XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1690
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli usi civici sono soppressi con effetto immediato:
a) sulle superfici su cui insistono i fabbricati
che hanno fruito delle sanatorie edilizie, anteriori alla data
di entrata in vigore della presente legge, anche se le stesse
sono ancora in corso di definizione;
b) sulle aree di pertinenza dei fabbricati di cui
alla lettera a), per una superficie non superiore a tre
volte quella dei fabbricati stessi;
c) sulle aree già edificate ed individuate come
aree edificabili dagli strumenti urbanistici dei comuni alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge i comuni, nelle terre di proprietà degli
stessi, provvedono ad alienare, su domanda degli interessati,
le aree di cui al comma 1. Delle alienazioni è data
comunicazione al presidente della giunta regionale e al
Ministro delle politiche agricole e forestali.
Art. 2.
1. Gli usi civici possono essere soppressi, su proposta
degli enti interessati, su quelle aree dove, alla data di
entrata in vigore della presente legge, non sia stato
esercitato il diritto di promiscuo godimento da almeno dieci
anni.
2. Il provvedimento di soppressione degli usi civici è
adottato dal presidente della giunta regionale, o
dall'assessore delegato, che informa il Ministro delle
politiche agricole e forestali.
3. Le proposte di soppressione degli usi civici devono
essere inoltrate contestualmente al presidente della giunta
regionale territorialmente interessata ed al Ministero delle
politiche agricole e forestali entro i tre mesi successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i
successivi tre mesi, se ne ricorrono le condizioni, è adottato
il provvedimento di cui al comma 2.
Art. 3.
1. Gli usi civici non possono essere soppressi nelle aree
boschive che non siano altamente deteriorate, ed in quelle che
interrompano la continuità dei terreni.
Art. 4.
1. Le terre non più di uso civico per gli effetti
dell'articolo 2, occupate anche illegittimamente e senza il
pagamento del corrispettivo canone enfiteutico, possono essere
alienate a vantaggio degli occupatori purché ricorrano le
seguenti condizioni:
a) che l'occupazione duri da almeno dieci anni;
b) che al fondo siano stati apportati sostanziali
miglioramenti;
c) che sia soddisfatto il pagamento del canone
enfiteutico degli ultimi dieci anni.
2. La domanda di acquisto deve essere inoltrata agli enti
proprietari entro i tre mesi successivi alla data di
soppressione degli usi civici.
3. Nel caso di mancata alienazione le terre sono
restituite all'ente proprietario.
Art. 5.
1. Le competenze in ordine all'accertamento dei requisiti
di legittimazione e di alienazione dei terreni su cui gravano
gli usi civici sono trasferite ai comuni che si avvalgono dei
propri uffici tecnici o di tecnici appositamente
incaricati.
2. Il valore dei terreni da alienare è determinato
dall'ufficio tecnico erariale.
Art. 6.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni provvedono ad accertare le
occupazioni illegittime realizzate sulle terre di uso
civico.
2. I sindaci, entro e non oltre i trenta giorni successivi
alla data di cui al comma 1, provvedono con proprie ordinanze
ad effettuare il ripristino dell'uso civico sulle aree non
legittimabili e non alienabili.
3. In caso di inadempienza dei sindaci al disposto di cui
al comma 2 il presidente della giunta regionale, o l'assessore
delegato, nomina un commissario ad acta che provvede
entro i sei mesi successivi al proprio insediamento agli
adempimenti previsti dal medesimo comma 2.
Art. 7.
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni provvedono a regolamentare, con
propri provvedimenti normativi, la materia concernente gli usi
civici.
2. Le disposizioni della presente legge conservano la loro
efficacia fino alla emanazione delle norme regionali di cui al
comma 1.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.