XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1680




        Onorevoli Colleghi! - Già negli anni passati è stata sottolineata dagli operatori del settore giustizia l'esigenza di un potenziamento dell'organico della magistratura ordinaria, motivata e resa sempre più attuale ed improcrastinabile per fronteggiare il costante propagarsi della criminalità organizzata. In seguito alla creazione di nuovi organismi giudiziari - quali la direzione nazionale antimafia e la direzione distrettuale antimafia - operata dal vigente Codice di procedura penale e da successive leggi, numerosi magistrati sono stati assegnati alle funzioni requirenti, aggravando, consequenzialmente, la cronica carenza degli organici. In Italia, infatti, mancano circa 2000 magistrati, soprattutto nelle cosiddette zone a rischio. Dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e della novella al codice di procedura civile relativa alla questione delle cosiddette sezioni stralcio, la situazione non può, certamente, dirsi migliorata. L'arretrato dei procedimenti, civili o penali che siano, è di dimensioni spaventose: in media, un procedimento civile giunge a sentenza dopo venti anni di iter processuale ed un procedimento penale si conclude, all'incirca, in dieci anni. Peraltro, la soluzione del problema non può essere trovata nell'unico strumento del reclutamento ordinario dei magistrati che, oltre a non garantire sempre il reperimento dei soggetti professionalmente più preparati, comporta il decorso di circa quattro anni dalla pubblicazione del bando di concorso all'immissione in ruolo dei vincitori, passando per la fase dell'auditorato. I maxiconcorsi, susseguitisi negli ultimi anni, non sono stati in grado di fornire sufficienti garanzie di celerità e di selezione tecnica ed attitudinale e, pur comportando un massiccio afflusso di candidati, non sono riusciti a coprire completamente i posti disponibili (attualmente, sono in itinere due procedure concorsuali che non riusciranno a coprire neanche un decimo del numero occorrente di magistrati). Presentiamo questa proposta di legge allo scopo di istituire un ruolo di "ausiliari" ad esaurimento dei magistrati, da destinare alle strutture corrispondenti alle ex preture e procure circondariali per l'amministrazione di tutte le funzioni giudiziarie che la legislazione vigente assegna ai magistrati onorari. Oggi, infatti, la giustizia che sino a poco tempo fa era denominata pretorile è amministrata solo ed esclusivamente dai magistrati onorari i quali, con la loro attività, consentono una certa funzionalità ed assicurano il regolare svolgimento delle udienze, in quanto la presenza in queste ultime dei sostituti procuratori della Repubblica paralizza, di fatto, la fase delle indagini preliminari e tutte le altre incombenze rese particolarmente gravose dalla assegnazione ad ogni magistrato di circa 5000 procedimenti penali. Il numero assai elevato di deleghe conferite ai vice procuratori indica che lo svolgimento del 90 per cento delle udienze è garantito unicamente dalla presenza di questi ultimi, con media personale di ciascuno di essi pari a due o tre udienze settimanali. La medesima situazione - se non addirittura peggiore - si presenta per la figura del giudice onorario di tribunale, il quale è, oggi, l'omnibus della giustizia italiana, ovverosia è, una volta, giudicante penale, un'altra, giudicante civile, poi, giudice per le indagini preliminari ed ancora, componente del collegio penale del tribunale o di quello civile e ove occorresse, anche di quello del tribunale della libertà. Il magistrato onorario è divenuto giudice operante quotidianamente nelle aule di giustizia con un gettone di presenza lordo di appena 81.700 lire: tale compenso risulta essere assolutamente ridicolo e totalmente offensivo per la professionalità di chi svolge tale attività con dignità e rispetto del proprio ruolo. Tale emolumento, inoltre, è corrisposto unicamente per le giornate di lavoro effettivamente svolte, indipendentemente dal numero delle ore lavorative e dalla quantità delle cause da trattare. Non appare equo né disperdere tali energie per assicurare il buon funzionamento della giustizia né sottovalutare le professionalità acquisite nello svolgimento delle attività di magistrato onorario. Al contrario, la sistemazione giuridica ed economica dei magistrati onorari può assicurare, nella immediatezza, un buon numero di magistrati già in collaudata attività di servizio, i quali possono proficuamente consentire la funzionalità della macchina della giustizia dando ai cittadini le giuste ed attese risposte. A riprova di quanto sia importante ed indispensabile l'attività svolta dai magistrati onorari, citiamo che in ben quattro occasioni altrettante leggi dello Stato, sia monarchico che repubblicano, hanno stabilito una immissione straordinaria di magistrati onorari nei ruoli della magistratura togata e cioè: nel 1934; nel 1946 (decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352); nel 1974 (legge 18 maggio 1974, n. 217); nel 1977 (legge 4 agosto 1977, n. 516). La presente proposta di legge è mirata a dare risposte idonee alle succitate esigenze, istituendo un ruolo, ad esaurimento, di magistrati di complemento, per l'esercizio delle funzioni di competenza delle ex preture e delle ex procure circondariali. Riteniamo che tale ruolo potrebbe permettere ai magistrati togati di coprire i vuoti di organico esistenti presso i tribunali e le corti di merito. Ulteriori intendimenti della presente proposta di legge consistono nel favorire una soluzione del gravoso problema delle carenze di organico della magistratura ordinaria e nel fornire un supporto alla occupazione giovanile, suggerendo l'inserimento di giovani e promettenti professionisti che, quotidianamente, già prestano il loro fattivo contributo nei tribunali. Nel succitato ruolo ad esaurimento, potrebbero essere inquadrati (a domanda e con incarico a tempo indeterminato) tutti gli ex vice pretori e i vice procuratori onorari attualmente in servizio che abbiano i requisiti per l'accesso ai ruoli della magistratura.
        In tale inquadramento, sono previsti:

            il conferimento di tutti i poteri, anche quelli di indagine previsti per i sostituti ordinari;
            lo stipendio dei magistrati di tribunale, con le prerogative e le guarentigie previste dall'ordinamento giudiziario;

            la disponibilità a prestare servizio nelle cosiddette zone a rischio;

            la cancellazione dagli albi professionali.

        La presente proposta di legge prevede l'immissione dell'istituendo ruolo di complemento nell'organico della magistratura ordinaria mediante appositi corsi-concorsi. L'articolo 106 della Costituzione della Repubblica, italiana, infatti, dispone che la nomina dei magistrati abbia luogo per concorso, demandando alla legge ordinaria di stabilirne le modalità: è, quindi, possibile, lecito e non incostituzionale prevedere l'opportunità di accesso ai ruoli della magistratura ordinaria per chi è inserito nel ruolo di complemento ad esaurimento tramite dei succitati corsi-concorsi, del tutto simili a quelli indetti per la Scuola superiore della pubblica amministrazione, della durata di nove mesi o un anno, alla fine dei quali si sostiene un esame finale selettivo di tipo concorsuale nel pieno rispetto delle norme costituzionali. Questa proposta di legge è stata formulata per sottolineare l'innegabile vantaggio che la macchina della giustizia potrebbe trarre dalla presenza di questo nuovo ruolo che, garantendone un funzionamento più veloce e preciso, ridarebbe fiducia a quanti si rivolgono alla giustizia rimanendo, sovente, delusi e frustrati nelle loro aspettative. L'inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati di complemento, inoltre, si presenta ancora più necessario alla luce della attuazione della legge istitutiva del giudice unico poiché consentirebbe l'apporto di nuove forze nel carente organico della magistratura.




Frontespizio Testo articoli