XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1695
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352, č sostituito dal seguente:
"3. Fanno parte del consiglio di amministrazione di
cui al comma 2:
a) il soprintendente, che lo presiede;
b) il direttore amministrativo;
c) il funzionario pių elevato in grado,
appartenente all'ex carriera direttiva, in servizio presso la
soprintendenza;
d) il sindaco di Pompei o un suo delegato".