XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1681




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 8 - Le entrate della regione sono costituite:

                a) dai nove decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche fiscalmente domiciliate nella regione e dai nove decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone giuridiche prodotto nella regione, anche se riscosso fuori territorio regionale;

                b) dai nove decimi del gettito delle imposte di bollo, di registro o dell'imposta sul valore aggiunto, ove applicabile in sostituzione anche parziale dell'imposta di registro;

                c) dai nove decimi delle imposte ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative, riferite ad atti, attività o beni relativi al territorio della regione o su di essi esistenti;

                d) dai nove decimi del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni relative a transazioni di beni o di altre attività esistenti nel territorio della regione;

                e) dai nove decimi del gettito tributario dei giochi, delle scommesse e delle lotterie nazionali soggetti a regime di monopolio, anche se gestiti in concessione, relativamente a qualsiasi tipo di giocata effettuata nel territorio della regione;

                f) dei nove decimi del gettito di tutte le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riscosse nel territorio della regione;

                g) dai nove decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché delle ritenute operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal territorio regionale sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito del territorio regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;

                h) dai nove decimi del gettito delle accise applicate dallo Stato su tutti i prodotti ottenuti da lavorazioni eseguite nella regione;

                i) dai nove decimi delle accise applicate sui prodotti soggetti al monopolio dei tabacchi consumati nella regione;

                l) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativo alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riscossa nel territorio della regione;

                m) dai nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nel territorio della regione;

                n) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

                o) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con la legge in conformità ai princìpi del sistema tributario dello Stato;

                p) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

                q) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

                r) dai nove decimi delle somme riscosse dalle pubbliche amministrazioni, nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

        Le entrate spettanti alla regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle sanzioni amministrative e penali.
        Nelle entrate spettanti alla regione sono altresì comprese quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono per esigenze amministrative ad uffici finanziari situati fuori dal territorio della regione.
        La regione nell'ambito del proprio territorio è titolare dei tributi elencati dal presente articolo e acquisisce le strutture statali operanti per la gestione degli stessi tributi.
        Alla regione è riconosciuto il costo relativo al trasferimento del personale e delle strutture statali.
        I decimi residuali non acquisiti dalla regione ai sensi del presente articolo sono devoluti allo Stato".

        2. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

        "Art. 10 - La regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, ha facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni relative ai tributi di cui all'articolo 8".



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