XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1694




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri).

        1. Al Presidente del Consiglio dei ministri competono l'alta direzione, la responsabilità e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni.
        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma 1; stabilisce i criteri relativi all'apposizione del segreto di Stato, ne controlla l'applicazione e individua gli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.


Art. 2.

(Attribuzioni del Consiglio dei ministri).

        1. Il Consiglio dei ministri costituisce organo di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Lo stesso Consiglio deve essere costantemente informato dell'evoluzione della situazione generale.
        2. Il Consiglio dei ministri delibera sulla nomina dei direttori generali dei Servizi e dell'unità centrale di cui agli articoli 6, 7 e 8; esamina e formula proposte sui bilanci preventivi e consuntivi del Dipartimento di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Dipartimento dell'informazione
per la sicurezza).

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento dell'informazione per la sicurezza dello Stato, di seguito denominato "Dipartimento", con il compito di assicurare l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dell'attività di informazione per la sicurezza dello Stato. Il Dipartimento è costituito da:

            a) un comitato esecutivo di guida e coordinamento;

            b) una unità centrale;

            c) un servizio per l'esterno;

            d) un servizio per l'interno.

        2. L'ordinamento del Dipartimento e le eventuali successive variazioni sono definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
        3. Al Dipartimento è preposto il sottosegretario di Stato di cui all'articolo 4.


Art. 4.

(Compiti e attribuzioni del sottosegretario di Stato
all'informazione per la sicurezza dello Stato).

        1. Il sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato, di seguito denominato "sottosegretario":

            a) guida e coordina l'attività del Dipartimento secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;

            b) presiede il comitato esecutivo di cui all'articolo 5;

            c) tiene costantemente informato il Presidente del Consiglio dei ministri sull'evolversi della situazione informativa;

            d) garantisce il flusso delle informazioni di specifico interesse ai responsabili dei Ministeri competenti;
            e) presenta al Presidente del Consiglio dei ministri il bilancio di previsione e il consuntivo di spesa;

            f) trasmette al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione per la sicurezza, il bilancio e il consuntivo di cui alla lettera e) una volta approvati dal Consiglio dei ministri.


Art. 5.

(Compiti, attribuzioni e composizione
del comitato esecutivo).

        1. Il comitato esecutivo di guida e coordinamento è la sede di definizione:

            a) del quadro della situazione generale relativa alla informazione per la sicurezza dello Stato e del suo controllo;

            b) delle linee di programma dell'attività operativa in funzione degli sviluppi della situazione generale;

            c) dei bilanci preventivi e consuntivi di spesa;

            d) delle direttive operative e di gestione del Dipartimento riferite al personale, alle risorse finanziarie ed alle infrastrutture;

            e) del coordinamento con gli altri organi dello Stato;

            f) del coordinamento con i servizi di informazione e sicurezza degli altri Stati;

            g) delle operazioni di rilievo condotte dai Servizi di cui agli articoli 7 e 8.

        2. Il comitato esecutivo è presieduto dal sottosegretario ed è composto dai direttori dei Servizi di cui agli articoli 7 e 8 e dal direttore dell'unità centrale di cui all'articolo 6. Il direttore dell'unità centrale è segretario del comitato esecutivo.

Art. 6.

(Compiti e attribuzioni dell'unità centrale).

        1. L'unità centrale è l'organo di supporto alla attività del comitato esecutivo di guida e coordinamento. Essa ha le seguenti competenze:

            a) mantiene aggiornato il quadro della situazione in funzione del flusso informativo prodotto dei Servizi di cui agli articoli 7 e 8;

            b) assicura la diramazione ai Ministeri competenti delle informazioni di specifico interesse;

            c) assicura la guida, il coordinamento e il controllo delle attività relative al personale, alla gestione logistica ed alla gestione amministrativa di carattere comune per tutto il Dipartimento;

            d) cura la messa a punto del progetto di bilancio preventivo e il consuntivo di spesa del Dipartimento, e gestisce la parte di propria competenza;

            e) è l'organo centrale di sicurezza per la tutela del segreto di Stato.

        2. L'unità centrale è retta da un direttore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del sottosegretario. L'unità centrale assume anche l'incarico di Autorità nazionale per la sicurezza.


Art. 7.

(Compiti e attribuzioni
del Servizio informativo per l'interno).

        1. Il Servizio informativo per l'interno (SII):

            a) assolve, all'interno del territorio nazionale, tutti i compiti informativi per la difesa della stabilità e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo o minaccia;

            b) quando ve ne sia la necessità, riconosciuta in sede di comitato esecutivo, il SII può svolgere attività all'esterno del territorio nazionale, sempre in concorso con il Servizio informativo per l'estero di cui all'articolo 8.

