XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1695
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge di
modifica dell'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352,
recante "Disposizioni sui beni culturali", relativamente alla
composizione del consiglio di amministrazione della
soprintendenza di Pompei, prende le mosse da alcune premesse
di fondo. Il sito archeologico di Pompei è un patrimonio
mondiale che riesce a catalizzare un numero considerevolissimo
di visitatori, tanto che la città rappresenta un esempio unico
per rapporto tra turisti e abitanti.
L'elevatissimo numero di visitatori incide notevolmente
sull'organizzazione e sulla fornitura di servizi che il comune
di Pompei deve rendere sia specificamente al sito (parcheggi,
pulizia, illuminazione), che in via generale mediante la
predisposizione di adeguate infrastrutture, nonché per
l'adeguamento ed il controllo del territorio onde favorire i
flussi turistici. In sostanza l'erogazione di detti servizi
comporta un aggravio di spese per l'ente locale, che non
possono essere recuperate altrimenti e che gravano
impropriamente sui cittadini pompeiani.
Il sito archeologico fa parte integrante del territorio
del comune di Pompei ed è quindi, prima di tutto, un bene sia
del medesimo comune che dell'intera popolazione residente.
Proprio in quanto tale, l'ente locale, in ossequio al
principio sancito dalla Costituzione e dal testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve
rappresentare la propria comunità, ne deve curare gli
interessi, promuoverne e coordinarne lo sviluppo. Quindi
appare evidente come sia indispensabile una completa sinergia
tra la soprintendenza ed il comune di Pompei tesa a
valorizzarne le risorse territoriali. In definitiva tale fine
può essere perseguito solamente attuando un coinvolgimento
diretto degli amministratori comunali nel consiglio di
amministrazione della soprintendenza.
Per tale motivo la presente proposta di legge include il
sindaco di Pompei nel consiglio di amministrazione della
soprintendenza di Pompei.