XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1696-A-bis
TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)
(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del
Regolamento)
Articolo. 1.
(Norme in materia di funzioni e responsabilità dei
dirigenti).
1. L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
"2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante
poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo; essi sono responsabili in via esclusiva
dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati. Ai dirigenti, anche ai fini dell'esercizio di
autonomi poteri di spesa in relazione a quanto previsto dal
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è attribuita una
quota parte delle risorse dell'amministrazione, corrispondente
all'ambito delle competenze e delle responsabilità loro
attribuite e degli obiettivi di risultato loro assegnati".
Articolo. 2.
(Norme in materia di indirizzo politico
amministrativo).
1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
"3. Il Ministro non può revocare, riformare,
riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o
altri atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o
ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare i propri atti o
provvedimenti. Qualora il perdurare dell'inerzia o del
ritardo, ovvero il verificarsi di gravi inosservanze delle
direttive generali da parte del dirigente competente,
determinino o rischino di produrre un pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro nomina, previa
contestazione, un commissario ad acta, dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri; nei
casi di estrema urgenza, si
(*) Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con
apposita indicazione in calce, il carattere alternativo
dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della
Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono
considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione.
Il testo presuppone la soppressione degli articoli 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 9 del testo della Commissione.
può prescindere dalla contestazione. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p), della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto
previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635".
Articolo. 3.
(Norme in materia di qualifica dirigenziale).
1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
"1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al
presente capo la dirigenza è ordinata in un'unica qualifica,
articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo
23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti la
carriera diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze
di polizia e delle Forze armate".
2. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 15 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo. 4.
(Delega di funzioni dei dirigenti).
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate
ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo
determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle
competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere
b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che
ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito
degli uffici ad essi affidati. I contratti collettivi di
lavoro definiscono criteri generali per la determinazione del
relativo trattamento economico accessorio".
Articolo. 5.
(Norme in materia di incarichi di funzioni dirigenziali,
responsabilità dirigenziale, ruolo unico dei dirigenti e
accesso alla qualifica).
1. L'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è sostituito dal seguente:
"Art. 19. - 1. Per il conferimento di ciascun
incarico di funzione dirigenziale, e per il passaggio ad
incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto:
a) delle attitudini, del livello di competenza e delle
capacità professionali del singolo dirigente, in riferimento
alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte ed ai
risultati già conseguiti e valutati; b) della
complessità della struttura interessata e del grado di
responsabilità connesso alla relativa conduzione; c)
della natura e delle caratteristiche degli obiettivi
prefissati e dei programmi da realizzare; d)
dell'applicazione, di norma, del criterio della rotazione
negli incarichi, finalizzata a garantire la più efficace ed
efficiente utilizzazione delle risorse, in relazione alle
modificazioni degli assetti funzionali ed organizzativi delle
amministrazioni, ed a favorire lo sviluppo della
professionalità dei dirigenti. Al conferimento degli incarichi
ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo
2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale
nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, sono conferiti a tempo determinato, previa
definizione da parte dell'organo competente dei relativi
criteri di attribuzione. Con contratto individuale vengono
definiti l'oggetto e la durata dell'incarico, si stabiliscono
i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, si
indicano le risorse umane, finanziarie e strumentali che
vengono messe a disposizione del dirigente ai fini
dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e che sono
consensualmente riviste ed adeguate in corrispondenza delle
previsioni contenute negli atti di indirizzo del Ministro che
intervengano nel corso del rapporto, si specificano le
prestazioni professionali e si determina il relativo
trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel
rispetto delle disposizioni dell'articolo 24; con il
successivo atto di conferimento dell'incarico, quando questo
abbia ad oggetto la direzione di uffici, viene individuata la
struttura la cui titolarità è attribuita al dirigente. Entro
tre mesi dalla scadenza naturale degli incarichi, le
amministrazioni interessate effettuano, con le procedure di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, e tenendo conto di quanto previsto dai contratti
collettivi, una valutazione complessiva dell'attività svolta
dal dirigente nell'espletamento dell'incarico, ai fini
dell'eventuale conferma o dell'attribuzione di altro incarico
almeno equivalente, fatto salvo il caso di espressa
valutazione negativa.
3. Gli incarichi di segretario generale di
ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate
al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale e
quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a
dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui
all'articolo 23. Gli incarichi hanno una durata non inferiore
a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di
rinnovo.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a
dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui
all'articolo 3 o, in misura non superiore al 40 per cento
della relativa dotazione, ad altri dirigenti appartenenti al
medesimo ruolo unico. Gli incarichi hanno una durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà
di rinnovo.
5. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono
conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale
generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Gli incarichi
hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a
sette anni, con facoltà di rinnovo; gli ordinamenti delle
singole amministrazioni individuano gli eventuali incarichi
che, in ragione del loro contenuto eminentemente tecnico,
possono essere conferiti a tempo indeterminato.
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della
dotazione organica dei dirigenti della prima fascia del ruolo
unico di cui all'articolo 23 e del 5 per cento di quella dei
dirigenti della seconda fascia, anche a dirigenti non
appartenenti al ruolo unico, purché dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti.
7. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere altresì conferiti, con le medesime procedure, tramite
contratto a tempo determinato avente una durata non superiore
a cinque anni, e che comunque non può andare oltre il termine
naturale della legislatura, entro il limite del 7 per cento
della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia del
ruolo unico e del 5 per cento di quella dei dirigenti della
seconda fascia, a persone di elevata e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano ricoperto per almeno
un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti
pubblici o privati e aziende pubbliche o private, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e post-universitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro
maturate al di fuori delle amministrazioni statali, o a
persone provenienti dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, dalle magistrature e dal ruolo degli avvocati
dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da
una indennità commisurata alla qualificazione professionale
degli interessati, tenendo conto della temporaneità del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata
dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
sono collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell'anzianità di servizio.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai
commi precedenti sono revocati, oltre che per motivate ragioni
organizzative e gestionali, nelle ipotesi di responsabilità
dirigenziale disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di
risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al
comma 2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei
dirigenti è disciplinata dai contratti collettivi.
9. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui al
comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o
rinnovati, con atto motivato, entro novanta giorni dal voto di
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i
quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla
loro naturale scadenza.
10. Del conferimento degli incarichi di cui ai
commi 3 e 4, e delle determinazioni di cui al comma 9, è data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
Deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti. Le competenti
commissioni parlamentari entro dieci giorni dalla
comunicazione, ove lo richieda un terzo dei loro componenti,
invitano le persone designate agli incarichi a partecipare ad
una seduta pubblica, nel corso della quale si procede
all'esame delle loro competenze ed esperienze professionali;
le commissioni parlamentari possono, altresì, invitare i
Ministri competenti a riferire in ordine alle ragioni poste a
base delle determinazioni di cui al comma 9.
11. Ai dirigenti appartenenti al ruolo unico di cui
articolo 23 in alternativa alla titolarità di uffici
dirigenziali possono essere affidate, con le medesime
procedure di cui ai commi precedenti, incarichi relativi a
funzioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e
ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento,
ivi compresi quelli presso a collegi di revisione degli enti
pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le
modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non siano
stati conferiti o siano comunque rimasti privi di incarichi
sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23,
comma 3.
12. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri,
per il Ministero degli affari esteri e per le amministrazioni
che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle
attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata
ai rispettivi ordinamenti.
13. Per il personale di cui all'articolo 3, comma
1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continua ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti
di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo
2 della legge 10 agosto 2000, n. 246".
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, fatti i
salvi i casi di revoca, alla scadenza degli incarichi
dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, e dei relativi contratti individuali.
3. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è sostituito dal seguente:
"Art. 21. - 1. I risultati negativi dell'attività
amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento da
parte del dirigente degli obiettivi definiti nel contratto
individuale, valutati con i sistemi e le garanzie previsti
dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, e dai contratti collettivi, comportano la revoca
dell'incarico, adottata con le stesse procedure previste per
il conferimento dall'articolo 19, e la destinazione ad altro
incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 11,
presso la medesima amministrazione ovvero presso altra
amministrazione che vi abbia interesse.
2. Quando la valutazione dell'attività dirigenziale
fa emergere rilevanti profili di responsabilità per la mancata
realizzazione degli obiettivi assegnati, il dirigente, previa
contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio,
può essere collocato a disposizione del ruolo unico di cui
all'articolo 23, per un periodo non inferiore a due anni;
laddove dalla valutazione emergano elementi di tale gravità da
rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto
con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto
di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del
contratto collettivo.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia,
delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze
armate".
4. Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
"1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il
ruolo unico è articolato in due fasce, ai fini del
conferimento degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e
4, e della determinazione del relativo trattamento
economico".
5. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
"2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i
dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi
di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalente,
in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 19, comma 12, per un tempo pari ad almeno tre
anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo
21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda
fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi
di accesso di cui all'articolo 28".
6. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo della lettera a) del
comma 2 è sostituito dal seguente: "Sono, inoltre, ammessi i
soggetti, muniti di laurea, che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un
periodo non inferiore a tre anni; sono, altresì, ammessi i
cittadini italiani, muniti di laurea, che hanno svolto per
almeno quattro anni continuativi funzioni di livello
dirigenziale presso enti o organismi internazionali";
b) la lettera b) del comma 2 è sostituita
dalla seguente: "b) i soggetti muniti di laurea nonché
di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di
specializzazione, diploma di master di secondo livello,
dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario
rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri,
ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private,
secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono
ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti di
laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza
lavorativa in posizioni professionali corrispondenti a quelle
indicate nella lettera a) per i dipendenti pubblici,
secondo modalità definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; sono ammessi, altresì, i
cittadini italiani che abbiano maturato almeno tre anni di
esperienza lavorativa presso enti od organismi internazionali,
in posizioni per le quali è richiesto il possesso di diploma
di laurea";
c) alla lettera b) del comma 3 sono
aggiunte le seguenti parole: "prevedendo, per le procedure
concorsuali di cui alla lettera a) del comma 2, anche la
valutazione delle esperienze di servizio e professionali
maturate, e per le procedure di cui alla lettera b) del
comma 2, anche la valutazione della specificità dei titoli di
studio presentati".
(Alternativo all'articolo 1 del testo della
Commissione).
Articolo. 6.
(Norme in materia di trattamento economico dei
dirigenti).
1. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
"2. Per gli incarichi di funzioni dirigenziali di
cui all'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è
stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo
come trattamenti minimi i valori determinati dai contratti
collettivi per le aree dirigenziali, e sono definiti gli
istituti del trattamento economico accessorio, collegato al
livello di responsabilità attribuito con l'incarico di
funzione ed ai risultati conseguita nell'attività
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi".