XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1681




        Onorevoli Colleghi! - Le entrate della regione autonoma della Sardegna sono disciplinate dal titolo III dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificato dalla legge n. 122 del 1983.
        Nel corso degli anni, le casse regionali sono state progressivamente depauperate in virtù di interpretazioni restrittive da parte degli uffici finanziari statali e delle modifiche introdotte nel sistema tributario nazionale.
        La presente proposta di legge costituzionale propone di modificare l'intero sistema finanziario della regione Sardegna, attraverso una modifica delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 dello Statuto speciale. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale le modifiche delle disposizioni del titolo III recante "Finanze - Demanio e patrimonio" sono possibili con legge ordinaria, su proposta del Governo o della regione, sentita in ogni caso la regione.
        Il sistema che si verrebbe a creare a seguito dell'approvazione della presente proposta di legge costituzionale sarebbe simile a quello della Valle d'Aosta per quanto attiene il paniere e la misura dei tributi compartecipati.
        L'attuale regime basato sulla compartecipazione ai tributi statali riscossi nel territorio della regione sarebbe trasformato in acquisizione della titolarità dei medesimi tributi, portandoli tutti alla quota dei nove decimi, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, per la quale si passa da un regime di contrattazione ad un regime di quota fissa.
        Congiuntamente alla titolarità dei tributi, è previsto il passaggio delle strutture e del personale statale preposti alla gestione dei tributi in esame.
        Gli obiettivi perseguiti dalla presente proposta di legge costituzionale sono da inquadrare nella necessità di attuare in maniera coerente ed efficace il federalismo fiscale, in armonia con quanto già conseguito con l'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive.
        Il nuovo regime fiscale, se da una parte comporterà maggiori oneri a carico della regione, derivanti dalla loro gestione, dall'altra attribuirà alla regione stessa maggiore possibilità di manovra anche in relazione alle politiche di incentivazione fiscale.
        La proposta di legge costituzionale consta di un unico articolo che reca le modifiche degli articoli 8 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna.




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