XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1681
Onorevoli Colleghi! - Le entrate della regione autonoma
della Sardegna sono disciplinate dal titolo III dello Statuto
speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3, come modificato dalla legge n. 122 del 1983.
Nel corso degli anni, le casse regionali sono state
progressivamente depauperate in virtù di interpretazioni
restrittive da parte degli uffici finanziari statali e delle
modifiche introdotte nel sistema tributario nazionale.
La presente proposta di legge costituzionale propone di
modificare l'intero sistema finanziario della regione
Sardegna, attraverso una modifica delle disposizioni contenute
negli articoli 8 e 10 dello Statuto speciale. Ai sensi
dell'articolo 54 dello Statuto speciale le modifiche delle
disposizioni del titolo III recante "Finanze - Demanio e
patrimonio" sono possibili con legge ordinaria, su proposta
del Governo o della regione, sentita in ogni caso la
regione.
Il sistema che si verrebbe a creare a seguito
dell'approvazione della presente proposta di legge
costituzionale sarebbe simile a quello della Valle d'Aosta per
quanto attiene il paniere e la misura dei tributi
compartecipati.
L'attuale regime basato sulla compartecipazione ai tributi
statali riscossi nel territorio della regione sarebbe
trasformato in acquisizione della titolarità dei medesimi
tributi, portandoli tutti alla quota dei nove decimi, inclusa
l'imposta sul valore aggiunto, per la quale si passa da un
regime di contrattazione ad un regime di quota fissa.
Congiuntamente alla titolarità dei tributi, è previsto il
passaggio delle strutture e del personale statale preposti
alla gestione dei tributi in esame.
Gli obiettivi perseguiti dalla presente proposta di legge
costituzionale sono da inquadrare nella necessità di attuare
in maniera coerente ed efficace il federalismo fiscale, in
armonia con quanto già conseguito con l'introduzione
dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Il nuovo regime fiscale, se da una parte comporterà
maggiori oneri a carico della regione, derivanti dalla loro
gestione, dall'altra attribuirà alla regione stessa maggiore
possibilità di manovra anche in relazione alle politiche di
incentivazione fiscale.
La proposta di legge costituzionale consta di un unico
articolo che reca le modifiche degli articoli 8 e 10 dello
Statuto speciale per la Sardegna.