XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1696
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso
dei funzionari internazionali nella pubblica
amministrazione).
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per il conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura
e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacità professionali del singolo
dirigente";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale
nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico,
ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di
cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli
obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai
piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei
propri atti di indirizzo ed alle eventuali modifiche degli
stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la
durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli
incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il
termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono
rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico
accede un accordo individuale con cui è definito il
corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei
princìpi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la
risoluzione consensuale del rapporto";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a
dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti al
medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità
professionali richieste dal comma 6";
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5
possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento
della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia del ruolo unico e del 5 per cento della dotazione
organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti al ruolo unico, purchè dipendenti
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero
di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti";
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5
possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento
della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia del ruolo unico e dell'8 per cento della dotazione
organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato. La durata di tali incarichi, comunque, non può
eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai
commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri
incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.
Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende
pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito
una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete
esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni
statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla
dirigenza, o provenienti dai settori della ricerca, della
docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico
può essere integrato da una indennità commisurata alla
specifica qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Per il
periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni,
con riconoscimento dell'anzianità di servizio";
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di
cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo";
g) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli
organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano
interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca
o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi
compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti
pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le
modalità di utilizzazione dei predetti dirigenti sono
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma
3";
h) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2
della legge 10 agosto 2000, n. 246";
i) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
"12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi".
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi,
ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente,
valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma
restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità
di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione
alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre,
revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del
ruolo unico di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal
rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto
collettivo";
b) il comma 2 è abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 1".
4. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
"2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i
dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi
di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi
dell'articolo 19, o equivalente, in base ai particolari
ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19,
comma 11, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere
incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi
di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i
dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui
all'articolo 28".
5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'ultimo periodo della lettera a)
del comma 2 è aggiunto il seguente: "Sono altresì ammessi i
cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio
universitario, che hanno svolto per almeno quattro anni
continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti od
organismi internazionali";
b) l'ultimo periodo della lettera b) del
comma 2 è sostituito dai seguenti: "Sono ammessi, altresì,
dipendenti di strutture private, collocati in posizioni
professionali equivalenti a quelle indicate nella lettera
a) per i dipendenti pubblici, secondo modalità
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del
diploma di laurea ed avere maturato almeno cinque anni di
esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse";
c) al comma 3, lettera b), sono aggiunte le
seguenti parole: ", prevedendo, per il concorso al quale
possono partecipare i soggetti di cui alla lettera a)
del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio
professionali maturate".
6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
immediata applicazione relativamente agli incarichi di prima
fascia, i quali cessano alla data di entrata in vigore della
presente legge. In sede di prima applicazione dell'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non
sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito
un incarico di livello retributivo equivalente al precedente.
Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di
idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche
qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico
di studio, con il mantenimento del precedente trattamento
economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa
maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini
del conferimento, un numero di incarichi di funzione
dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto
prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione
che conferisce l'incarico.
Art. 2.
(Norme in materia di incarichi presso enti, società ed
agenzie).
1. Le nomine degli organi di vertice e dei membri dei
consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli
enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo
Stato o delle agenzie, conferite dal Governo o dai Ministri
nei sei mesi antecedenti alla scadenza naturale della
legislatura o nel mese antecedente allo scioglimento
anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate,
revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i
quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla
loro naturale scadenza.
2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o
comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti alla
fine naturale della tredicesima legislatura possono essere
confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è inserito il seguente:
"Art. 23-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità
tra pubblico e privato). - 1. In deroga all'articolo 60 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, ivi compresi i dirigenti a disposizione del
ruolo unico, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150,
nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e
prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati
e procuratori dello Stato, possono, a domanda, essere
collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di
attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse
da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici
economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche
in sede internazionale, i quali provvedono al relativo
trattamento previdenziale. E' sempre ammessa la ricongiunzione
dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi
della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle
forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di
contribuzione.
2. Nel caso di svolgimento di attività presso
soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo
di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può
superare i tre anni e non è computabile ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza.
3. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o
incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del
personale di cui al comma 1, non può comunque essere disposta
se:
a) il personale, nei due anni precedenti, è stato
addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel
medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato
pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a
favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività.
Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa,
il divieto si estende anche al caso in cui le predette
attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche
indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile;
b) il personale intende svolgere attività in
organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro
attività, in relazione alle funzioni precedentemente
esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento
o l'imparzialità.
4. Il dirigente non può, nei successivi due anni,
ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni
individuate alla lettera a) del comma 3.
5. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra
le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico
dell'amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale
presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni,
le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un
compenso aggiuntivo, da porre a carico delle aziende
destinatarie.
6. Il servizio prestato dai dipendenti durante il
periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 5,
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
carriera.
7. Le disposizioni del presente articolo non trovano
comunque applicazione nei confronti del personale militare e
delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
8. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati gli enti e gli organismi internazionali di cui al
comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative
del presente articolo".
2. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è
aggiunto il seguente:
" 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo
23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai
dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per
effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, previa
autorizzazione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102.
Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e
provinciale viene ricollocato nella posizione di disponibilità
nell'ambito dell'albo di appartenenza".
3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è inserito il seguente:
"Art. 17-bis. - (Vicedirigenza). - 1. La
contrattazione collettiva può disciplinare l'istituzione di
un'apposita area contrattuale della vicedirigenza, nella quale
è inquadrato, con la qualifica di vicedirigente, il personale
laureato appartenente alle posizioni "C2" e "C3" del comparto
ministeri ed equivalenti degli altri comparti del pubblico
impiego. Al personale inquadrato nella predetta area
vicedirigenziale, è attribuita una retribuzione tabellare
stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro
dell'area contrattuale della vicedirigenza. I dirigenti
possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di
cui all'articolo 17".
Art. 4.
(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori
ruolo).
1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1 - 1. Il personale dipendente delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa
autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, con decreto
dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle
finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego
o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi
presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare
funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati
esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non
può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto
per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere
rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta
scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui
al comma 1, può essere concessa dall'Amministrazione di
appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso
gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il
collocamento fuori ruolo".
2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi
dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le
disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle
amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso
enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato
per intero ai fini della progressione della carriera,
dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e,
secondo le modalità stabilite dalla legge 27 luglio 1962, n.
1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai
fini della valutazione dei titoli.
Art. 5.
(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di
incarichi ed attività internazionali).
1. E' istituito, presso il Ministero degli affari esteri,
un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano
disposte a fornire proprio personale, di cittadinanza
italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle
organizzazioni internazionali.
2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le
imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri
le richieste di iscrizione indicando espressamente:
a) l'area di attività in cui operano;
b) gli enti o organismi internazionali di
interesse;
c) i settori professionali ed il numero massimo di
candidati che intendono fornire;
d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza
diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato
a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi
internazionali, con eventuale indicazione della durata massima
dell'aspettativa.
3. La nomina del dipendente di imprese iscritte
nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti
vacanti, sulla base di professionalità, esperienza e
conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa
nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle
dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che
disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta
solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non
rinnovabile.
Art. 6.
(Disposizioni di attuazione).
1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati gli enti, le organizzazioni e gli
organismi internazionali contemplati dagli articoli 1, comma
5, lettera a), 4 e 5 della presente legge, nonché sono
definite le modalità e le procedure attuative delle stesse
norme.
Art. 7.
(Abrogazioni).
1. E' abrogato il comma 7 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.