XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1694
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri).
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri competono
l'alta direzione, la responsabilità e il coordinamento della
politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la
difesa dello Stato democratico e delle istituzioni.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le
direttive ed emana ogni disposizione necessaria per
l'organizzazione e il funzionamento delle attività attinenti
ai fini di cui al comma 1; stabilisce i criteri relativi
all'apposizione del segreto di Stato, ne controlla
l'applicazione e individua gli organi a ciò competenti;
esercita la tutela del segreto di Stato.
Art. 2.
(Attribuzioni del Consiglio dei ministri).
1. Il Consiglio dei ministri costituisce organo di
consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei
ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi
fondamentali da perseguire nel quadro della politica
informativa per la sicurezza. Lo stesso Consiglio deve essere
costantemente informato dell'evoluzione della situazione
generale.
2. Il Consiglio dei ministri delibera sulla nomina dei
direttori generali dei Servizi e dell'unità centrale di cui
agli articoli 6, 7 e 8; esamina e formula proposte sui bilanci
preventivi e consuntivi del Dipartimento di cui all'articolo
3.
Art. 3.
(Dipartimento dell'informazione
per la sicurezza).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituito il Dipartimento dell'informazione per la sicurezza
dello Stato, di seguito denominato "Dipartimento", con il
compito di assicurare l'organizzazione, il funzionamento ed il
coordinamento dell'attività di informazione per la sicurezza
dello Stato. Il Dipartimento è costituito da:
a) un comitato esecutivo di guida e
coordinamento;
b) una unità centrale;
c) un servizio per l'esterno;
d) un servizio per l'interno.
2. L'ordinamento del Dipartimento e le eventuali
successive variazioni sono definiti con regolamento emanato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Al Dipartimento è preposto il sottosegretario di Stato
di cui all'articolo 4.
Art. 4.
(Compiti e attribuzioni del sottosegretario di Stato
all'informazione per la sicurezza dello Stato).
1. Il sottosegretario di Stato all'informazione per la
sicurezza dello Stato, di seguito denominato
"sottosegretario":
a) guida e coordina l'attività del Dipartimento
secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei
ministri;
b) presiede il comitato esecutivo di cui
all'articolo 5;
c) tiene costantemente informato il Presidente del
Consiglio dei ministri sull'evolversi della situazione
informativa;
d) garantisce il flusso delle informazioni di
specifico interesse ai responsabili dei Ministeri
competenti;
e) presenta al Presidente del Consiglio dei
ministri il bilancio di previsione e il consuntivo di
spesa;
f) trasmette al Comitato parlamentare per il
controllo dei servizi di informazione per la sicurezza, il
bilancio e il consuntivo di cui alla lettera e) una
volta approvati dal Consiglio dei ministri.
Art. 5.
(Compiti, attribuzioni e composizione
del comitato esecutivo).
1. Il comitato esecutivo di guida e coordinamento è la
sede di definizione:
a) del quadro della situazione generale relativa
alla informazione per la sicurezza dello Stato e del suo
controllo;
b) delle linee di programma dell'attività
operativa in funzione degli sviluppi della situazione
generale;
c) dei bilanci preventivi e consuntivi di
spesa;
d) delle direttive operative e di gestione del
Dipartimento riferite al personale, alle risorse finanziarie
ed alle infrastrutture;
e) del coordinamento con gli altri organi dello
Stato;
f) del coordinamento con i servizi di informazione
e sicurezza degli altri Stati;
g) delle operazioni di rilievo condotte dai
Servizi di cui agli articoli 7 e 8.
2. Il comitato esecutivo è presieduto dal sottosegretario
ed è composto dai direttori dei Servizi di cui agli articoli 7
e 8 e dal direttore dell'unità centrale di cui all'articolo 6.
Il direttore dell'unità centrale è segretario del comitato
esecutivo.
Art. 6.
(Compiti e attribuzioni dell'unità centrale).
1. L'unità centrale è l'organo di supporto alla attività
del comitato esecutivo di guida e coordinamento. Essa ha le
seguenti competenze:
a) mantiene aggiornato il quadro della situazione
in funzione del flusso informativo prodotto dei Servizi di cui
agli articoli 7 e 8;
b) assicura la diramazione ai Ministeri competenti
delle informazioni di specifico interesse;
c) assicura la guida, il coordinamento e il
controllo delle attività relative al personale, alla gestione
logistica ed alla gestione amministrativa di carattere comune
per tutto il Dipartimento;
d) cura la messa a punto del progetto di bilancio
preventivo e il consuntivo di spesa del Dipartimento, e
gestisce la parte di propria competenza;
e) è l'organo centrale di sicurezza per la tutela
del segreto di Stato.
