XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1681
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 8 - Le entrate della regione sono costituite:
a) dai nove decimi del gettito delle imposte sul
reddito delle persone fisiche fiscalmente domiciliate nella
regione e dai nove decimi del gettito delle imposte sul
reddito delle persone giuridiche prodotto nella regione, anche
se riscosso fuori territorio regionale;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte di
bollo, di registro o dell'imposta sul valore aggiunto, ove
applicabile in sostituzione anche parziale dell'imposta di
registro;
c) dai nove decimi delle imposte ipotecarie, sul
consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni
governative, riferite ad atti, attività o beni relativi al
territorio della regione o su di essi esistenti;
d) dai nove decimi del gettito delle imposte sulle
successioni e donazioni relative a transazioni di beni o di
altre attività esistenti nel territorio della regione;
e) dai nove decimi del gettito tributario dei
giochi, delle scommesse e delle lotterie nazionali soggetti a
regime di monopolio, anche se gestiti in concessione,
relativamente a qualsiasi tipo di giocata effettuata nel
territorio della regione;
f) dei nove decimi del gettito di tutte le
ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, riscosse nel territorio della
regione;
g) dai nove decimi del gettito delle ritenute alla
fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, operate da imprese industriali e commerciali
che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti
corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede
centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel
territorio regionale, nonché delle ritenute operate da imprese
industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal
territorio regionale sugli emolumenti corrisposti a soggetti
che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti
ubicati nell'ambito del territorio regionale; le ritenute alla
fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede
centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti
che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati
fuori dal territorio regionale spettano per intero allo
Stato;
h) dai nove decimi del gettito delle accise
applicate dallo Stato su tutti i prodotti ottenuti da
lavorazioni eseguite nella regione;
i) dai nove decimi delle accise applicate sui
prodotti soggetti al monopolio dei tabacchi consumati nella
regione;
l) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul
valore aggiunto, compresa quella relativo alle importazioni,
al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riscossa nel
territorio della regione;
m) dai nove decimi delle tasse di circolazione
relative ai veicoli immatricolati nel territorio della
regione;
n) dai canoni per le concessioni
idroelettriche;
o) da imposte e tasse sul turismo e da altri
tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con la
legge in conformità ai princìpi del sistema tributario dello
Stato;
p) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e
dal proprio demanio;
q) da contributi straordinari dello Stato per
particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione
fondiaria;
r) dai nove decimi delle somme riscosse dalle
pubbliche amministrazioni, nel territorio regionale, ai sensi
dell'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni.
Le entrate spettanti alla regione comprendono anche quelle
accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle sanzioni
amministrative e penali.
Nelle entrate spettanti alla regione sono altresì comprese
quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate
nell'ambito regionale, affluiscono per esigenze amministrative
ad uffici finanziari situati fuori dal territorio della
regione.
La regione nell'ambito del proprio territorio è titolare
dei tributi elencati dal presente articolo e acquisisce le
strutture statali operanti per la gestione degli stessi
tributi.
Alla regione è riconosciuto il costo relativo al
trasferimento del personale e delle strutture statali.
I decimi residuali non acquisiti dalla regione ai sensi
del presente articolo sono devoluti allo Stato".
2. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è
sostituito dal seguente:
"Art. 10 - La regione, al fine di favorire lo sviluppo
economico dell'Isola, ha facoltà di disporre esenzioni ed
agevolazioni relative ai tributi di cui all'articolo 8".