XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1680
Onorevoli Colleghi! - Già negli anni passati è stata
sottolineata dagli operatori del settore giustizia l'esigenza
di un potenziamento dell'organico della magistratura
ordinaria, motivata e resa sempre più attuale ed
improcrastinabile per fronteggiare il costante propagarsi
della criminalità organizzata. In seguito alla creazione di
nuovi organismi giudiziari - quali la direzione nazionale
antimafia e la direzione distrettuale antimafia - operata dal
vigente Codice di procedura penale e da successive leggi,
numerosi magistrati sono stati assegnati alle funzioni
requirenti, aggravando, consequenzialmente, la cronica carenza
degli organici. In Italia, infatti, mancano circa 2000
magistrati, soprattutto nelle cosiddette zone a rischio.
Dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e
della novella al codice di procedura civile relativa alla
questione delle cosiddette sezioni stralcio, la situazione non
può, certamente, dirsi migliorata. L'arretrato dei
procedimenti, civili o penali che siano, è di dimensioni
spaventose: in media, un procedimento civile giunge a sentenza
dopo venti anni di iter processuale ed un procedimento
penale si conclude, all'incirca, in dieci anni. Peraltro, la
soluzione del problema non può essere trovata nell'unico
strumento del reclutamento ordinario dei magistrati che, oltre
a non garantire sempre il reperimento dei soggetti
professionalmente più preparati, comporta il decorso di circa
quattro anni dalla pubblicazione del bando di concorso
all'immissione in ruolo dei vincitori, passando per la fase
dell'auditorato. I maxiconcorsi, susseguitisi negli ultimi
anni, non sono stati in grado di fornire sufficienti garanzie
di celerità e di selezione tecnica ed attitudinale e, pur
comportando un massiccio afflusso di candidati, non sono
riusciti a coprire completamente i posti disponibili
(attualmente, sono in itinere due procedure concorsuali
che non riusciranno a coprire neanche un decimo del numero
occorrente di magistrati). Presentiamo questa proposta di
legge allo scopo di istituire un ruolo di "ausiliari" ad
esaurimento dei magistrati, da destinare alle strutture
corrispondenti alle ex preture e procure circondariali per
l'amministrazione di tutte le funzioni giudiziarie che la
legislazione vigente assegna ai magistrati onorari. Oggi,
infatti, la giustizia che sino a poco tempo fa era denominata
pretorile è amministrata solo ed esclusivamente dai magistrati
onorari i quali, con la loro attività, consentono una certa
funzionalità ed assicurano il regolare svolgimento delle
udienze, in quanto la presenza in queste ultime dei sostituti
procuratori della Repubblica paralizza, di fatto, la fase
delle indagini preliminari e tutte le altre incombenze rese
particolarmente gravose dalla assegnazione ad ogni magistrato
di circa 5000 procedimenti penali. Il numero assai elevato di
deleghe conferite ai vice procuratori indica che lo
svolgimento del 90 per cento delle udienze è garantito
unicamente dalla presenza di questi ultimi, con media
personale di ciascuno di essi pari a due o tre udienze
settimanali. La medesima situazione - se non addirittura
peggiore - si presenta per la figura del giudice onorario di
tribunale, il quale è, oggi, l'omnibus della giustizia
italiana, ovverosia è, una volta, giudicante penale, un'altra,
giudicante civile, poi, giudice per le indagini preliminari ed
ancora, componente del collegio penale del tribunale o di
quello civile e ove occorresse, anche di quello del tribunale
della libertà. Il magistrato onorario è divenuto giudice
operante quotidianamente nelle aule di giustizia con un
gettone di presenza lordo di appena 81.700 lire: tale compenso
risulta essere assolutamente ridicolo e totalmente offensivo
per la professionalità di chi svolge tale attività con dignità
e rispetto del proprio ruolo. Tale emolumento, inoltre, è
corrisposto unicamente per le giornate di lavoro
