XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1683
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Fondo di solidarietà nazionale della pesca).
1. E' istituito il fondo di solidarietà nazionale della
pesca, di seguito denominato "fondo", la cui gestione è
affidata al Ministero delle politiche agricole e forestali,
Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale
per la pesca e l'acquacoltura.
2. Il Fondo provvede a:
a) intervenire a favore delle imprese di pesca
singole o associate, comprese quelle che esercitano
l'acquacoltura in acque interne, marine e salmastre, che
abbiano subìto gravi danni ai beni o alla produzione a causa
di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero
ecologiche di carattere eccezionale;
b) contribuire al pagamento dei premi relativi ai
contratti di assicurazione, stipulati da imprese di pesca
singole o associate o dai consorzi di indirizzo, coordinamento
e gestione tra imprese della piccola pesca di cui all'articolo
2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 14 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2000, che abbiano per
oggetto eventi ambientali o atmosferici;
c) elargire contributi a favore dei pescatori o
dei loro eredi nell'ipotesi di morte o di invalidità
permanente per causa di servizio;
d) elargire contributi, direttamente o per il
tramite di associazioni, a favore di pescatori che versino in
stato di bisogno.
Art. 2.
(Declaratoria di calamità naturale).
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro
un mese dalla richiesta delle associazioni professionali di
categoria, dichiara con decreto la esistenza di eccezionale
calamità naturale o di avversità meteomarina ovvero ecologica
e provvede alla determinazione del contributo di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a).
2. L'accertamento dell'avvenuta manifestazione di eventi
eccezionali di avversità climatica, meteomarina o ecologica,
ovvero di calamità naturali, nonché la individuazione degli
effetti e la quantificazione dei danni conseguentemente
indotti a carico dei bilanci economici delle imprese della
pesca e dell'acquacoltura sono affidati dal Ministro delle
politiche agricole e forestali all'Istituto centrale di
biologia e tecnologia della pesca e dell'acquacoltura di cui
all'articolo 9.
3. L'Istituto centrale di biologia e tecnologia della
pesca e dell'acquacoltura effettua accertamenti sulla
esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato in base a
rigorosi ed obiettivi indicatori di carattere biologico,
ambientale ed economico. La relazione, redatta dall'Istituto,
deve contenere la descrizione dettagliata dell'evento dannoso,
l'esatta delimitazione della zona interessata e la consistenza
dei danni subìti dalle attività produttive.
4. Hanno diritto al contributo di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera a) tutte le imprese ricadenti nella
zona delimitata.
Art. 3.
(Modalità di riconoscimento del danno).
1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a), è disposto dal Ministero delle politiche agricole e
forestali, anche eventualmente mediante apertura di credito a
favore delle capitanerie di porto.
2. Qualora i danni subìti a seguito degli eventi
calamitosi di cui all'articolo 2 siano in tutto o in parte
ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti
pubblici o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei
contributi previsti dalla presente legge ha luogo solo fino
alla concorrenza dell'eventuale differenza.
Art. 4.
(Contributi per la ricerca).
1. La dotazione del fondo, nel limite del 5 per cento
delle somme complessive disponibili, può essere destinata dal
Ministro delle politiche agricole e forestali al finanziamento
di ricerche scientifiche concernenti l'impatto degli eventi
calamitosi sulle attività produttive previste dalla presente
legge.
Art. 5.
(Assicurazione agevolata).
1. Il fondo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
b), può contribuire al pagamento, nella misura massima
del 40 per cento del costo della polizza, dei premi dei
contratti di assicurazione aventi ad oggetto rischi ambientali
o atmosferici.
2. I contratti di cui al comma 1 possono riguardare:
a) il risarcimento dei danni subìti da strutture
aziendali a causa dell'insieme delle avversità
atmosferiche;
b) il risarcimento dei danni subìti dalle
produzioni a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche,
in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla
produzione;
c) il risarcimento dei danni subìti da determinate
produzioni a causa di eventi atmosferici o ambientali o di
inquinamento.
Art. 6.
(Vittime del mare).
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), il
fondo provvede alla elargizione di contributi a favore delle
vittime del mare, stabiliti dal Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentito il Comitato di solidarietà per
le vittime del mare di cui all'articolo 7, nei limiti di
75.000 euro per il caso di morte della persona e di 50.000
euro per il caso di invalidità permanente che non deve essere
inferiore ad un quarto della capacità lavorativa. Eventuali
somme spettanti allo stesso titolo da enti pubblici o da
compagnie assicurative devono essere dichiarate con
autocertificazione e vengono dedotte dall'importo del
contributo ammissibile.
Art. 7.
