XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1696
Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge che si
propone contiene disposizioni che tendono alla definizione di
un regime degli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato caratterizzato da maggiori
elementi di flessibilità rispetto a quello attualmente
previsto, volte in particolare a favorire la mobilità dei
dirigenti, a tale fine prevedendo una modifica alla disciplina
legislativa in materia di conferimento degli incarichi
stessi.
Con l'occasione si è inteso pervenire ad un maggiore punto
di equilibrio tra la necessità di garantire un potere di
scelta nell'affidamento degli incarichi dirigenziali
all'organo di responsabilità politica e l'esigenza, derivante
dai princìpi di legalità, neutralità ed imparzialità
dell'azione amministrativa, di garantire l'autonomia dei
dirigenti nell'esercizio delle attività gestionali volte
all'espletamento di tali funzioni nel rispetto degli
obiettivi, priorità, piani e programmi definiti nelle
direttive generali del Ministro.
Le disposizioni che si propongono, nel riordinare il
procedimento di attribuzione degli incarichi dirigenziali,
stabiliscono tra l'altro, in modo inequivocabile, la
separazione tra accordo e conferimento vero e proprio
dell'incarico. In tale modo, per un verso, si ovvia
all'attuale situazione di confusione fra l'aspetto
organizzativo-funzionale degli incarichi - la cui disciplina,
afferendo ai modi di conferimento della titolarità degli
organi e degli uffici pubblici, si vuole ora ricondurre ad un
atto unilaterale del datore di lavoro - e quello concernente
la disciplina del rapporto obbligatorio la cui regolazione
resta, invece, affidata all'atto di natura privatistica. Per
altro verso, si tende ad ancorare la discrezionalità relativa
all'affidamento degli incarichi e alla definizione della loro
durata ad un parametro di riferimento rappresentato dalla
individuazione degli obiettivi e dei programmi per la cui
attuazione si rende necessaria l'attribuzione di ciascuna
funzione dirigenziale. Ciò renderà possibile l'effettiva
realizzazione del collegamento, già previsto dall'articolo 4
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fra definizione
dell'indirizzo politico-amministrativo, attività gestionale e
verifica dei risultati. Resta ferma, peraltro, l'attuale
disciplina sostanziale della responsabilità dirigenziale con i
relativi meccanismi già approntati per fare fronte alle
situazioni "patologiche" che possono verificarsi durante
l'espletamento del mandato dirigenziale, quali l'inosservanza
delle direttive, i risultati negativi della gestione, il
mancato raggiungimento degli obiettivi.
L'impianto del provvedimento proposto tende, pertanto, a
rendere più diretto il rapporto tra direttiva generale per
l'attività amministrativa e per la gestione emanata dal
Ministro e la verifica dei risultati conseguiti dai
dirigenti.
Il disegno di legge proposto prevede, altresì, norme
dirette a favorire una maggiore mobilità dei dirigenti tra
settore pubblico e privato, anche al fine di realizzare un
proficuo e reciproco scambio di esperienze. L'esigenza
suddetta, volta a realizzare una maggiore osmosi tra
management pubblico e management privato, nasce
dalla necessità di inserire velocemente nelle pubbliche
amministrazioni quei meccanismi privatistici di gestione delle
risorse umane e finanziarie che consentano un miglioramento
della qualità dei servizi per le imprese e per i cittadini.
Inoltre, la possibilità di effettuare esperienze di lavoro sia
nel settore pubblico che nel settore privato contribuisce alla
promozione della crescita professionale della dirigenza
pubblica, oltre che della cultura manageriale, nonché di
realizzare un meccanismo di pantouflage trasparente per
assicurare un continuo scambio di esperienze, di best
practices e di culture organizzative.
Il disegno di legge è composto da 7 articoli, di seguito
illustrati:
Articolo 1: con tale articolo si provvede alla riforma
delle disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo n.
