XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1695




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, č sostituito dal seguente:

        "3. Fanno parte del consiglio di amministrazione di cui al comma 2:

            a) il soprintendente, che lo presiede;

            b) il direttore amministrativo;

            c) il funzionario pių elevato in grado, appartenente all'ex carriera direttiva, in servizio presso la soprintendenza;

            d) il sindaco di Pompei o un suo delegato".



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