        2. Il direttore del SII è nominato e revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del sottosegretario.
        3. Gli altri funzionari del SII indicati nelle disposizioni sull'ordinamento di cui all'articolo 9, comma 4, sono nominati dal sottosegretario, su proposta del comitato esecutivo.
        4. Il direttore è responsabile del funzionamento e della gestione del SII secondo le direttive definite in sede di comitato esecutivo. Mantiene costantemente informato il sottosegretario sugli avvenimenti di rilievo informativo ed assicura la trasmissione di tutte le informazioni in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate e lo sviluppo delle operazioni alla unità centrale. Assicura, altresì, il collegamento con il Servizio di cui all'articolo 8 in tutti i settori ritenuti potenzialmente rischiosi.


Art. 8.

(Compiti e attribuzioni
del Servizio informativo per l'estero).

        1. Il Servizio informativo per l'estero (SIE) assolve, fuori dei confini nazionali, tutti i compiti informativi per la difesa della indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Quando ve ne sia la necessità, riconosciuta in sede di comitato esecutivo, il SIE può svolgere anche attività all'interno del territorio nazionale, sempre in concorso con il SII.
        2. Il direttore del SIE è nominato e revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del sottosegretario. Gli altri funzionari del SIE, indicati nelle disposizioni sull'ordinamento di cui all'articolo 9, comma 4, sono nominati dal sottosegretario, su proposta del comitato esecutivo.
        3. Il direttore è responsabile del funzionamento e della gestione del SIE, secondo le direttive definite in sede di comitato esecutivo. Mantiene costantemente informato il sottosegretario ed assicura la trasmissione di tutte le informazioni in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate e lo sviluppo delle operazioni alla unità centrale. Assicura, altresì, il collegamento con il SII in tutti i settori ritenuti potenzialmente rischiosi.


Art. 9.

(Assunzione, stato, compiti e attribuzioni del
personale).

        1. Il personale del SII e del SIE, nonché dell'unità centrale di cui all'articolo 6 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che sono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze degli organi stessi, nonché da personale assunto direttamente.
        2. Il SII e il SIE possono altresì avvalersi, anche in forma non continuativa, di collaboratori esterni. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti.
        3. Non possono appartenere in modo organico o saltuario all'unità centrale e al SII o al SIE persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione.
        4. La consistenza dell'organico dell'unità centrale, del SII e del SIE, i casi e le modalità relativi all'assunzione del personale ed al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico, i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del comitato esecutivo. Il trattamento giuridico ed economico del personale dell'unità centrale e dei Servizi non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego.


Art. 10.

(Modalità operative e rapporti con l'autorità
giudiziaria).

        1. Gli appartenenti all'unità centrale di cui all'articolo 6, al SII e al SIE non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza all'unità centrale e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
        2. In caso di necessità per l'assolvimento dei loro compiti, ad agenti del SII e del SIE, su richiesta del sottosegretario e con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, in via temporanea possono essere conferite la qualifica e le attribuzioni di agenti o ufficiali di pubblica sicurezza.
        3. I direttori del SII e del SIE, previa autorizzazione del sottosegretario e della Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, possono disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto o anche sotto identità diverse da quelle reali.
        4. Gli appartenenti al SII e al SIE possono, nell'espletamento delle attività d'istituto, chiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso con il consenso dell'interessato.
        5. Nei confronti di cittadini italiani, gli appartenenti al SII e al SIE possono procedere a:

            a) intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione;
            b) sequestro temporaneo e apertura di corrispondenza;

            c) sequestro temporaneo per acquisizione di documentazione o copia di atti presso enti finanziari;

            d) perquisizioni personali, locali o domiciliari, anche in deroga alle disposizioni vigenti; possono altresì procedere all'acquisizione di qualunque forma di documentazione utile ai fini della informazione per la sicurezza dello Stato, previa autorizzazione dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, su richiesta del sottosegretario, approvata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

        6. Nell'ambito della Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione è costituito un gruppo di tre magistrati competenti a concedere le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 5. In caso di emergenza e di contingente assenza di collegamento con l'autorità giudiziaria, il sottosegretario può dare l'autorizzazione, dandone comunicazione entro ventiquattro ore alla stessa autorità.
        7. I direttori del SII e del SIE hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato, su disposizione del sottosegretario, con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario per il proseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi stessi.
        8. In deroga alle disposizioni vigenti, gli appartenenti al SII e al SIE hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei rispettivi Servizi, che riferiscono, contestualmente, al sottosegretario.
        9. Gli agenti del SII e del SIE possono essere chiamati a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte della medesima autorità.
        10. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono favorire ogni possibile cooperazione con gli agenti del SII e del SIE.
        11. L'unità centrale, il SII e il SIE possono utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del sottosegretario e dei Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato.
        12. Il SIE e il SII devono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza, regolata e coordinata in sede di comitato esecutivo.
        13. Nessuna attività comunque idonea all'acquisizione di informazioni per la sicurezza dello Stato può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.
        14. Chiunque sia informato delle operazioni indicate nel presente articolo è tenuto al segreto di Stato.


Art. 11.

(Norme finanziarie).

