XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1696




        Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge che si propone contiene disposizioni che tendono alla definizione di un regime degli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato caratterizzato da maggiori elementi di flessibilità rispetto a quello attualmente previsto, volte in particolare a favorire la mobilità dei dirigenti, a tale fine prevedendo una modifica alla disciplina legislativa in materia di conferimento degli incarichi stessi.
        Con l'occasione si è inteso pervenire ad un maggiore punto di equilibrio tra la necessità di garantire un potere di scelta nell'affidamento degli incarichi dirigenziali all'organo di responsabilità politica e l'esigenza, derivante dai princìpi di legalità, neutralità ed imparzialità dell'azione amministrativa, di garantire l'autonomia dei dirigenti nell'esercizio delle attività gestionali volte all'espletamento di tali funzioni nel rispetto degli obiettivi, priorità, piani e programmi definiti nelle direttive generali del Ministro.
        Le disposizioni che si propongono, nel riordinare il procedimento di attribuzione degli incarichi dirigenziali, stabiliscono tra l'altro, in modo inequivocabile, la separazione tra accordo e conferimento vero e proprio dell'incarico. In tale modo, per un verso, si ovvia all'attuale situazione di confusione fra l'aspetto organizzativo-funzionale degli incarichi - la cui disciplina, afferendo ai modi di conferimento della titolarità degli organi e degli uffici pubblici, si vuole ora ricondurre ad un atto unilaterale del datore di lavoro - e quello concernente la disciplina del rapporto obbligatorio la cui regolazione resta, invece, affidata all'atto di natura privatistica. Per altro verso, si tende ad ancorare la discrezionalità relativa all'affidamento degli incarichi e alla definizione della loro durata ad un parametro di riferimento rappresentato dalla individuazione degli obiettivi e dei programmi per la cui attuazione si rende necessaria l'attribuzione di ciascuna funzione dirigenziale. Ciò renderà possibile l'effettiva realizzazione del collegamento, già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fra definizione dell'indirizzo politico-amministrativo, attività gestionale e verifica dei risultati. Resta ferma, peraltro, l'attuale disciplina sostanziale della responsabilità dirigenziale con i relativi meccanismi già approntati per fare fronte alle situazioni "patologiche" che possono verificarsi durante l'espletamento del mandato dirigenziale, quali l'inosservanza delle direttive, i risultati negativi della gestione, il mancato raggiungimento degli obiettivi.
        L'impianto del provvedimento proposto tende, pertanto, a rendere più diretto il rapporto tra direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione emanata dal Ministro e la verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti.
        Il disegno di legge proposto prevede, altresì, norme dirette a favorire una maggiore mobilità dei dirigenti tra settore pubblico e privato, anche al fine di realizzare un proficuo e reciproco scambio di esperienze. L'esigenza suddetta, volta a realizzare una maggiore osmosi tra management pubblico e management privato, nasce dalla necessità di inserire velocemente nelle pubbliche amministrazioni quei meccanismi privatistici di gestione delle risorse umane e finanziarie che consentano un miglioramento della qualità dei servizi per le imprese e per i cittadini. Inoltre, la possibilità di effettuare esperienze di lavoro sia nel settore pubblico che nel settore privato contribuisce alla promozione della crescita professionale della dirigenza pubblica, oltre che della cultura manageriale, nonché di realizzare un meccanismo di pantouflage trasparente per assicurare un continuo scambio di esperienze, di best practices e di culture organizzative.
        Il disegno di legge è composto da 7 articoli, di seguito illustrati:

