XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1683




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Fondo di solidarietà nazionale della pesca).

        1. E' istituito il fondo di solidarietà nazionale della pesca, di seguito denominato "fondo", la cui gestione è affidata al Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura.
        2. Il Fondo provvede a:

            a) intervenire a favore delle imprese di pesca singole o associate, comprese quelle che esercitano l'acquacoltura in acque interne, marine e salmastre, che abbiano subìto gravi danni ai beni o alla produzione a causa di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

            b) contribuire al pagamento dei premi relativi ai contratti di assicurazione, stipulati da imprese di pesca singole o associate o dai consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della piccola pesca di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2000, che abbiano per oggetto eventi ambientali o atmosferici;

            c) elargire contributi a favore dei pescatori o dei loro eredi nell'ipotesi di morte o di invalidità permanente per causa di servizio;

            d) elargire contributi, direttamente o per il tramite di associazioni, a favore di pescatori che versino in stato di bisogno.


Art. 2.

(Declaratoria di calamità naturale).

        1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro un mese dalla richiesta delle associazioni professionali di categoria, dichiara con decreto la esistenza di eccezionale calamità naturale o di avversità meteomarina ovvero ecologica e provvede alla determinazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).
        2. L'accertamento dell'avvenuta manifestazione di eventi eccezionali di avversità climatica, meteomarina o ecologica, ovvero di calamità naturali, nonché la individuazione degli effetti e la quantificazione dei danni conseguentemente indotti a carico dei bilanci economici delle imprese della pesca e dell'acquacoltura sono affidati dal Ministro delle politiche agricole e forestali all'Istituto centrale di biologia e tecnologia della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 9.
        3. L'Istituto centrale di biologia e tecnologia della pesca e dell'acquacoltura effettua accertamenti sulla esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato in base a rigorosi ed obiettivi indicatori di carattere biologico, ambientale ed economico. La relazione, redatta dall'Istituto, deve contenere la descrizione dettagliata dell'evento dannoso, l'esatta delimitazione della zona interessata e la consistenza dei danni subìti dalle attività produttive.
        4. Hanno diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) tutte le imprese ricadenti nella zona delimitata.


Art. 3.

(Modalità di riconoscimento del danno).

        1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è disposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, anche eventualmente mediante apertura di credito a favore delle capitanerie di porto.
        2. Qualora i danni subìti a seguito degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2 siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.


Art. 4.

(Contributi per la ricerca).

        1. La dotazione del fondo, nel limite del 5 per cento delle somme complessive disponibili, può essere destinata dal Ministro delle politiche agricole e forestali al finanziamento di ricerche scientifiche concernenti l'impatto degli eventi calamitosi sulle attività produttive previste dalla presente legge.


Art. 5.

(Assicurazione agevolata).

        1. Il fondo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), può contribuire al pagamento, nella misura massima del 40 per cento del costo della polizza, dei premi dei contratti di assicurazione aventi ad oggetto rischi ambientali o atmosferici.
        2. I contratti di cui al comma 1 possono riguardare:

            a) il risarcimento dei danni subìti da strutture aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche;

            b) il risarcimento dei danni subìti dalle produzioni a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla produzione;

            c) il risarcimento dei danni subìti da determinate produzioni a causa di eventi atmosferici o ambientali o di inquinamento.


Art. 6.

(Vittime del mare).

        1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), il fondo provvede alla elargizione di contributi a favore delle vittime del mare, stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato di solidarietà per le vittime del mare di cui all'articolo 7, nei limiti di 75.000 euro per il caso di morte della persona e di 50.000 euro per il caso di invalidità permanente che non deve essere inferiore ad un quarto della capacità lavorativa. Eventuali somme spettanti allo stesso titolo da enti pubblici o da compagnie assicurative devono essere dichiarate con autocertificazione e vengono dedotte dall'importo del contributo ammissibile.


Art. 7.

(Comitato di solidarietà
per le vittime del mare).

        1. E' istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, il Comitato di solidarietà per le vittime del mare.
        2. Il Comitato di solidarietà per le vittime del mare è composto da:

            a) il direttore generale per la pesca e l'acquacoltura, che lo presiede;

            b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

            c) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia maggiormente rappresentativa a livello nazionale;

            d) un rappresentante dell'armamento;

            e) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.


Art. 8.

(Beneficiari).

        1. Hanno diritto al contributo cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), i pescatori di professione che siano stati vittime di incidenti del mare, nonché i seguenti superstiti di pescatori che siano deceduti a causa di incidenti del mare:

            a) il coniuge e i figli;
            b) i genitori;

            c) i fratelli e le sorelle;

            d) il convivente more uxorio;

            e) i soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a), b), c) e d), purché conviventi da almeno tre anni con la persona scomparsa.


Art. 9.

(Istituto centrale di biologia e tecnologia della pesca e
dell'acquacoltura).

        1. E' istituito l'Istituto centrale di biologia e tecnologia della pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominato "Istituto", con sede in Roma, ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Istituto è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
        2. L'Istituto svolge i seguenti compiti:

            a) promuove ed esegue studi e ricerche sulla biologia degli ambienti acquatici ai fini della tutela, valorizzazione e sfruttamento sostenibile delle risorse idro-biologiche e della gestione della pesca e dell'acquacoltura;

            b) espleta funzioni di supporto tecnico-scientifico per la realizzazione di programmi strategici e di progetti speciali disposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

            c) promuove e svolge attività di ricerca in collaborazione o convenzione con altre istituzioni scientifiche pubbliche e private;

            d) svolge attività di consulenza e ricerca a favore di altre amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali, nonché di enti privati, nel quadro di specifiche convenzioni;

            e) bandisce borse di studio sui temi oggetto delle proprie attività istituzionali e dispone iniziative di formazione professionale per il proprio personale.
        3. Sono organi dell'istituto:

            a) il presidente;

            b) il consiglio di amministrazione;

            c) il collegio dei revisori dei conti.

        4. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
        5. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso è composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro due mesi dalla data di insediamento il consiglio delibera lo statuto, il regolamento di amministrazione e contabilità ed il regolamento di organizzazione e funzionamento, con il quale è definita anche la dotazione organica del personale. Alle sedute del consiglio partecipa il direttore generale dell'Istituto con funzioni consultive.
        6. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'ente ai sensi della normativa vigente. Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
        7. L'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi al Laboratorio centrale di idrobiologia, di cui all'articolo 18 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, che è soppresso.
        8. Il personale del Ministero delle politiche agricole e forestali che presta servizio presso il Laboratorio centrale di idrobiologia, su domanda da presentare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato nel ruolo organico dell'Istituto, sulla base di apposita tabella di equiparazione, mantenendo l'anzianità di servizio maturata.
        9. A decorrere dalla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti di cui al comma 5, le risorse finanziarie stanziate nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per il trattamento economico del personale e per lo svolgimento delle attività istituzionali del Laboratorio centrale di idrobiologia, nonché quelle relative alla locazione della sede, sono trasferite all'Istituto, con applicazione dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
        10. All'Istituto si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454:

            a) articolo 11, comma 7, in materia di piani triennali di attività;

            b) articolo 14, commi 2, 3, 4, 5 e 6, in materia di organi dell'ente;

            c) articolo 15, in materia di entrate;

            d) articolo 17, recante disposizioni finali e transitorie.


Art. 10.

(Norme di attuazione).

        1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari di attuazione della presente legge.


Art. 11.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, pari a lire 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 12.

(Abrogazione).

        1. La legge 5 febbraio 1992, n. 72, è abrogata.



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