effettivamente svolte, indipendentemente dal numero delle ore
lavorative e dalla quantità delle cause da trattare. Non
appare equo né disperdere tali energie per assicurare il buon
funzionamento della giustizia né sottovalutare le
professionalità acquisite nello svolgimento delle attività di
magistrato onorario. Al contrario, la sistemazione giuridica
ed economica dei magistrati onorari può assicurare, nella
immediatezza, un buon numero di magistrati già in collaudata
attività di servizio, i quali possono proficuamente consentire
la funzionalità della macchina della giustizia dando ai
cittadini le giuste ed attese risposte. A riprova di quanto
sia importante ed indispensabile l'attività svolta dai
magistrati onorari, citiamo che in ben quattro occasioni
altrettante leggi dello Stato, sia monarchico che
repubblicano, hanno stabilito una immissione straordinaria di
magistrati onorari nei ruoli della magistratura togata e cioè:
nel 1934; nel 1946 (decreto legislativo luogotenenziale 30
aprile 1946, n. 352); nel 1974 (legge 18 maggio 1974, n. 217);
nel 1977 (legge 4 agosto 1977, n. 516). La presente proposta
di legge è mirata a dare risposte idonee alle succitate
esigenze, istituendo un ruolo, ad esaurimento, di magistrati
di complemento, per l'esercizio delle funzioni di competenza
delle ex preture e delle ex procure circondariali. Riteniamo
che tale ruolo potrebbe permettere ai magistrati togati di
coprire i vuoti di organico esistenti presso i tribunali e le
corti di merito. Ulteriori intendimenti della presente
proposta di legge consistono nel favorire una soluzione del
gravoso problema delle carenze di organico della magistratura
ordinaria e nel fornire un supporto alla occupazione
giovanile, suggerendo l'inserimento di giovani e promettenti
professionisti che, quotidianamente, già prestano il loro
fattivo contributo nei tribunali. Nel succitato ruolo ad
esaurimento, potrebbero essere inquadrati (a domanda e con
incarico a tempo indeterminato) tutti gli ex vice pretori e i
vice procuratori onorari attualmente in servizio che abbiano i
requisiti per l'accesso ai ruoli della magistratura.
In tale inquadramento, sono previsti:
il conferimento di tutti i poteri, anche quelli di
indagine previsti per i sostituti ordinari;
lo stipendio dei magistrati di tribunale, con le
prerogative e le guarentigie previste dall'ordinamento
giudiziario;
la disponibilità a prestare servizio nelle cosiddette
zone a rischio;
la cancellazione dagli albi professionali.
La presente proposta di legge prevede l'immissione
dell'istituendo ruolo di complemento nell'organico della
magistratura ordinaria mediante appositi corsi-concorsi.
L'articolo 106 della Costituzione della Repubblica, italiana,
infatti, dispone che la nomina dei magistrati abbia luogo per
concorso, demandando alla legge ordinaria di stabilirne le
modalità: è, quindi, possibile, lecito e non incostituzionale
prevedere l'opportunità di accesso ai ruoli della magistratura
ordinaria per chi è inserito nel ruolo di complemento ad
esaurimento tramite dei succitati corsi-concorsi, del tutto
simili a quelli indetti per la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, della durata di nove mesi o un anno, alla
fine dei quali si sostiene un esame finale selettivo di tipo
concorsuale nel pieno rispetto delle norme costituzionali.
Questa proposta di legge è stata formulata per sottolineare
l'innegabile vantaggio che la macchina della giustizia
potrebbe trarre dalla presenza di questo nuovo ruolo che,
garantendone un funzionamento più veloce e preciso, ridarebbe
fiducia a quanti si rivolgono alla giustizia rimanendo,
sovente, delusi e frustrati nelle loro aspettative.
L'inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati di
complemento, inoltre, si presenta ancora più necessario alla
luce della attuazione della legge istitutiva del giudice unico
poiché consentirebbe l'apporto di nuove forze nel carente
organico della magistratura.