XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1690




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli usi civici sono soppressi con effetto immediato:

                a) sulle superfici su cui insistono i fabbricati che hanno fruito delle sanatorie edilizie, anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se le stesse sono ancora in corso di definizione;

                b) sulle aree di pertinenza dei fabbricati di cui alla lettera a), per una superficie non superiore a tre volte quella dei fabbricati stessi;

                c) sulle aree già edificate ed individuate come aree edificabili dagli strumenti urbanistici dei comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, nelle terre di proprietà degli stessi, provvedono ad alienare, su domanda degli interessati, le aree di cui al comma 1. Delle alienazioni è data comunicazione al presidente della giunta regionale e al Ministro delle politiche agricole e forestali.


Art. 2.

        1. Gli usi civici possono essere soppressi, su proposta degli enti interessati, su quelle aree dove, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato esercitato il diritto di promiscuo godimento da almeno dieci anni.
        2. Il provvedimento di soppressione degli usi civici è adottato dal presidente della giunta regionale, o dall'assessore delegato, che informa il Ministro delle politiche agricole e forestali.
        3. Le proposte di soppressione degli usi civici devono essere inoltrate contestualmente al presidente della giunta regionale territorialmente interessata ed al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi tre mesi, se ne ricorrono le condizioni, è adottato il provvedimento di cui al comma 2.


Art. 3.

        1. Gli usi civici non possono essere soppressi nelle aree boschive che non siano altamente deteriorate, ed in quelle che interrompano la continuità dei terreni.


Art. 4.

        1. Le terre non più di uso civico per gli effetti dell'articolo 2, occupate anche illegittimamente e senza il pagamento del corrispettivo canone enfiteutico, possono essere alienate a vantaggio degli occupatori purché ricorrano le seguenti condizioni:

                a) che l'occupazione duri da almeno dieci anni;

                b) che al fondo siano stati apportati sostanziali miglioramenti;

                c) che sia soddisfatto il pagamento del canone enfiteutico degli ultimi dieci anni.

        2. La domanda di acquisto deve essere inoltrata agli enti proprietari entro i tre mesi successivi alla data di soppressione degli usi civici.
        3. Nel caso di mancata alienazione le terre sono restituite all'ente proprietario.


Art. 5.

        1. Le competenze in ordine all'accertamento dei requisiti di legittimazione e di alienazione dei terreni su cui gravano gli usi civici sono trasferite ai comuni che si avvalgono dei propri uffici tecnici o di tecnici appositamente incaricati.
        2. Il valore dei terreni da alienare è determinato dall'ufficio tecnico erariale.

Art. 6.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono ad accertare le occupazioni illegittime realizzate sulle terre di uso civico.
        2. I sindaci, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla data di cui al comma 1, provvedono con proprie ordinanze ad effettuare il ripristino dell'uso civico sulle aree non legittimabili e non alienabili.
        3. In caso di inadempienza dei sindaci al disposto di cui al comma 2 il presidente della giunta regionale, o l'assessore delegato, nomina un commissario ad acta che provvede entro i sei mesi successivi al proprio insediamento agli adempimenti previsti dal medesimo comma 2.


Art. 7.

        1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a regolamentare, con propri provvedimenti normativi, la materia concernente gli usi civici.
        2. Le disposizioni della presente legge conservano la loro efficacia fino alla emanazione delle norme regionali di cui al comma 1.


Art. 8.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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