XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1694
Onorevoli Colleghi! - Le competenze, l'organizzazione e
le modalità operative dell'attività informativa per la
sicurezza in Italia sono regolate dalla legge 24 ottobre 1977,
n. 801.
Il mutato quadro di situazione interno ed internazionale
obiettivamente impone una nuova scrittura della legge che,
emanata nel 1977, vede oggi completamente cambiato il contesto
che ne aveva ispirato i fondamentali concetti di base, dai
quali derivano logicamente lo spirito e la struttura
normativa.
Il quadro degli equilibri internazionali è oggi
sostanzialmente diverso, ed è completamente diversa anche la
situazione interna dello Stato.
Mentre alcune minacce si sono attenuate o hanno mutato la
loro possibilità di esplicazione, altre completamente nuove
appaiono all'orizzonte o sono già pesantemente attive.
Quella portata dalla criminalità organizzata nazionale e
internazionale nel traffico e vendita di stupefacenti, di armi
di materiale fissile e di quant'altro possa portare grave
danno alla pace ed alla stabilità internazionale, o al sicuro
progresso delle società.
Quella della proliferazione di materiali, mezzi e
conoscenze in campo nucleare chimico, batteriologico ed in
quello vettoriale per il lancio degli ordigni, che può mettere
nelle mani di organizzazioni o di "governi a rischio" mezzi
tremendi di distruzione o anche di semplice ricatto.
Quelle nel settore economico e finanziario che grazie al
reimpiego delle enormi disponibilità finanziarie da parte
della malavita organizzata, possono finire per inquinare e
controllare il sistema, ponendolo in mani irresponsabili e
criminali.
Quelle nel settore dell'informazione multimediale, della
sicurezza ecologica e altre.
In realtà si potrebbe dire che tutti i settori della vita
dello Stato possono essere minacciati da iniziative di origine
interna o esterna tendenti ad acquisire vantaggi da azioni
disgregatrici o dannose condotte in modo nascosto o
mascherato. Ma la necessaria attività di intelligence
per acquisire notizie al fine di prevenire danni allo Stato
ed alla società, non esaurisce il compito dell'intelligence
stessa.
Assieme alla ragione difensiva, va vista la ragione di
sostegno alle iniziative politiche per consentire che le
iniziative e le decisioni politiche dello Stato siano basate
sulla conoscenza il più possibile esatta dei fattori afferenti
ciascun problema.
Nel contempo sono rimaste immanenti minacce già esistenti.
Quella del terrorismo che ha assunto connotazioni
completamente diverse, anche per il progressivo aumento della
cosmopoliticità della società italiana, per le vulnerabilità
della "società aperta" e per il clamoroso ed esponenziale
aumento del livello di pericolosità rivelato dall'ultimo
attacco portato agli USA l'11 settembre 2001. Quella dello
spionaggio, anche essa mutata e orientata al campo tecnologico
d'avanguardia di tutti i settori, più che concentrata su
quello militare.
Inoltre nel periodo di giurisdizione della legge in
vigore, è emersa la necessità di una migliore e più incisiva
attività di controllo da parte del Parlamento, e di una chiara
definizione dei rapporti tra personale e attività dei servizi
segreti e la magistratura, di una più chiara e precisa
indicazione delle responsabilità di gestione economica e di
spesa, di una migliore definizione di competenza dei due
servizi, di una organizzazione che ne assicuri il controllo ed
il coordinamento e infine di una maggiore chiarezza, sicurezza
e tutela dell'operato degli appartenenti agli enti
informativi.
In tempi recentissimi il già citato attacco terroristico
dell'11 settembre 2001, ha determinato una elevatissima
sensibilizzazione della opinione pubblica mondiale al rischio
di attentati terroristici e la conseguente assunzione di
impegno da parte dei governi di intensificare l'attuazione di
ogni possibile misura di carattere difensivo per garantire al
meglio possibile la sicurezza dei cittadini, accompagnata da
efficaci iniziative di contrasto nei confronti degli elementi
originativi e potenzialmente organizzatori di attentati
terroristici.
