XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1694




        Onorevoli Colleghi! - Le competenze, l'organizzazione e le modalità operative dell'attività informativa per la sicurezza in Italia sono regolate dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801.
        Il mutato quadro di situazione interno ed internazionale obiettivamente impone una nuova scrittura della legge che, emanata nel 1977, vede oggi completamente cambiato il contesto che ne aveva ispirato i fondamentali concetti di base, dai quali derivano logicamente lo spirito e la struttura normativa.
        Il quadro degli equilibri internazionali è oggi sostanzialmente diverso, ed è completamente diversa anche la situazione interna dello Stato.
        Mentre alcune minacce si sono attenuate o hanno mutato la loro possibilità di esplicazione, altre completamente nuove appaiono all'orizzonte o sono già pesantemente attive.
        Quella portata dalla criminalità organizzata nazionale e internazionale nel traffico e vendita di stupefacenti, di armi di materiale fissile e di quant'altro possa portare grave danno alla pace ed alla stabilità internazionale, o al sicuro progresso delle società.
        Quella della proliferazione di materiali, mezzi e conoscenze in campo nucleare chimico, batteriologico ed in quello vettoriale per il lancio degli ordigni, che può mettere nelle mani di organizzazioni o di "governi a rischio" mezzi tremendi di distruzione o anche di semplice ricatto.
        Quelle nel settore economico e finanziario che grazie al reimpiego delle enormi disponibilità finanziarie da parte della malavita organizzata, possono finire per inquinare e controllare il sistema, ponendolo in mani irresponsabili e criminali.
        Quelle nel settore dell'informazione multimediale, della sicurezza ecologica e altre.
        In realtà si potrebbe dire che tutti i settori della vita dello Stato possono essere minacciati da iniziative di origine interna o esterna tendenti ad acquisire vantaggi da azioni disgregatrici o dannose condotte in modo nascosto o mascherato. Ma la necessaria attività di intelligence per acquisire notizie al fine di prevenire danni allo Stato ed alla società, non esaurisce il compito dell'intelligence stessa.
        Assieme alla ragione difensiva, va vista la ragione di sostegno alle iniziative politiche per consentire che le iniziative e le decisioni politiche dello Stato siano basate sulla conoscenza il più possibile esatta dei fattori afferenti ciascun problema.
        Nel contempo sono rimaste immanenti minacce già esistenti. Quella del terrorismo che ha assunto connotazioni completamente diverse, anche per il progressivo aumento della cosmopoliticità della società italiana, per le vulnerabilità della "società aperta" e per il clamoroso ed esponenziale aumento del livello di pericolosità rivelato dall'ultimo attacco portato agli USA l'11 settembre 2001. Quella dello spionaggio, anche essa mutata e orientata al campo tecnologico d'avanguardia di tutti i settori, più che concentrata su quello militare.
        Inoltre nel periodo di giurisdizione della legge in vigore, è emersa la necessità di una migliore e più incisiva attività di controllo da parte del Parlamento, e di una chiara definizione dei rapporti tra personale e attività dei servizi segreti e la magistratura, di una più chiara e precisa indicazione delle responsabilità di gestione economica e di spesa, di una migliore definizione di competenza dei due servizi, di una organizzazione che ne assicuri il controllo ed il coordinamento e infine di una maggiore chiarezza, sicurezza e tutela dell'operato degli appartenenti agli enti informativi.
        In tempi recentissimi il già citato attacco terroristico dell'11 settembre 2001, ha determinato una elevatissima sensibilizzazione della opinione pubblica mondiale al rischio di attentati terroristici e la conseguente assunzione di impegno da parte dei governi di intensificare l'attuazione di ogni possibile misura di carattere difensivo per garantire al meglio possibile la sicurezza dei cittadini, accompagnata da efficaci iniziative di contrasto nei confronti degli elementi originativi e potenzialmente organizzatori di attentati terroristici.
        In questo quadro, un ruolo fondamentale è attribuito alla attività di intelligence considerata il mezzo primario e fondamentale per la prevenzione degli attentati e per la informazione e la sensibilizzazione delle forze di sicurezza cui compete il contrasto nei confronti dell'azione terroristica.
        Queste sono in stretta sintesi le ragioni che inducono alla messa a punto di una nuova legge sui servizi di informazione, ragioni alle quali si ispira la proposta di legge, naturalmente aperta ad eventuali integrazioni o correzioni migliorative. Essa:

            1) attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e la titolarità della tutela e dell'apposizione del segreto di Stato. Non innova rispetto a quanto stabilito in precedenza;

