine di modulare adeguatamente, pur senza
negarlo, il carattere fiduciario delle scelte (che dovranno,
comunque, effettuarsi previa determinazione, da parte delle
amministrazioni, dei parametri che si intendono di volta in
volta adottare);
b) si procede ad una più chiara distinzione dello
spazio e del ruolo che, in sede di attribuzione degli
incarichi, va rispettivamente attribuito al contratto
individuale (che individua oggetto, durata e finalità
dell'incarico, e ne disciplina i profili di ordine
lavoristico) ed al successivo atto di conferimento (al quale
compete la definizione dell'aspetto organizzativo);
c) si prevede una diversificazione della durata
temporale degli incarichi, articolandola in rapporto ai
differenti livelli di responsabilità (ed al differente
rapporto con l'autorità politica in ordine alla funzione di
attuazione degli indirizzi);
d) si amplia la percentuale di incarichi di
funzioni dirigenziali di livello generale attribuibili ai
dirigenti appartenenti alla seconda fascia del ruolo unico,
che viene portata da un terzo al 40 per cento della relativa
dotazione;
e) al fine di favorire la mobilità della dirigenza
non solo all'interno dell'amministrazione statale, ma anche
fra amministrazioni e strutture pubbliche diverse, si
introduce la possibilità di conferire una significativa quota
di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato a
dirigenti dipendenti da altre amministrazioni o da organi
costituzionali; viene anche percentualmente aumentato, anche
se in misura tale da evitare stravolgimenti del sistema, il
numero degli incarichi attribuibili a soggetti esterni
particolarmente qualificati mediante contratti a tempo
determinato (la cui durata si prevede non possa superare, per
motivi di evidente opportunità, il termine naturale della
legislatura);
f) vengono meglio specificate le ipotesi di revoca
degli incarichi e di risoluzione consensuale dei relativi
contratti individuali, che viene distinta rispetto alla
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei
dirigenti;
g) si chiarisce che le eventuali misure di
conferma, revoca, modifica o rinnovo degli incarichi
dirigenziali di vertice entro novanta giorni dal voto di
fiducia al Governo debbono essere motivate;
h) si introduce, sia pure in termini di
eventualità e senza effetti di ingerenza o di impedimento
rispetto alle decisioni spettanti all'esecutivo, un intervento
delle commissioni parlamentari - nell'ambito dei loro poteri
di sindacato - nelle procedute di conferimento o di revoca
degli incarichi di maggiore rilievo: ciò, al fine di
accrescere (rifacendosi all'esperienza di altri importanti
ordinamenti) il tasso di trasparenza e di verificabilità della
rispondenza all'interesse pubblico delle scelte operate in
questa delicata materia;
i) si propone una valorizzazione degli incarichi
dirigenziali diversi dall'attribuzione della titolarità di
uffici (incarichi, di studio, ricerca, consulenza, eccetera),
che dovrebbero uscire da una posizione di "minorità" rispetto
agli altri, soprattutto in ragione del nuovo ruolo e del nuovo
assetto funzionale ed organizzativo che le amministrazioni
statali sono destinate assumere in conseguenza delle recenti
riforme istituzionali ispirate al federalismo, al
decentramento ed alla sussidiarietà;
j) si prevede, infine, che le nuove disposizioni
in tema di incarichi trovino applicazione alla scadenza degli
incarichi in essere, posto che una soluzione diversa, la quale
andasse immediatamente ad incidere su tali rapporti,
solleverebbe gravi problemi di ordine giuridico e
costituzionale.
Con il comma 3 dell'articolo 5 viene proposta una nuova e
più chiara versione dell'articolo 21 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, concernente la responsabilità dirigenziale:
se ne conservano, peraltro, i caratteri fondamentali, specie
per ciò che attiene alla necessaria graduazione - in rapporto
alla differente rilevanza e gravità dei casi concreti (ed
evitando di attribuire alle amministrazioni un eccessivo
margine di discrezionalità) - delle misure adottabili nelle
ipotesi di valutazione negativa dei comportamenti e
dell'attività svolta dai dirigenti.
I commi 4 e 5 intervengono sul testo dell'articolo 23 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, avente ad oggetto
l'istituzione e la disciplina del ruolo unico dei dirigenti
delle amministrazioni dello Stato, del quale si conferma la
piena validità, ai fini della creazione di un proficuo
"mercato" interno alla dirigenza statale, grazie al
superamento degli inutili steccati costituiti dagli asfittici
ruoli dirigenziali dei singoli ministeri (suscettibili, tra
l'altro, di una gestione di tipo personalistico, se non
clientelare): viene, in primo luogo, chiarito che la
distinzione in due fasce della dirigenza statale rileva
unicamente ai fini del conferimento degli incarichi di vertice
o di livello generale, e degli aspetti del trattamento
economico legati agli incarichi stessi; inoltre, al fine di
favorire la mobilità "verticale" all'interno della dirigenza,
si riduce da cinque a tre anni il periodo di svolgimento di
incarichi di livello dirigenziale generale richiesto ai
dirigenti di seconda fascia come condizione per l'accesso alla
prima fascia.
Il comma 6 interviene sulle norme in materia di accesso
alla qualifica di dirigente contenute nell'articolo 28 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, per allargare la platea
dei soggetti ammessi alle relative procedure concorsuali a
diverse categorie di soggetti, muniti di titolo di studio
universitario, i quali abbiano svolto per un congruo periodo
di tempo qualificate attività lavorative presso
amministrazioni pubbliche, strutture private ed enti o
organismi internazionali; il testo viene, inoltre, adeguato
alle innovazioni di recente introdotte dal legislatore in
ordine alla tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle
università.
Con l'articolo 6 viene modificato il comma 2 dell'articolo
24 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in tema di
trattamento economico dei dirigenti, allo scopo di chiarire
che la retribuzione (onnicomprensiva) dei dirigenti
attributari di incarichi di vertice o di livello generale va
definita, per quanto attiene sia al trattamento fondamentale
che a quello accessorio, in sede di contratto individuale,
mentre al contratto collettivo dell'area dirigenziale spetta
unicamente la determinazione dei trattamenti minimi.
Gianclaudio BRESSA
Relatore di minoranza.