        1. Le spese relative al Dipartimento sono iscritte in una apposita rubrica, denominata: "Spese per l'informazione per la sicurezza dello Stato" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del sottosegretario, sentito il parere del Consiglio dei ministri, determina l'entità dell'onere di cui al comma 1, e la sua ripartizione tra fondi ordinari e fondi riservati e, nell'ambito di ciascun fondo, la ripartizione delle risorse tra le diverse categorie di spesa sulla base del bilancio preventivo predisposto dal comitato esecutivo. Richiede il parere del Comitato parlamentare di controllo di cui all'articolo 13.
        3. I finanziamenti stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ripartiti tra l'unità centrale di cui all'articolo 6, il SII e il SIE.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le spese riservate sono iscritte in apposite unità previsionali di base e non sono soggette a rendicontazione.
        5. La gestione dei fondi ordinari, è informata ai princìpi stabiliti dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. I limiti delle somme che i funzionari del Dipartimento sono autorizzati ad erogare, per impegni di spesa, sono quelli fissati per i dirigenti dello Stato, purché delegati a tali funzioni; per importi superiori è competente il sottosegretario.
        6. Per la gestione dei fondi riservati si osservano i seguenti criteri:

            a) per le spese effettuate in attuazione dei programmi di potenziamento o di mantenimento e funzionamento del Dipartimento già indicate nel bilancio preventivo di spesa, valgono i limiti fissati per la gestione dei fondi ordinari;

            b) per le spese riferite ad attività operativa, ogni spesa di importo eccedente la cifra di 25.000 euro deve essere approvata dal sottosegretario.

        7. Tutta la documentazione deve comunque essere conservata ed allegata a ciascuna pratica di sviluppo e attuazione del programma o di sviluppo e compimento dell'atto operativo cui si riferisce.


Art. 12.

(Tutela del Segreto di Stato).

        1. Al Presidente del Consiglio dei ministri competono l'alta direzione e la responsabilità politica della tutela del segreto di Stato.
        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede l'Organizzazione nazionale per la sicurezza di cui al comma 3, emana le direttive per la sua organizzazione e in particolare per la tutela del segreto di Stato e controlla l'applicazione dei regolamenti di cui al comma 4.
        3. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza comprende:

            a) l'autorità nazionale per la sicurezza che è il direttore dell'unità centrale di cui all'articolo 6;

            b) l'ufficio centrale per la sicurezza nell'ambito dell'unità centrale;

            c) gli uffici per la sicurezza istituiti presso le amministrazioni pubbliche e, se necessario, anche presso enti privati, che esercitino attività inerenti alla tutela del segreto di Stato.

        4. L'ordinamento dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza e la disciplina delle sue attività sono stabiliti con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.


Art. 13.

(Comitato parlamentare di controllo).

        1. E' istituito il Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione per la sicurezza, di seguito denominato "Comitato".
        2. Il Comitato è costituito da un presidente, che deve essere espresso dalla componente politica all'opposizione, da cinque deputati e da cinque senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità tra i gruppi.
        3. Il Comitato:

            a) esercita il controllo sull'attuazione della presente legge;

            b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche per l'informazione e sulla loro attuazione, tramite una relazione semestrale sulle linee fondamentali della politica informativa per la sicurezza, e sugli sviluppi della situazione riferiti ai vari settori di interesse;

            c) esprime parere preventivo sull'emanazione del regolamento per l'ordinamento del Dipartimento di cui all'articolo 3, comma 2;
            d) esprime parere preventivo sui bilanci, preventivi e consuntivi di spesa.

        4. Il Comitato può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte.
        5. Il Comitato può richiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il sottosegretario e, su autorizzazione di quest'ultimo, i direttori del SII e del SIE.
        6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato, indicandone le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto di Stato in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di competenza del Comitato medesimo.
        7. Qualora il Comitato ritenga, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, che l'apposizione del segreto ai sensi del comma 6 non sia fondata, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
        8. I componenti del Comitato sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite, nonché alle proposte ed ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato.
        9. Gli atti del Comitato, ancorché non riguardino materie già tutelate dal segreto di Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il Comitato non disponga altrimenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali è compreso il presidente del Comitato stesso.


Art. 14.

(Coordinamento dell'attività informativa).

        1. Qualsiasi ente appartenente ad una organizzazione dello Stato destinata a svolgere, per fini istituzionali di settore, attività informativa, deve comunicare al Dipartimento i compiti, la struttura e la modalità operativa della propria organizzazione e mantenere costante collegamento con i membri del Dipartimento allo scopo designati al fine di consentire al Dipartimento stesso il coordinamento dell'intera attività informativa dello Stato.


Art. 15.

(Disposizioni di attuazione e transitorie).

        1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla nomina del sottosegretario e dei direttori dell'unità centrale di cui all'articolo 6, del SII e del SIE.
        2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento per la sua attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentito il Comitato.
        3. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata.
        4. La fase di transizione dall'ordinamento attuale a quello previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione è posta sotto la responsabilità, la guida ed il coordinamento del sottosegretario e deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 16.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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