165 del 2001 in materia di incarichi dirigenziali. In
particolare, il comma 1, lettera b), che sostituisce il
comma 2 dell'attuale articolo 19, prevede, innanzitutto, il
riordino del procedimento di attribuzione degli incarichi
dirigenziali, stabilendo in modo inequivocabile la separazione
tra accordo e provvedimento di conferimento vero e proprio.
Con il provvedimento di conferimento vengono individuati
l'oggetto dell'incarico, gli obiettivi da conseguire e in
relazione a questi ultimi la durata dell'incarico che,
comunque, non può eccedere per gli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale il termine di tre anni, e per
gli altri incarichi di funzione dirigenziale i cinque anni. Al
provvedimento di conferimento dell'incarico accede, poi, un
accordo con cui è definito il corrispondente trattamento
economico. Tale disciplina pone la determinazione
dell'affidamento degli incarichi e della loro durata, in
stretta connessione con gli obiettivi da conseguire con
riferimento alle priorità, piani e programmi definiti
dall'organo di vertice.
Con il comma 1, lettera c), che sostituisce il comma
4 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
viene ampliata la possibilità di ricoprire posti di funzione
di livello dirigenziale generale da parte di dirigenti di
seconda fascia e di persone in possesso di specifiche qualità
professionali.
La lettera d) del comma 1, introducendo il comma
5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165
del 2001, prevede la possibilità di conferire gli incarichi di
cui ai commi da 1 a 5 del medesimo articolo anche a dirigenti
di amministrazioni pubbliche non appartenenti al ruolo unico,
entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del
5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti
alla seconda fascia.
Con la lettera e) del comma 1, che sostituisce
l'attuale comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n.
165 del 2001, vengono riviste in aumento le percentuali dei
posti attribuibili ad estranei in possesso delle specifiche
professionalità previste.
La lettera f) del comma 1, contiene una modifica
all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del
2001 volta a prevedere che gli incarichi di direzione degli
uffici dirigenziali di cui al comma 3 del medesimo articolo,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo.
Con la lettera g) del comma 1, viene sostituito
l'attuale comma 10 dell'articolo 19 del decreto legislativo n.
165 del 2001, al fine di chiarire che fra gli incarichi
attribuibili ai dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarità di uffici dirigenziali, sono ricompresi anche gli
incarichi presso i collegi di revisione degli enti pubblici in
rappresentanza dei Ministeri.
Con la lettera i) del comma 1, si chiarisce che la
disciplina del conferimento degli incarichi non è derogabile
in sede di contrattazione collettiva.
Il comma 2 sostituisce il comma 1 e abroga il comma 2
dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
prevedendo che il mancato raggiungimento degli obiettivi da
parte del dirigente o l'inosservanza delle direttive da parte
di quest'ultimo, valutati ai sensi del decreto legislativo n.
286 del 1999, comporti l'impossibilità di rinnovo dello stesso
incarico dirigenziale. Viene inoltre previsto che, in
relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione possa
revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del
ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n.
165 del 2001, ovvero recedere dal rapporto di lavoro.
Il comma 4 sostituisce il comma 2 dell'articolo 23 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, riducendo a tre anni il
limite minimo per l'accesso dalla seconda alla prima
fascia.
Con il comma 5 vengono apportate alcune modifiche
all'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In
particolare, con la lettera a) di tale comma, viene
prevista la possibilità di partecipazione al concorso di
accesso per la qualifica dirigenziale statale ai cittadini
italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario,
che abbiano svolto per almeno quattro anni continuativi
funzioni di livello dirigenziale presso enti od organismi
internazionali.
Il comma 6 prevede l'immediata applicazione delle
disposizioni modificative del decreto legislativo n. 165 del
2001 introdotte dal disegno di legge relativamente agli
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale,
disciplinando altresì la fase transitoria. Esso prevede,
inoltre, la copertura dei maggiori oneri con la conseguente
indisponibilità di un numero di posti di funzione dirigenziale
equivalente sul piano finanziario.