            2) individua nel Consiglio dei ministri la struttura di governo che costituisce organo di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri per gli indirizzi generali e per gli obiettivi fondamentali della politica informativa per la sicurezza, nonché la sede di informazione per tutti i Ministri sull'evoluzione della situazione generale.
        Rispetto alla legge n. 801 del 1977 sposta nell'ambito del Consiglio dei ministri quanto prima era attribuito ad un organo particolare, il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, del quale facevano parte solo alcuni Ministri.
        L'innovazione deriva dalla considerazione che il nuovo quadro della situazione nazionale e internazionale presenta una globalità in termini di potenziali minacce, tali da poter interessare nel loro sviluppo tutto lo scibile dei diversi settori di attività dello Stato, con connessioni ed interazioni continue.
        Pare quindi corretto individuare nel Consiglio dei ministri la sede d'origine del processo di impostazione delle linee fondamentali della politica di informazione e di arrivo dei principali elementi di sintesi dell'attività di ricerca.
        Ritengo inoltre opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che nella legge vigente si è sempre parlato di informazione e sicurezza, unendo in un tutt'uno le due entità, quasi che la competenza di entrambe risalisse ai servizi segreti. In questo modo si è commesso un errore concettuale che ha finito per dare luogo nella cultura e nella conoscenza dell'opinione pubblica generale alla errata convinzione che la responsabilità e l'attività di ricerca informativa e la responsabilità e attività di mantenimento della sicurezza si identificassero.
        Esiste indubbiamente, ed è assolutamente necessaria, una strettissima interrelazione tra le due attività, operando la prima per fornire tutti gli elementi necessari e indispensabili all'azione della seconda, ma azioni, procedimenti e responsabilità nonché strutture interessate sono distinti e diversi e trovano il loro luogo unitario in termini di responsabilità, indirizzo, guida e controllo nel Presidente del Consiglio dei ministri.
        Ecco perché nella proposta di legge all'articolo 1 al Presidente del Consiglio dei ministri si attribuiscono l'alta direzione e la responsabilità politica dell'informazione e della sicurezza, mentre a partire dall'articolo 2, nel trattare di responsabilità, competenze, ordinamento e procedimenti riferiti all'attività di intelligence, si parla sempre di informazione "per la" sicurezza e non di informazione "e" sicurezza, a differenza di quanto detto nella legge in vigore;

            3) istituisce il Dipartimento dell'informazione per la sicurezza dello Stato, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, realizzando l'unitarietà della struttura, ne affida la guida, il coordinamento e il controllo ad una autorità politica (sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato) che assolve alla sua funzione con l'ausilio di un comitato esecutivo per l'attività di guida, coordinamento e controllo, e di una unità centrale per la conoscenza in tempo reale dell'evolversi della situazione informativa.
        La proposta di legge basa la sua articolazione operativa su due servizi di intelligence competenti e operanti per l'attività di informazione nei confronti delle minacce, uno all'interno ed uno all'esterno del territorio nazionale.
        Per la ripartizione delle competenze tra i due servizi la scelta era tra una soluzione di ripartizione verticale (assegnazione a ciascuno di diversi tipi di minaccia: terroristica, criminale, militare, ambientale, economica, eccetera) o una soluzione di ripartizione areale (interna, esterna). Si è preferita la seconda alternativa in questo modo allineandosi alla soluzione adottata da quasi tutti gli Stati omologhi per il livello e l'organizzazione politico-sociale.
        La interrelazione sia sul piano verticale sia su quello orizzontale tra le diverse minacce e le aree del loro sviluppo è comunque stata presa in seria considerazione ed al comitato esecutivo è stato affidato il compito del coordinamento delle iniziative e delle competenze contingenti in funzione della situazione e del suo evolversi.
        Inoltre, la ripartizione per area presenta il vantaggio di una maggiore elasticità, consentendo di affidare, senza problemi normativi, a ciascun servizio, per l'area di competenza, qualsiasi nuova minaccia dovesse emergere in futuro;

            4) innova, rispetto alla legge vigente, istituendo nell'ambito della Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione un gruppo di tre magistrati competenti a concedere le autorizzazioni su richiesta del sottosegretario di Stato all'informazione, all'attuazione - in sede di attività di ricerca informativa - di intercettazioni, apertura di corrispondenza, sequestro temporaneo di documentazione, perquisizioni, eccetera, nei confronti di cittadini italiani.
        E' questa una novità, ritenuta quanto mai opportuna, che, per talune procedure particolari, necessarie per lo svolgimento di azioni incisive e penetranti, assicura garanzia ai cittadini e corretta copertura agli operatori dell'intelligence;

            5) istituisce un Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione per la sicurezza (peraltro già esistente). Tuttavia, rispetto alla precedente configurazione, innova stabilendo per legge che la presidenza del Comitato compete alla componente politica all'opposizione e include tra le funzioni del Comitato anche il parere sui bilanci preventivi e consuntivi di spesa, e sui regolamenti attuativi dell'ordinamento della struttura e della tutela del segreto di Stato.
        Le due novità paiono molto opportune e significative:

            una consente un controllo puntuale del Parlamento nei confronti degli elementi di base: organizzativi, operativi e finanziari dell'attività di intelligence;

            l'altra, affidando all'opposizione la presidenza del Comitato, consente, nel modo a ben vedere più corretto in termini democratici, il controllo preciso e responsabile nei confronti dell'attività della maggioranza di Governo da parte dell'opposizione;

            6) definisce con chiarezza i procedimenti d'azione degli agenti, le relative modalità di autorizzazione e copertura nonché le responsabilità;

            7) assicura il coordinamento e il controllo dell'attività di intelligence svolta per scopi particolari di settore da qualsiasi altro ente dell'amministrazione statale;

            8) stabilisce con chiarezza competenza e responsabilità per la definizione dei bilanci preventivi e consuntivi, per le autorizzazioni di spesa, la gestione e la conservazione della documentazione.

        Si propone di mettere a punto una legislazione di base per l'attività dei servizi segreti italiani, adeguata alla nuova realtà e capace di mantenere buona validità nei confronti degli sviluppi della situazione del prevedibile futuro.
        Si propone inoltre di recepire sul piano normativo tutti i miglioramenti e gli adeguamenti suggeriti dall'esperienza degli ultimi anni.
        Rimane aperta ogni possibilità di integrazione che porti ad un complessivo miglioramento dell'impianto normativo proposto.




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