2. L'unità centrale è retta da un direttore nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
sottosegretario. L'unità centrale assume anche l'incarico di
Autorità nazionale per la sicurezza.
Art. 7.
(Compiti e attribuzioni
del Servizio informativo per l'interno).
1. Il Servizio informativo per l'interno (SII):
a) assolve, all'interno del territorio nazionale,
tutti i compiti informativi per la difesa della stabilità e
dell'integrità dello Stato da ogni pericolo o minaccia;
b) quando ve ne sia la necessità, riconosciuta in
sede di comitato esecutivo, il SII può svolgere attività
all'esterno del territorio nazionale, sempre in concorso con
il Servizio informativo per l'estero di cui all'articolo 8.
2. Il direttore del SII è nominato e revocato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio dei ministri, su proposta del sottosegretario.
3. Gli altri funzionari del SII indicati nelle
disposizioni sull'ordinamento di cui all'articolo 9, comma 4,
sono nominati dal sottosegretario, su proposta del comitato
esecutivo.
4. Il direttore è responsabile del funzionamento e della
gestione del SII secondo le direttive definite in sede di
comitato esecutivo. Mantiene costantemente informato il
sottosegretario sugli avvenimenti di rilievo informativo ed
assicura la trasmissione di tutte le informazioni in suo
possesso, le analisi, le situazioni elaborate e lo sviluppo
delle operazioni alla unità centrale. Assicura, altresì, il
collegamento con il Servizio di cui all'articolo 8 in tutti i
settori ritenuti potenzialmente rischiosi.
Art. 8.
(Compiti e attribuzioni
del Servizio informativo per l'estero).
1. Il Servizio informativo per l'estero (SIE) assolve,
fuori dei confini nazionali, tutti i compiti informativi per
la difesa della indipendenza e della integrità dello Stato da
ogni pericolo, minaccia o aggressione. Quando ve ne sia la
necessità, riconosciuta in sede di comitato esecutivo, il SIE
può svolgere anche attività all'interno del territorio
nazionale, sempre in concorso con il SII.
2. Il direttore del SIE è nominato e revocato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio dei ministri, su proposta del sottosegretario. Gli
altri funzionari del SIE, indicati nelle disposizioni
sull'ordinamento di cui all'articolo 9, comma 4, sono nominati
dal sottosegretario, su proposta del comitato esecutivo.
3. Il direttore è responsabile del funzionamento e della
gestione del SIE, secondo le direttive definite in sede di
comitato esecutivo. Mantiene costantemente informato il
sottosegretario ed assicura la trasmissione di tutte le
informazioni in suo possesso, le analisi, le situazioni
elaborate e lo sviluppo delle operazioni alla unità centrale.
Assicura, altresì, il collegamento con il SII in tutti i
settori ritenuti potenzialmente rischiosi.
Art. 9.
(Assunzione, stato, compiti e attribuzioni del
personale).
1. Il personale del SII e del SIE, nonché dell'unità
centrale di cui all'articolo 6 è costituito da dipendenti
civili e militari dello Stato che sono trasferiti, con il loro
consenso, alle esclusive dipendenze degli organi stessi,
nonché da personale assunto direttamente.
2. Il SII e il SIE possono altresì avvalersi, anche in
forma non continuativa, di collaboratori esterni. In nessun
caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo
organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri
regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di
culto e giornalisti professionisti.
3. Non possono appartenere in modo organico o saltuario
all'unità centrale e al SII o al SIE persone che, per
comportamenti od azioni eversive nei confronti delle
istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione.
4. La consistenza dell'organico dell'unità centrale, del
SII e del SIE, i casi e le modalità relativi all'assunzione
del personale ed al rientro dei dipendenti pubblici nelle
amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento
giuridico-economico, i casi e le modalità di trasferimento ad
altra amministrazione dello Stato del personale assunto
direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni
disposizione vigente, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del
comitato esecutivo. Il trattamento giuridico ed economico del
personale dell'unità centrale e dei Servizi non può comunque
essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del
pubblico impiego.
Art. 10.
(Modalità operative e rapporti con l'autorità
giudiziaria).
1. Gli appartenenti all'unità centrale di cui all'articolo
6, al SII e al SIE non rivestono la qualità di ufficiali o di
agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante
il periodo di appartenenza all'unità centrale e ai Servizi per
coloro che la rivestono in base agli ordinamenti
dell'amministrazione di provenienza.
