XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1680
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito il ruolo ad esaurimento dei magistrati di
complemento, cui accedono, a domanda, i vice procuratori
onorari e gli ex vice pretori onorari incaricati di funzioni
giudiziarie in servizio al 31 dicembre 2000, ai sensi degli
articoli 32, 34, 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Art. 2.
1. I vice procuratori onorari e gli ex vice pretori di cui
all'articolo 1 sono immessi nel ruolo ad esaurimento a tempo
indeterminato nelle funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica, a condizione che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, siano in possesso di tutti i requisiti
per l'accesso ai ruoli della magistratura.
Art. 3.
1. Per l'immissione nel ruolo istituito dall'articolo 1,
gli interessati presentano, entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, apposita domanda
indirizzata al Consiglio superiore della magistratura,
inoltrandola per il tramite della procura della Repubblica
presso il tribunale di residenza e specificando nella medesima
i titoli di preferenza.
2. La disponibilità a prestare servizio presso le sedi
delle procure della Repubblica dei tribunali definite a
rischio, è considerata titolo preferenziale rispetto a tutti
gli altri richiedenti.
Art. 4.
1. Una apposita commissione, nominata dal Consiglio
superiore della magistratura, entro due mesi dalla scadenza
del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo
3, redige la graduatoria dei richiedenti.
2. Il personale di cui al comma 1 è immesso nelle sedi
assegnate entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della
graduatoria nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
giustizia.
Art. 5.
1. Gli avvocati ed i patrocinatori legali, al momento
della immissione nel ruolo ad esaurimento dei magistrati di
complemento, devono provvedere alla propria cancellazione
dall'albo professionale di appartenenza.
Art. 6.
1. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 1 è
corrisposto il trattamento economico spettante ai magistrati
di tribunale, comprensivo di tutte le indennità previste a
favore del personale dell'Amministrazione giudiziaria.
2. Allo stesso personale sono attribuiti lo stato
giuridico e le guarentigie previsti dalle vigenti disposizioni
di legge per i magistrati di ruolo.
Art. 7.
1. Il Ministero della giustizia bandisce un corso-concorso
per la immissione straordinaria nei ruoli della magistratura
ordinaria, riservato al personale assunto ai sensi
dell'articolo 1, finalizzato al perfezionamento della
preparazione teorica e pratica, al termine del quale i
canditati sostengono una prova scritta di carattere
pratico.
2. Al corso-concorso, possono partecipare i soggetti di
cui all'articolo 1 che abbiano conseguito un attestato di
idoneità rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza e
che siano stati immessi in servizio al 31 dicembre 2000.
Art. 8.
1. Il corso-concorso di cui all'articolo 7 ha la durata di
nove mesi ed è organizzato dal Consiglio superiore della
magistratura.
2. I criteri di valutazione, le modalità di svolgimento
della prova pratica ed il punteggio da attribuire, sono
stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su
proposta del Consiglio superiore della magistratura.
Art. 9.
1. Gli appartenenti al ruolo di cui all'articolo 1 che
siano in possesso degli altri requisiti necessari, possono,
altresì, partecipare ai pubblici concorsi per l'accesso a
qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato, e delle
regioni anche ad ordinamento autonomo.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applica l'articolo
126 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
3. Il personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, può
accedere al concorso per referendario dei tribunali
amministrativi regionali una volta maturata l'anzianità
prescritta per gli altri magistrati dell'ordine giudiziario
dall'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
Art. 10.
1. Gli articoli 71, 71-bis e 72 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 11.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 100 miliardi di lire per l'anno 2001 e a 200
miliardi di lire annue per l'anno 2002 e l'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
inscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 12.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.