In questo quadro, un ruolo fondamentale è attribuito alla
attività di intelligence considerata il mezzo primario e
fondamentale per la prevenzione degli attentati e per la
informazione e la sensibilizzazione delle forze di sicurezza
cui compete il contrasto nei confronti dell'azione
terroristica.
Queste sono in stretta sintesi le ragioni che inducono
alla messa a punto di una nuova legge sui servizi di
informazione, ragioni alle quali si ispira la proposta di
legge, naturalmente aperta ad eventuali integrazioni o
correzioni migliorative. Essa:
1) attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri
l'alta direzione, la responsabilità politica generale e la
titolarità della tutela e dell'apposizione del segreto di
Stato. Non innova rispetto a quanto stabilito in
precedenza;
2) individua nel Consiglio dei ministri la struttura di
governo che costituisce organo di consulenza e proposta per il
Presidente del Consiglio dei ministri per gli indirizzi
generali e per gli obiettivi fondamentali della politica
informativa per la sicurezza, nonché la sede di informazione
per tutti i Ministri sull'evoluzione della situazione
generale.
Rispetto alla legge n. 801 del 1977 sposta nell'ambito del
Consiglio dei ministri quanto prima era attribuito ad un
organo particolare, il Comitato interministeriale per le
informazioni e la sicurezza, del quale facevano parte solo
alcuni Ministri.
L'innovazione deriva dalla considerazione che il nuovo
quadro della situazione nazionale e internazionale presenta
una globalità in termini di potenziali minacce, tali da poter
interessare nel loro sviluppo tutto lo scibile dei diversi
settori di attività dello Stato, con connessioni ed
interazioni continue.
Pare quindi corretto individuare nel Consiglio dei
ministri la sede d'origine del processo di impostazione delle
linee fondamentali della politica di informazione e di arrivo
dei principali elementi di sintesi dell'attività di
ricerca.
Ritengo inoltre opportuno richiamare l'attenzione sul
fatto che nella legge vigente si è sempre parlato di
informazione e sicurezza, unendo in un tutt'uno le due entità,
quasi che la competenza di entrambe risalisse ai servizi
segreti. In questo modo si è commesso un errore concettuale
che ha finito per dare luogo nella cultura e nella conoscenza
dell'opinione pubblica generale alla errata convinzione che la
responsabilità e l'attività di ricerca informativa e la
responsabilità e attività di mantenimento della sicurezza si
identificassero.
Esiste indubbiamente, ed è assolutamente necessaria, una
strettissima interrelazione tra le due attività, operando la
prima per fornire tutti gli elementi necessari e
indispensabili all'azione della seconda, ma azioni,
procedimenti e responsabilità nonché strutture interessate
sono distinti e diversi e trovano il loro luogo unitario in
termini di responsabilità, indirizzo, guida e controllo nel
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ecco perché nella proposta di legge all'articolo 1 al
Presidente del Consiglio dei ministri si attribuiscono l'alta
direzione e la responsabilità politica dell'informazione e
della sicurezza, mentre a partire dall'articolo 2, nel
trattare di responsabilità, competenze, ordinamento e
procedimenti riferiti all'attività di intelligence, si
parla sempre di informazione "per la" sicurezza e non di
informazione "e" sicurezza, a differenza di quanto detto nella
legge in vigore;
3) istituisce il Dipartimento dell'informazione per la
sicurezza dello Stato, nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri, realizzando l'unitarietà della
struttura, ne affida la guida, il coordinamento e il controllo
ad una autorità politica (sottosegretario di Stato
all'informazione per la sicurezza dello Stato) che assolve
alla sua funzione con l'ausilio di un comitato esecutivo per
l'attività di guida, coordinamento e controllo, e di una unità
centrale per la conoscenza in tempo reale dell'evolversi della
situazione informativa.