2. In caso di necessità per l'assolvimento dei loro
compiti, ad agenti del SII e del SIE, su richiesta del
sottosegretario e con il consenso del Presidente del Consiglio
dei ministri, in via temporanea possono essere conferite la
qualifica e le attribuzioni di agenti o ufficiali di pubblica
sicurezza.
3. I direttori del SII e del SIE, previa autorizzazione
del sottosegretario e della Procura generale della Repubblica
presso la Corte di cassazione, possono disporre che i
rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto o anche
sotto identità diverse da quelle reali.
4. Gli appartenenti al SII e al SIE possono,
nell'espletamento delle attività d'istituto, chiedere
informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre
documenti o altre cose in suo possesso con il consenso
dell'interessato.
5. Nei confronti di cittadini italiani, gli appartenenti
al SII e al SIE possono procedere a:
a) intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni telefoniche e di altre forme di
telecomunicazione;
b) sequestro temporaneo e apertura di
corrispondenza;
c) sequestro temporaneo per acquisizione di
documentazione o copia di atti presso enti finanziari;
d) perquisizioni personali, locali o domiciliari,
anche in deroga alle disposizioni vigenti; possono altresì
procedere all'acquisizione di qualunque forma di
documentazione utile ai fini della informazione per la
sicurezza dello Stato, previa autorizzazione dalla Procura
generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, su
richiesta del sottosegretario, approvata dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
6. Nell'ambito della Procura generale della Repubblica
presso la Corte di cassazione è costituito un gruppo di tre
magistrati competenti a concedere le autorizzazioni di cui ai
commi 3 e 5. In caso di emergenza e di contingente assenza di
collegamento con l'autorità giudiziaria, il sottosegretario
può dare l'autorizzazione, dandone comunicazione entro
ventiquattro ore alla stessa autorità.
7. I direttori del SII e del SIE hanno l'obbligo di
fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le
informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti
configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può
essere ritardato, su disposizione del sottosegretario, con
l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei
ministri, quando ciò sia strettamente necessario per il
proseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi
stessi.
8. In deroga alle disposizioni vigenti, gli appartenenti
al SII e al SIE hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i
loro superiori, esclusivamente ai direttori dei rispettivi
Servizi, che riferiscono, contestualmente, al
sottosegretario.
9. Gli agenti del SII e del SIE possono essere chiamati a
testimoniare davanti all'autorità giudiziaria, previa
autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, e
non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi
da parte della medesima autorità.
10. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
devono favorire ogni possibile cooperazione con gli agenti del
SII e del SIE.
11. L'unità centrale, il SII e il SIE possono utilizzare,
per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del sottosegretario e dei Ministri interessati,
mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello
Stato.
12. Il SIE e il SII devono prestarsi reciproca
collaborazione e assistenza, regolata e coordinata in sede di
comitato esecutivo.
13. Nessuna attività comunque idonea all'acquisizione di
informazioni per la sicurezza dello Stato può essere svolta al
di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e
dei fini previsti dalla presente legge.
14. Chiunque sia informato delle operazioni indicate nel
presente articolo è tenuto al segreto di Stato.
Art. 11.
(Norme finanziarie).
1. Le spese relative al Dipartimento sono iscritte in una
apposita rubrica, denominata: "Spese per l'informazione per la
sicurezza dello Stato" nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del sottosegretario, sentito il parere del Consiglio dei
ministri, determina l'entità dell'onere di cui al comma 1, e
la sua ripartizione tra fondi ordinari e fondi riservati e,
nell'ambito di ciascun fondo, la ripartizione delle risorse
tra le diverse categorie di spesa sulla base del bilancio
preventivo predisposto dal comitato esecutivo. Richiede il
parere del Comitato parlamentare di controllo di cui
all'articolo 13.
3. I finanziamenti stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2 sono
ripartiti tra l'unità centrale di cui all'articolo 6, il SII e
il SIE.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. Le spese riservate sono iscritte in apposite unità
previsionali di base e non sono soggette a rendicontazione.
5. La gestione dei fondi ordinari, è informata ai princìpi
stabiliti dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, e dal regolamento di cui al regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. I
limiti delle somme che i funzionari del Dipartimento sono
autorizzati ad erogare, per impegni di spesa, sono quelli
fissati per i dirigenti dello Stato, purché delegati a tali
funzioni; per importi superiori è competente il
sottosegretario.
6. Per la gestione dei fondi riservati si osservano i
seguenti criteri:
a) per le spese effettuate in attuazione dei
programmi di potenziamento o di mantenimento e funzionamento
del Dipartimento già indicate nel bilancio preventivo di
spesa, valgono i limiti fissati per la gestione dei fondi
ordinari;
b) per le spese riferite ad attività operativa,
ogni spesa di importo eccedente la cifra di 25.000 euro deve
essere approvata dal sottosegretario.
7. Tutta la documentazione deve comunque essere conservata
ed allegata a ciascuna pratica di sviluppo e attuazione del
programma o di sviluppo e compimento dell'atto operativo cui
si riferisce.
Art. 12.
(Tutela del Segreto di Stato).
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri competono
l'alta direzione e la responsabilità politica della tutela del
segreto di Stato.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede
l'Organizzazione nazionale per la sicurezza di cui al comma 3,
emana le direttive per la sua organizzazione e in particolare
per la tutela del segreto di Stato e controlla l'applicazione
dei regolamenti di cui al comma 4.
3. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza
comprende:
a) l'autorità nazionale per la sicurezza che è il
direttore dell'unità centrale di cui all'articolo 6;
b) l'ufficio centrale per la sicurezza nell'ambito
dell'unità centrale;
c) gli uffici per la sicurezza istituiti presso le
amministrazioni pubbliche e, se necessario, anche presso enti
privati, che esercitino attività inerenti alla tutela del
segreto di Stato.
4. L'ordinamento dell'Organizzazione nazionale per la
sicurezza e la disciplina delle sue attività sono stabiliti
con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni.
Art. 13.
(Comitato parlamentare di controllo).
1. E' istituito il Comitato parlamentare per il controllo
dei servizi di informazione per la sicurezza, di seguito
denominato "Comitato".
2. Il Comitato è costituito da un presidente, che deve
essere espresso dalla componente politica all'opposizione, da
cinque deputati e da cinque senatori nominati dai Presidenti
dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di
proporzionalità tra i gruppi.
3. Il Comitato:
a) esercita il controllo sull'attuazione della
presente legge;
b) è informato dal Presidente del Consiglio dei
ministri sugli indirizzi delle politiche per l'informazione e
sulla loro attuazione, tramite una relazione semestrale sulle
linee fondamentali della politica informativa per la
sicurezza, e sugli sviluppi della situazione riferiti ai vari
settori di interesse;
c) esprime parere preventivo sull'emanazione del
regolamento per l'ordinamento del Dipartimento di cui
all'articolo 3, comma 2;
d) esprime parere preventivo sui bilanci,
preventivi e consuntivi di spesa.
4. Il Comitato può richiedere informazioni e chiarimenti e
formulare proposte.
5. Il Comitato può richiedere di ascoltare il Presidente
del Consiglio dei ministri, il sottosegretario e, su
autorizzazione di quest'ultimo, i direttori del SII e del
SIE.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al
Comitato, indicandone le ragioni essenziali, l'esigenza di
tutela del segreto di Stato in ordine alle informazioni che a
suo giudizio eccedono i limiti di competenza del Comitato
medesimo.
7. Qualora il Comitato ritenga, a maggioranza di due terzi
dei suoi componenti, che l'apposizione del segreto ai sensi
del comma 6 non sia fondata, riferisce a ciascuna delle Camere
per le conseguenti valutazioni politiche.
8. I componenti del Comitato sono vincolati al segreto
relativamente alle informazioni acquisite, nonché alle
proposte ed ai rilievi formulati qualora riguardino materie
tutelate dal segreto di Stato.
9. Gli atti del Comitato, ancorché non riguardino materie
già tutelate dal segreto di Stato, sono coperti dal segreto di
Stato, salvo che il Comitato non disponga altrimenti a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali è
compreso il presidente del Comitato stesso.
Art. 14.
(Coordinamento dell'attività informativa).
1. Qualsiasi ente appartenente ad una organizzazione dello
Stato destinata a svolgere, per fini istituzionali di settore,
attività informativa, deve comunicare al Dipartimento i
compiti, la struttura e la modalità operativa della propria
organizzazione e mantenere costante collegamento con i membri
del Dipartimento allo scopo designati al fine di consentire al
Dipartimento stesso il coordinamento dell'intera attività
informativa dello Stato.
Art. 15.
(Disposizioni di attuazione e transitorie).
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si procede alla nomina del
sottosegretario e dei direttori dell'unità centrale di cui
all'articolo 6, del SII e del SIE.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo emana il regolamento per la sua
attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentito il
Comitato.
3. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata.
4. La fase di transizione dall'ordinamento attuale a
quello previsto dalla presente legge e dal relativo
regolamento di attuazione è posta sotto la responsabilità, la
guida ed il coordinamento del sottosegretario e deve essere
conclusa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 16.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.