XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1690




        Onorevoli Colleghi! - Gli usi civici, riconducibili ad una tradizione plurisecolare, consistono nel diritto dei cittadini di un comune o di una frazione di fruire di terreni a destinazione agricola per pascere e abbeverare il proprio bestiame, seminare, fare legna, eccetera, a prescindere dal fatto che gli stessi terreni appartengano al comune o ad altro proprietario. Proprio per questo essi sono un istituto ritenuto da molti ormai superato in una società non più prevalentemente agricola ed anzi altamente industrializzata come è oggi quella italiana, anche se va loro riconosciuto il merito di avere contribuito alla salvaguardia del nostro territorio ed alla sua preservazione dal degrado ambientale.
        Se non si vuole pensare, quindi, ad una semplicistica soppressione degli usi civici, occorre indubbiamente porre rimedio con urgenza a quelle situazioni, divenute ormai irreversibili, che si sono venute a determinare per le profonde trasformazioni avvenute sul territorio.
        Il principale punto di riferimento, a tutt'oggi, per affrontare le problematiche inerenti il riordino degli usi civici rimane ancora la legge 16 giugno 1927, n. 1766, che ha ormai ampiamente dimostrato di non essere più capace di risolvere tempestivamente ed equamente i problemi sorti dalla profonda trasformazione della società e dalle conseguenti trasformazioni avvenute sul territorio. In qualche caso interi quartieri sono sorti laddove un tempo i contadini portavano al pascolo il proprio bestiame, seminavano o raccoglievano la legna. Eppure a tutt'oggi su quelle aree formalmente resta in vigore l'uso civico. Da qui la necessità di una norma che innanzitutto acceleri e completi le procedure di sanatoria edilizia che si trascinano infruttuosamente da anni senza essere essere state portate a compimento o che, laddove siano state ultimate, non prevedono il pieno possesso, da parte dei proprietari dei fabbricati, delle aree su cui sorgono gli stessi fabbricati.
        La presente proposta di legge si propone quindi di individuare quelle aree sulle quali è cessato di fatto l'uso civico e non può più ragionevolmente essere ripristinato.
        L'articolo 1 dispone, con effetto immediato, la soppressione degli usi civici sulle superfici su cui sono sorti fabbricati che siano stati sanati o per i quali sia in corso la sanatoria, con relative aree di pertinenza, e nelle aree edificate ed individuate come edificabili dagli strumenti urbanistici in vigore.
        L'articolo 2 indica le aree sulle quali può essere soppresso l'uso civico e demanda al presidente della regione territorialmente competente il compito di emanare il relativo provvedimento.
        L'articolo 3 prevede che gli usi civici non possano essere soppressi nelle aree boschive.
        L'articolo 4 affronta il problema delle occupazioni illegittime su terre eventualmente liberate dall'uso civico e stabilisce le condizioni perché i fondi occupati possano essere alienati a vantaggio degli occupatori. Questi dovranno chiedere di acquistare il terreno occupato entro tre mesi dalla data di soppressione degli usi civici, dovranno dimostrare di occupare i terreni da almeno dieci anni e di avervi apportato delle sostanziali migliorie.
        Con l'articolo 5 e l'articolo 6 sono sostanzialmente trasferite ai comuni le competenze dei commissari per la liquidazione degli usi civici.
        L'articolo 7 stabilisce che le regioni disciplineranno, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, la materia degli usi civici.
        L'articolo 8, infine, reca disposizioni sulla data di entrata in vigore della legge.




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