La proposta di legge basa la sua articolazione operativa
su due servizi di intelligence competenti e operanti per
l'attività di informazione nei confronti delle minacce, uno
all'interno ed uno all'esterno del territorio nazionale.
Per la ripartizione delle competenze tra i due servizi la
scelta era tra una soluzione di ripartizione verticale
(assegnazione a ciascuno di diversi tipi di minaccia:
terroristica, criminale, militare, ambientale, economica,
eccetera) o una soluzione di ripartizione areale (interna,
esterna). Si è preferita la seconda alternativa in questo modo
allineandosi alla soluzione adottata da quasi tutti gli Stati
omologhi per il livello e l'organizzazione
politico-sociale.
La interrelazione sia sul piano verticale sia su quello
orizzontale tra le diverse minacce e le aree del loro sviluppo
è comunque stata presa in seria considerazione ed al comitato
esecutivo è stato affidato il compito del coordinamento delle
iniziative e delle competenze contingenti in funzione della
situazione e del suo evolversi.
Inoltre, la ripartizione per area presenta il vantaggio di
una maggiore elasticità, consentendo di affidare, senza
problemi normativi, a ciascun servizio, per l'area di
competenza, qualsiasi nuova minaccia dovesse emergere in
futuro;
4) innova, rispetto alla legge vigente, istituendo
nell'ambito della Procura generale della Repubblica presso la
Corte di cassazione un gruppo di tre magistrati competenti a
concedere le autorizzazioni su richiesta del sottosegretario
di Stato all'informazione, all'attuazione - in sede di
attività di ricerca informativa - di intercettazioni, apertura
di corrispondenza, sequestro temporaneo di documentazione,
perquisizioni, eccetera, nei confronti di cittadini
italiani.
E' questa una novità, ritenuta quanto mai opportuna, che,
per talune procedure particolari, necessarie per lo
svolgimento di azioni incisive e penetranti, assicura garanzia
ai cittadini e corretta copertura agli operatori
dell'intelligence;
5) istituisce un Comitato parlamentare per il controllo
dei servizi di informazione per la sicurezza (peraltro già
esistente). Tuttavia, rispetto alla precedente configurazione,
innova stabilendo per legge che la presidenza del Comitato
compete alla componente politica all'opposizione e include tra
le funzioni del Comitato anche il parere sui bilanci
preventivi e consuntivi di spesa, e sui regolamenti attuativi
dell'ordinamento della struttura e della tutela del segreto di
Stato.
Le due novità paiono molto opportune e significative:
una consente un controllo puntuale del Parlamento nei
confronti degli elementi di base: organizzativi, operativi e
finanziari dell'attività di intelligence;
l'altra, affidando all'opposizione la presidenza del
Comitato, consente, nel modo a ben vedere più corretto in
termini democratici, il controllo preciso e responsabile nei
confronti dell'attività della maggioranza di Governo da parte
dell'opposizione;
6) definisce con chiarezza i procedimenti d'azione degli
agenti, le relative modalità di autorizzazione e copertura
nonché le responsabilità;
7) assicura il coordinamento e il controllo
dell'attività di intelligence svolta per scopi
particolari di settore da qualsiasi altro ente
dell'amministrazione statale;
8) stabilisce con chiarezza competenza e responsabilità
per la definizione dei bilanci preventivi e consuntivi, per le
autorizzazioni di spesa, la gestione e la conservazione della
documentazione.
Si propone di mettere a punto una legislazione di base per
l'attività dei servizi segreti italiani, adeguata alla nuova
realtà e capace di mantenere buona validità nei confronti
degli sviluppi della situazione del prevedibile futuro.
Si propone inoltre di recepire sul piano normativo tutti i
miglioramenti e gli adeguamenti suggeriti dall'esperienza
degli ultimi anni.
Rimane aperta ogni possibilità di integrazione che porti
ad un complessivo miglioramento dell'impianto normativo
proposto.