        Articolo 1: con tale articolo si provvede alla riforma delle disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di incarichi dirigenziali. In particolare, il comma 1, lettera b), che sostituisce il comma 2 dell'attuale articolo 19, prevede, innanzitutto, il riordino del procedimento di attribuzione degli incarichi dirigenziali, stabilendo in modo inequivocabile la separazione tra accordo e provvedimento di conferimento vero e proprio. Con il provvedimento di conferimento vengono individuati l'oggetto dell'incarico, gli obiettivi da conseguire e in relazione a questi ultimi la durata dell'incarico che, comunque, non può eccedere per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale il termine di tre anni, e per gli altri incarichi di funzione dirigenziale i cinque anni. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede, poi, un accordo con cui è definito il corrispondente trattamento economico. Tale disciplina pone la determinazione dell'affidamento degli incarichi e della loro durata, in stretta connessione con gli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, piani e programmi definiti dall'organo di vertice.
        Con il comma 1, lettera c), che sostituisce il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, viene ampliata la possibilità di ricoprire posti di funzione di livello dirigenziale generale da parte di dirigenti di seconda fascia e di persone in possesso di specifiche qualità professionali.
        La lettera d) del comma 1, introducendo il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede la possibilità di conferire gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 del medesimo articolo anche a dirigenti di amministrazioni pubbliche non appartenenti al ruolo unico, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.
        Con la lettera e) del comma 1, che sostituisce l'attuale comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, vengono riviste in aumento le percentuali dei posti attribuibili ad estranei in possesso delle specifiche professionalità previste.
        La lettera f) del comma 1, contiene una modifica all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001 volta a prevedere che gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 del medesimo articolo, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
        Con la lettera g) del comma 1, viene sostituito l'attuale comma 10 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di chiarire che fra gli incarichi attribuibili ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, sono ricompresi anche gli incarichi presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza dei Ministeri.
        Con la lettera i) del comma 1, si chiarisce che la disciplina del conferimento degli incarichi non è derogabile in sede di contrattazione collettiva.
        Il comma 2 sostituisce il comma 1 e abroga il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente o l'inosservanza delle direttive da parte di quest'ultimo, valutati ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1999, comporti l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. Viene inoltre previsto che, in relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione possa revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero recedere dal rapporto di lavoro.
        Il comma 4 sostituisce il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, riducendo a tre anni il limite minimo per l'accesso dalla seconda alla prima fascia.
        Con il comma 5 vengono apportate alcune modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, con la lettera a) di tale comma, viene prevista la possibilità di partecipazione al concorso di accesso per la qualifica dirigenziale statale ai cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti od organismi internazionali.
        Il comma 6 prevede l'immediata applicazione delle disposizioni modificative del decreto legislativo n. 165 del 2001 introdotte dal disegno di legge relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, disciplinando altresì la fase transitoria. Esso prevede, inoltre, la copertura dei maggiori oneri con la conseguente indisponibilità di un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

        Articolo 2: l'articolo contiene una disposizione che concerne le nomine negli enti pubblici e nelle società controllate o partecipate dallo Stato conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti alla scadenza naturale della legislatura o nel mese antecedente allo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, prevedendo, altresì, la disciplina della fase transitoria.

        Articolo 3: con il comma 1, si introduce l'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni la possibilità di chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni per svolgere incarichi o attività presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in ambito internazionale. Tale facoltà viene estesa anche agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e, limitatamente agli incarichi pubblici, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato. L'aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti privati, non può, comunque, superare i tre anni. In ogni caso, al fine di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, vengono previste le varie ipotesi in cui l'aspettativa non può essere disposta nei confronti di quei dirigenti che hanno svolto attività riguardanti i soggetti presso i quali essi intendono ricoprire i nuovi incarichi. Viene, infine, prevista per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la possibilità di disporre, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti e per singoli progetti di specifico interesse dell'amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. Il servizio prestato dai dipendenti in assegnazione temporanea costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
        Con il comma 2 viene prevista una modifica all'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 che estende la facoltà di richiedere l'aspettativa in questione anche ai segretari comunali e provinciali.
        Il comma 3 introduce nel decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 17-bis, con il quale si prevede la possibilità di disciplinare, in sede di contrattazione collettiva, l'istituzione di un'apposita area contrattuale della vicedirigenza, nella quale inquadrare il personale laureato appartenente alle posizioni "C2" e "C3" del comparto Ministeri ed equivalenti degli altri comparti del pubblico impiego. Ciò al fine di valorizzare le professionalità intermedie della pubblica amministrazione.

        Articolo 4: tale articolo sostituisce l'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, prevedendo una semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo presso enti od organismi internazionali e presso Stati esteri del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, nell'ottica di favorire lo scambio di esperienze amministrative.

        Articolo 5: la norma è volta a consentire al cittadino italiano dipendente di imprese private di svolgere, previo accertamento dei requisiti, incarichi presso enti o organizzazioni internazionali. A tale fine viene prevista l'istituzione di un apposito elenco presso il Ministero degli affari esteri, in cui sono iscritte le società, che ne facciano richiesta, disposte a fornire il proprio personale.

        Articolo 6: la norma demanda ad uno o più regolamenti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, l'individuazione degli enti, delle organizzazioni e degli organismi internazionali, nonché la definizione delle modalità e delle procedure attuative delle norme introdotte dalla legge.

        Articolo 7: tale articolo prevede l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in conseguenza delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 2, all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

        Non si ritiene necessario predisporre la relazione tecnico-finanziaria, in quanto i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 6, del disegno di legge sono compensati, come previsto dal medesimo comma, attraverso il meccanismo di indisponibilità in esso contenuto.




Frontespizio Testo articoli