Articolo 2: l'articolo contiene una disposizione che
concerne le nomine negli enti pubblici e nelle società
controllate o partecipate dallo Stato conferite dal Governo o
dai Ministri nei sei mesi antecedenti alla scadenza naturale
della legislatura o nel mese antecedente allo scioglimento
anticipato di entrambe le Camere, prevedendo, altresì, la
disciplina della fase transitoria.
Articolo 3: con il comma 1, si introduce l'articolo
23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che
prevede per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni la
possibilità di chiedere il collocamento in aspettativa senza
assegni per svolgere incarichi o attività presso
amministrazioni diverse da quella di appartenenza, soggetti
privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o
privati operanti anche in ambito internazionale. Tale facoltà
viene estesa anche agli appartenenti alla carriera diplomatica
e prefettizia, e, limitatamente agli incarichi pubblici, ai
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati
e procuratori dello Stato. L'aspettativa per lo svolgimento di
attività presso soggetti privati, non può, comunque, superare
i tre anni. In ogni caso, al fine di garantire l'imparzialità
dell'azione amministrativa, vengono previste le varie ipotesi
in cui l'aspettativa non può essere disposta nei confronti di
quei dirigenti che hanno svolto attività riguardanti i
soggetti presso i quali essi intendono ricoprire i nuovi
incarichi. Viene, infine, prevista per le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, la possibilità di disporre, sulla base di appositi
protocolli di intesa tra le parti e per singoli progetti di
specifico interesse dell'amministrazione, l'assegnazione
temporanea di personale presso imprese private. Il servizio
prestato dai dipendenti in assegnazione temporanea costituisce
titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
Con il comma 2 viene prevista una modifica all'articolo
101 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000 che estende la facoltà di richiedere l'aspettativa in
questione anche ai segretari comunali e provinciali.
Il comma 3 introduce nel decreto legislativo n. 165 del
2001, l'articolo 17-bis, con il quale si prevede la
possibilità di disciplinare, in sede di contrattazione
collettiva, l'istituzione di un'apposita area contrattuale
della vicedirigenza, nella quale inquadrare il personale
laureato appartenente alle posizioni "C2" e "C3" del comparto
Ministeri ed equivalenti degli altri comparti del pubblico
impiego. Ciò al fine di valorizzare le professionalità
intermedie della pubblica amministrazione.
Articolo 4: tale articolo sostituisce l'articolo 1 della
legge 27 luglio 1962, n. 1114, prevedendo una semplificazione
delle procedure di collocamento fuori ruolo presso enti od
organismi internazionali e presso Stati esteri del personale
dipendente delle amministrazioni pubbliche, nell'ottica di
favorire lo scambio di esperienze amministrative.
Articolo 5: la norma è volta a consentire al cittadino
italiano dipendente di imprese private di svolgere, previo
accertamento dei requisiti, incarichi presso enti o
organizzazioni internazionali. A tale fine viene prevista
l'istituzione di un apposito elenco presso il Ministero degli
affari esteri, in cui sono iscritte le società, che ne
facciano richiesta, disposte a fornire il proprio
personale.
Articolo 6: la norma demanda ad uno o più regolamenti, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400
del 1988, l'individuazione degli enti, delle organizzazioni e
degli organismi internazionali, nonché la definizione delle
modalità e delle procedure attuative delle norme introdotte
dalla legge.
Articolo 7: tale articolo prevede l'abrogazione del comma
7 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in
conseguenza delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma
2, all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001.
Non si ritiene necessario predisporre la relazione
tecnico-finanziaria, in quanto i maggiori oneri derivanti
dall'applicazione dell'articolo 1, comma 6, del disegno di
legge sono compensati, come previsto dal medesimo comma,
attraverso il meccanismo di indisponibilità in esso
contenuto.