XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1696-A-bis




TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del
Regolamento)


Articolo. 1.

(Norme in materia di funzioni e responsabilità dei
dirigenti).

          1. L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

              "2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Ai dirigenti, anche ai fini dell'esercizio di autonomi poteri di spesa in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è attribuita una quota parte delle risorse dell'amministrazione, corrispondente all'ambito delle competenze e delle responsabilità loro attribuite e degli obiettivi di risultato loro assegnati".


Articolo. 2.

(Norme in materia di indirizzo politico
amministrativo).

          1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

              "3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o altri atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare i propri atti o provvedimenti. Qualora il perdurare dell'inerzia o del ritardo, ovvero il verificarsi di gravi inosservanze delle direttive generali da parte del dirigente competente, determinino o rischino di produrre un pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro nomina, previa contestazione, un commissario ad acta, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri; nei casi di estrema urgenza, si

          
(*) Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del testo della Commissione.
può prescindere dalla contestazione. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".


Articolo. 3.

(Norme in materia di qualifica dirigenziale).

          1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

              "1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è ordinata in un'unica qualifica, articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti la carriera diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate".

          2. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Articolo. 4.

(Delega di funzioni dei dirigenti).

          1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

              "1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. I contratti collettivi di lavoro definiscono criteri generali per la determinazione del relativo trattamento economico accessorio".


Articolo. 5.

(Norme in materia di incarichi di funzioni dirigenziali,
responsabilità dirigenziale, ruolo unico dei dirigenti e
accesso alla qualifica).

          1. L'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

              "Art. 19. - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto: a) delle attitudini, del livello di competenza e delle capacità professionali del singolo dirigente, in riferimento alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte ed ai risultati già conseguiti e valutati; b) della complessità della struttura interessata e del grado di responsabilità connesso alla relativa conduzione; c) della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati e dei programmi da realizzare; d) dell'applicazione, di norma, del criterio della rotazione negli incarichi, finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti funzionali ed organizzativi delle amministrazioni, ed a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
              2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, previa definizione da parte dell'organo competente dei relativi criteri di attribuzione. Con contratto individuale vengono definiti l'oggetto e la durata dell'incarico, si stabiliscono i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, si indicano le risorse umane, finanziarie e strumentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed adeguate in corrispondenza delle previsioni contenute negli atti di indirizzo del Ministro che intervengano nel corso del rapporto, si specificano le prestazioni professionali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24; con il successivo atto di conferimento dell'incarico, quando questo abbia ad oggetto la direzione di uffici, viene individuata la struttura la cui titolarità è attribuita al dirigente. Entro tre mesi dalla scadenza naturale degli incarichi, le amministrazioni interessate effettuano, con le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi, una valutazione complessiva dell'attività svolta dal dirigente nell'espletamento dell'incarico, ai fini dell'eventuale conferma o dell'attribuzione di altro incarico almeno equivalente, fatto salvo il caso di espressa valutazione negativa.
              3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.
              4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 3 o, in misura non superiore al 40 per cento della relativa dotazione, ad altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.
              5. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo; gli ordinamenti delle singole amministrazioni individuano gli eventuali incarichi che, in ragione del loro contenuto eminentemente tecnico, possono essere conferiti a tempo indeterminato.
              6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 e del 5 per cento di quella dei dirigenti della seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo unico, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
              7. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere altresì conferiti, con le medesime procedure, tramite contratto a tempo determinato avente una durata non superiore a cinque anni, e che comunque non può andare oltre il termine naturale della legislatura, entro il limite del 7 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quella dei dirigenti della seconda fascia, a persone di elevata e comprovata qualificazione professionale, che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati e aziende pubbliche o private, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate al di fuori delle amministrazioni statali, o a persone provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, dalle magistrature e dal ruolo degli avvocati dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla qualificazione professionale degli interessati, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
              8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi precedenti sono revocati, oltre che per motivate ragioni organizzative e gestionali, nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinata dai contratti collettivi.
              9. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, con atto motivato, entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
              10. Del conferimento degli incarichi di cui ai commi 3 e 4, e delle determinazioni di cui al comma 9, è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Le competenti commissioni parlamentari entro dieci giorni dalla comunicazione, ove lo richieda un terzo dei loro componenti, invitano le persone designate agli incarichi a partecipare ad una seduta pubblica, nel corso della quale si procede all'esame delle loro competenze ed esperienze professionali; le commissioni parlamentari possono, altresì, invitare i Ministri competenti a riferire in ordine alle ragioni poste a base delle determinazioni di cui al comma 9.
              11. Ai dirigenti appartenenti al ruolo unico di cui articolo 23 in alternativa alla titolarità di uffici dirigenziali possono essere affidate, con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, incarichi relativi a funzioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso a collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non siano stati conferiti o siano comunque rimasti privi di incarichi sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.
              12. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
              13. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continua ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246".

          2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, fatti i salvi i casi di revoca, alla scadenza degli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e dei relativi contratti individuali.
          3. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

              "Art. 21. - 1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento da parte del dirigente degli obiettivi definiti nel contratto individuale, valutati con i sistemi e le garanzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dai contratti collettivi, comportano la revoca dell'incarico, adottata con le stesse procedure previste per il conferimento dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 11, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.
              2. Quando la valutazione dell'attività dirigenziale fa emergere rilevanti profili di responsabilità per la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati, il dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, può essere collocato a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23, per un periodo non inferiore a due anni; laddove dalla valutazione emergano elementi di tale gravità da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.
              3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate".
          4. Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

              "1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il ruolo unico è articolato in due fasce, ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, e della determinazione del relativo trattamento economico".

          5. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

              "2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 12, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28".

          6. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) l'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 è sostituito dal seguente: "Sono, inoltre, ammessi i soggetti, muniti di laurea, che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a tre anni; sono, altresì, ammessi i cittadini italiani, muniti di laurea, che hanno svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti o organismi internazionali";

                b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, diploma di master di secondo livello, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali corrispondenti a quelle indicate nella lettera a) per i dipendenti pubblici, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; sono ammessi, altresì, i cittadini italiani che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza lavorativa presso enti od organismi internazionali, in posizioni per le quali è richiesto il possesso di diploma di laurea";

                c) alla lettera b) del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: "prevedendo, per le procedure concorsuali di cui alla lettera a) del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio e professionali maturate, e per le procedure di cui alla lettera b) del comma 2, anche la valutazione della specificità dei titoli di studio presentati".

(Alternativo all'articolo 1 del testo della
Commissione).


Articolo. 6.

(Norme in materia di trattamento economico dei
dirigenti).

          1. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

              "2. Per gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come trattamenti minimi i valori determinati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono definiti gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguita nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi".



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