XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1683
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
l'obiettivo di riformare la legge 5 febbraio 1992, n. 72, che
disciplina il fondo di solidarietà nazionale della pesca,
adeguandola al rinnovato contesto socio-economico e normativo
ed eliminando alcuni inconvenienti registrati in quasi dieci
anni di applicazione.
In particolare, la proposta persegue il fine di potenziare
la gamma di interventi a carico del fondo di solidarietà
prevedendo, in aggiunta alla tradizionale misura a favore
delle imprese colpite da calamità naturale, i seguenti
ulteriori compiti:
contribuire al pagamento dei premi relativi ai contratti
di assicurazione, stipulati da imprese di pesca singole o
associate o dai consorzi di gestione della piccola pesca di
cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 14 settembre 1999, che abbiano per
oggetto eventi ambientali o atmosferici;
elargire contributi a favore dei pescatori o dei loro
eredi nell'ipotesi di morte o di invalidità permanente per
causa di servizio;
elargire contributi, direttamente o per il tramite di
associazioni, a favore di pescatori che versino in stato di
bisogno.
La prima di queste misure aggiuntive tende a favorire il
ricorso alle forme assicurative private e consiste nella
parziale copertura finanziaria dei premi relativi ai contratti
stipulati dalle imprese di pesca per assicurare i beni e le
produzioni dai frequenti danni causati da avversità
atmosferiche ed ambientali.
L'obiettivo che si prefigge la nuova normativa è quello di
pervenire, analogamente a quanto previsto dal "progetto
polizze in acquacoltura", già attivato dalla direzione
generale per la pesca e l'acquacoltura, alla erogazione in
tempo reale del contributo, consentendo al beneficiario di
versare alla compagnia di assicurazione, al momento della
stipula della polizza, solo la quota parte di premio (60 per
cento) non coperta da finanziamento pubblico.
La proposta di legge prevede altresì che il fondo di
solidarietà nazionale provveda alla elargizione di contributi
a favore delle vittime del mare, nei limiti di 75.000 euro per
il caso di morte della persona e di 50.000 euro per il caso di
invalidità permanente che non deve essere inferiore ad un
quarto della capacità lavorativa.
In proposito, si fa rilevare che il lavoro a bordo dei
pescherecci si svolge non di rado in condizioni meteomarine
ostili e frequentemente si registrano incidenti, anche
mortali, che stentano a trovare un rapido ed equo
indennizzo.
La norma ha l'obiettivo di predisporre un efficiente
ristoro economico a favore dei pescatori e delle loro famiglie
e consente, comunque, di evitare che vi siano sovrapposizioni
con altre forme assicurative, prevedendo che eventuali somme
corrisposte allo stesso titolo da enti pubblici o da compagnie
assicurative siano dedotte dall'importo del contributo
ammissibile.
La terza misura aggiuntiva consente al fondo di
solidarietà nazionale di assistere pescatori che versino in
effettivo stato di bisogno, anche per il tramite di
associazioni all'uopo costituite, ed ha l'obiettivo di
favorire lo sviluppo di forme di assistenza mutualistiche e
solidaristiche.
La nuova normativa modifica anche la disciplina, già
contenuta nella legge n. 72 del 1992, dei contributi a
parziale copertura dei danni subiti dalle imprese di pesca in
caso di calamità naturale o di avversità meteomarine.
Inoltre, in base alla legge n. 72 del 1992 il Ministero
delle politiche agricole e forestali si avvale, ai fini della
declaratoria di calamità naturale, dell'assistenza tecnica
dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP) o di
istituti scientifici operanti nell'ambito del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR).
In proposito, si fa rilevare che l'ICRAP nacque con la
legge n. 41 del 1982 e fu posto sotto la vigilanza dell'allora
dell'allora Ministero della marina mercantile.
A questo Istituto successivamente sono stati attribuiti
anche compiti nel settore ambientale e la denominazione è
stata cambiata in Istituto centrale per la ricerca scientifica
e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
Attualmente, lo stesso ICRAM è sottoposto alla vigilanza
del Ministero dell'ambiente ed il suo ruolo nel settore della
pesca si è notevolmente ridotto.
Analogamente, il Laboratorio centrale di idrobiologia,
istituito nel 1921 come organismo scientifico del Ministero
dell'agricoltura, ha nel tempo orientato la propria competenza
in direzione della pesca in acque dolci, riducendo le proprie
funzioni in materia di pesca marittima.
Pertanto, la Direzione generale della pesca e
dell'acquacoltura non dispone di un organismo
tecnico-scientifico alle proprie dirette dipendenze, mentre
l'esperienza maturata sotto la vigenza della legge n. 72 del
1992 ha dimostrato che gli accertamenti effettuati dal CNR o
dall'ICRAM comportano tempi molto lunghi, con notevole
intralcio del procedimento amministrativo di declaratoria di
calamità naturale.
Al fine di superare tale situazione, la proposta di legge
prevede l'istituzione di una apposita struttura, l'Istituto
centrale di biologia e tecnologia della pesca e
dell'acquacoltura, che, subentrando al Laboratorio centrale di
idrobiologia, espleterebbe funzioni generali di supporto
tecnico-scientifico alla Direzione generale per la pesca e
l'acquacoltura, svolgendo altresì studi e ricerche finalizzati
alla tutela, valorizzazione e sfruttamento sostenibile delle
risorse idro-biologiche e alla gestione della pesca e
dell'acquacoltura.
La normativa di riferimento per la disciplina del nuovo
Istituto può essere rinvenuta nel decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 454, recante "Riorganizzazione del settore
della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", che ha disciplinato
dettagliatamente gli enti sottoposti alla vigilanza del
Ministero delle politiche agricole e forestali.