XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1676




        Onorevoli Colleghi! - Già nella scorsa legislatura con la proposta di modifica all'articolo 51 della Costituzione, prima firmataria la deputata Claudia Mancina, il gruppo parlamentare di cui facciamo parte ha cercato una linea di risposta alle esigenze di rimozione degli ostacoli che, nell'ambito della rappresentanza, impediscono un pieno contributo delle donne italiane alla vita pubblica. Quella proposta, molto opportunamente, ha ripreso il suo iter in questa legislatura. Essa era stata approfonditamente esaminata dalla Commissione Affari costituzionali, anche mediante un'approfondita indagine conoscitiva (ai cui lavori si rinvia per il quadro complessivo di riferimento), e quindi era stata approvata dall'Aula della Camera dei deputati.
        Come si disse in quella sede da più parti, essa è stata pensata quale norma imprescindibile in grado di dare copertura costituzionale alle successive iniziative ordinarie.
        Su questo piano non intendiamo mitizzare il rilievo del cambiamento delle formule elettorali, dei meccanismi di traduzione dei voti in seggi su cui spesso si concentra univocamente l'attenzione. Abbiamo infatti presentato una contestuale proposta sulla legislazione elettorale di contorno con strumenti più flessibili in questa materia, soprattutto per ciò che concerne la rappresentanza parlamentare, che meno si presta, per i vincoli che comporta per gli elettori, alla diretta garanzia di risultati.
        Strumenti di questo tipo possono invece, se opportunamente congegnati, cioè se concepiti essenzialmente come transitori, avere un loro senso sul piano degli enti locali, dove si avvia quell'apprendimento delle logiche istituzionali che può costantemente rigenerare la vita politica locale e nazionale.
        Inoltre l'importanza dell'intervento si può significativamente accrescere se le azioni congegnate per rimuovere le esclusioni basate sul genere sono altresì concepite come occasione per rimuovere altre distorsioni di sistema che colpiscono soggetti deboli per altre ragioni, a cominciare dal disequilibrio delle risorse economiche spendibili nelle campagne. Il sistema delle preferenze, anomalia italiana, è uno dei punti che ingenerano i maggiori filtri all'accesso, che distrugge la coesione dei partiti mettendo in concorrenza tra di loro i candidati della medesima lista e che questa proposta ritiene perciò di dover eliminare. Del resto, la predeterminazione di quote di candidati per genere mantenendo il sistema delle preferenze non otterrebbe affatto risultati analoghi a quelli delle recenti amministrative francesi dove molte donne sono state elette, ma all'interno di quel sistema di liste bloccate che è la norma in Europa. Negli altri sistemi la presentazione della lista bloccata dei candidati prevede però, di norma, una fase precedente di primarie o, più frequentemente, di selezione democratica interna ai partiti politici: un problema che si pone per coerenza di sistema anche nel nostro contesto, anche se non è questa la sede opportuna per affrontarlo.
        Per questi motivi la presente proposta interviene su vari punti del recente testo unico sull'ordinamento degli enti locali.
        L'articolo 1 inserisce per dieci anni (mantenendo quindi come punto fermo l'eccezionalità nel tempo di interventi che toccano la rappresentanza politica, l'elettorato attivo e passivo) un criterio di equilibrio complessivo di genere. Flessibile nei comuni piccoli, fino a 3.000 abitanti con non più di tre quarti di candidati dello stesso sesso, più rigido al di sopra, nei comuni compresi tra 3.000 e 15.000 abitanti. In questo caso in ogni lista lo scarto nel numero dei candidati di ciascun sesso non può essere superiore ad uno. Inoltre, si adotta un meccanismo analogo a quello francese: tra i primi sei candidati nell'ordine di presentazione deve essere compreso un numero uguale di candidati di ciascun sesso.
        L'articolo 2 elimina in tali comuni le preferenze, che costituiscono un indubbio filtro negativo sia per le donne sia per tutti i candidati sprovvisti di forti somme da spendere in campagna elettorale, nonché, più in generale, un potente strumento di disgregazione interna ai partiti e alle coalizioni che si trascina ben oltre il periodo elettorale.
        L'articolo 3 stabilisce conseguentemente l'ordine di elezione che si conforma a quello di presentazione: si tratta comunque di liste bloccate molto piccole, stante il numero ridotto di consiglieri da eleggere nel complesso (12 nei comuni più piccoli, 16 in quelli tra 3.000 e 10.000 abitanti; 30 tra 10.000 e 15.000).
        Gli articoli 4 e 5 estendono ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il sistema in vigore per le province (collegi uninominali proporzionali, quindi senza preferenze, per le ragioni già segnalate). Conseguentemente l'articolo 6 stabilisce la procedura con cui costituire i collegi per le elezioni in tali comuni.
        L'articolo 7 introduce nel sistema delle province (e quindi anche nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) l'equilibrio di genere tra le candidature per il medesimo periodo di dieci anni.




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