XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1683




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha l'obiettivo di riformare la legge 5 febbraio 1992, n. 72, che disciplina il fondo di solidarietà nazionale della pesca, adeguandola al rinnovato contesto socio-economico e normativo ed eliminando alcuni inconvenienti registrati in quasi dieci anni di applicazione.
        In particolare, la proposta persegue il fine di potenziare la gamma di interventi a carico del fondo di solidarietà prevedendo, in aggiunta alla tradizionale misura a favore delle imprese colpite da calamità naturale, i seguenti ulteriori compiti:

            contribuire al pagamento dei premi relativi ai contratti di assicurazione, stipulati da imprese di pesca singole o associate o dai consorzi di gestione della piccola pesca di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 settembre 1999, che abbiano per oggetto eventi ambientali o atmosferici;

            elargire contributi a favore dei pescatori o dei loro eredi nell'ipotesi di morte o di invalidità permanente per causa di servizio;

            elargire contributi, direttamente o per il tramite di associazioni, a favore di pescatori che versino in stato di bisogno.

        La prima di queste misure aggiuntive tende a favorire il ricorso alle forme assicurative private e consiste nella parziale copertura finanziaria dei premi relativi ai contratti stipulati dalle imprese di pesca per assicurare i beni e le produzioni dai frequenti danni causati da avversità atmosferiche ed ambientali.
        L'obiettivo che si prefigge la nuova normativa è quello di pervenire, analogamente a quanto previsto dal "progetto polizze in acquacoltura", già attivato dalla direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, alla erogazione in tempo reale del contributo, consentendo al beneficiario di versare alla compagnia di assicurazione, al momento della stipula della polizza, solo la quota parte di premio (60 per cento) non coperta da finanziamento pubblico.
        La proposta di legge prevede altresì che il fondo di solidarietà nazionale provveda alla elargizione di contributi a favore delle vittime del mare, nei limiti di 75.000 euro per il caso di morte della persona e di 50.000 euro per il caso di invalidità permanente che non deve essere inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
        In proposito, si fa rilevare che il lavoro a bordo dei pescherecci si svolge non di rado in condizioni meteomarine ostili e frequentemente si registrano incidenti, anche mortali, che stentano a trovare un rapido ed equo indennizzo.
        La norma ha l'obiettivo di predisporre un efficiente ristoro economico a favore dei pescatori e delle loro famiglie e consente, comunque, di evitare che vi siano sovrapposizioni con altre forme assicurative, prevedendo che eventuali somme corrisposte allo stesso titolo da enti pubblici o da compagnie assicurative siano dedotte dall'importo del contributo ammissibile.
        La terza misura aggiuntiva consente al fondo di solidarietà nazionale di assistere pescatori che versino in effettivo stato di bisogno, anche per il tramite di associazioni all'uopo costituite, ed ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo di forme di assistenza mutualistiche e solidaristiche.
        La nuova normativa modifica anche la disciplina, già contenuta nella legge n. 72 del 1992, dei contributi a parziale copertura dei danni subiti dalle imprese di pesca in caso di calamità naturale o di avversità meteomarine.
        Inoltre, in base alla legge n. 72 del 1992 il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale, ai fini della declaratoria di calamità naturale, dell'assistenza tecnica dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP) o di istituti scientifici operanti nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
        In proposito, si fa rilevare che l'ICRAP nacque con la legge n. 41 del 1982 e fu posto sotto la vigilanza dell'allora dell'allora Ministero della marina mercantile.
        A questo Istituto successivamente sono stati attribuiti anche compiti nel settore ambientale e la denominazione è stata cambiata in Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
        Attualmente, lo stesso ICRAM è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ed il suo ruolo nel settore della pesca si è notevolmente ridotto.
        Analogamente, il Laboratorio centrale di idrobiologia, istituito nel 1921 come organismo scientifico del Ministero dell'agricoltura, ha nel tempo orientato la propria competenza in direzione della pesca in acque dolci, riducendo le proprie funzioni in materia di pesca marittima.
        Pertanto, la Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura non dispone di un organismo tecnico-scientifico alle proprie dirette dipendenze, mentre l'esperienza maturata sotto la vigenza della legge n. 72 del 1992 ha dimostrato che gli accertamenti effettuati dal CNR o dall'ICRAM comportano tempi molto lunghi, con notevole intralcio del procedimento amministrativo di declaratoria di calamità naturale.
        Al fine di superare tale situazione, la proposta di legge prevede l'istituzione di una apposita struttura, l'Istituto centrale di biologia e tecnologia della pesca e dell'acquacoltura, che, subentrando al Laboratorio centrale di idrobiologia, espleterebbe funzioni generali di supporto tecnico-scientifico alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, svolgendo altresì studi e ricerche finalizzati alla tutela, valorizzazione e sfruttamento sostenibile delle risorse idro-biologiche e alla gestione della pesca e dell'acquacoltura.
        La normativa di riferimento per la disciplina del nuovo Istituto può essere rinvenuta nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante "Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", che ha disciplinato dettagliatamente gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.




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