(Comitato di solidarietà
per le vittime del mare).
1. E' istituito, presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di
mercato, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, il
Comitato di solidarietà per le vittime del mare.
2. Il Comitato di solidarietà per le vittime del mare è
composto da:
a) il direttore generale per la pesca e
l'acquacoltura, che lo presiede;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze;
c) tre rappresentanti della cooperazione
peschereccia maggiormente rappresentativa a livello
nazionale;
d) un rappresentante dell'armamento;
e) tre rappresentanti dei lavoratori designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
Art. 8.
(Beneficiari).
1. Hanno diritto al contributo cui all'articolo 1, comma
2, lettera c), i pescatori di professione che siano
stati vittime di incidenti del mare, nonché i seguenti
superstiti di pescatori che siano deceduti a causa di
incidenti del mare:
a) il coniuge e i figli;
b) i genitori;
c) i fratelli e le sorelle;
d) il convivente more uxorio;
e) i soggetti diversi da quelli indicati alle
lettere a), b), c) e d), purché conviventi da
almeno tre anni con la persona scomparsa.
Art. 9.
(Istituto centrale di biologia e tecnologia della pesca e
dell'acquacoltura).
1. E' istituito l'Istituto centrale di biologia e
tecnologia della pesca e dell'acquacoltura, di seguito
denominato "Istituto", con sede in Roma, ente di ricerca di
diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle
politiche agricole e forestali. L'Istituto è dotato di
autonomia scientifica, statutaria, organizzativa,
amministrativa e finanziaria.
2. L'Istituto svolge i seguenti compiti:
a) promuove ed esegue studi e ricerche sulla
biologia degli ambienti acquatici ai fini della tutela,
valorizzazione e sfruttamento sostenibile delle risorse
idro-biologiche e della gestione della pesca e
dell'acquacoltura;
b) espleta funzioni di supporto
tecnico-scientifico per la realizzazione di programmi
strategici e di progetti speciali disposti dal Ministero delle
politiche agricole e forestali;
c) promuove e svolge attività di ricerca in
collaborazione o convenzione con altre istituzioni
scientifiche pubbliche e private;
d) svolge attività di consulenza e ricerca a
favore di altre amministrazioni pubbliche centrali, regionali
e locali, nonché di enti privati, nel quadro di specifiche
convenzioni;
e) bandisce borse di studio sui temi oggetto delle
proprie attività istituzionali e dispone iniziative di
formazione professionale per il proprio personale.
3. Sono organi dell'istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
4. Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla
esecuzione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le
competenze che non sono espressamente riservate ad altri
organi. Esso è composto dal presidente e da quattro membri,
nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di cui due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Entro due mesi dalla data di
insediamento il consiglio delibera lo statuto, il regolamento
di amministrazione e contabilità ed il regolamento di
organizzazione e funzionamento, con il quale è definita anche
la dotazione organica del personale. Alle sedute del consiglio
partecipa il direttore generale dell'Istituto con funzioni
consultive.
6. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo
sull'attività dell'ente ai sensi della normativa vigente. Il
collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti,
nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali. Il presidente e un membro supplente sono designati
dal Ministro dell'economia e delle finanze.
7. L'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi al Laboratorio centrale di idrobiologia, di
cui all'articolo 18 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604,
che è soppresso.
8. Il personale del Ministero delle politiche agricole e
forestali che presta servizio presso il Laboratorio centrale
di idrobiologia, su domanda da presentare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, può essere
inquadrato nel ruolo organico dell'Istituto, sulla base di
apposita tabella di equiparazione, mantenendo l'anzianità di
servizio maturata.
9. A decorrere dalla data di approvazione dello statuto e
dei regolamenti di cui al comma 5, le risorse finanziarie
stanziate nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali per il trattamento economico
del personale e per lo svolgimento delle attività
istituzionali del Laboratorio centrale di idrobiologia, nonché
quelle relative alla locazione della sede, sono trasferite
all'Istituto, con applicazione dell'articolo 1, comma 43,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
10. All'Istituto si applicano, in quanto compatibili, i
seguenti articoli del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
454:
a) articolo 11, comma 7, in materia di piani
triennali di attività;
b) articolo 14, commi 2, 3, 4, 5 e 6, in materia
di organi dell'ente;
c) articolo 15, in materia di entrate;
d) articolo 17, recante disposizioni finali e
transitorie.
Art. 10.
(Norme di attuazione).
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari di
attuazione della presente legge.
Art. 11.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dalla attuazione della presente
legge, pari a lire 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 8 agosto 1991, n. 267.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 12.
(Abrogazione).
1. La legge 5 febbraio 1992, n. 72, è abrogata.