XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1676
Onorevoli Colleghi! - Già nella scorsa legislatura con
la proposta di modifica all'articolo 51 della Costituzione,
prima firmataria la deputata Claudia Mancina, il gruppo
parlamentare di cui facciamo parte ha cercato una linea di
risposta alle esigenze di rimozione degli ostacoli che,
nell'ambito della rappresentanza, impediscono un pieno
contributo delle donne italiane alla vita pubblica. Quella
proposta, molto opportunamente, ha ripreso il suo iter
in questa legislatura. Essa era stata approfonditamente
esaminata dalla Commissione Affari costituzionali, anche
mediante un'approfondita indagine conoscitiva (ai cui lavori
si rinvia per il quadro complessivo di riferimento), e quindi
era stata approvata dall'Aula della Camera dei deputati.
Come si disse in quella sede da più parti, essa è stata
pensata quale norma imprescindibile in grado di dare copertura
costituzionale alle successive iniziative ordinarie.
Su questo piano non intendiamo mitizzare il rilievo del
cambiamento delle formule elettorali, dei meccanismi di
traduzione dei voti in seggi su cui spesso si concentra
univocamente l'attenzione. Abbiamo infatti presentato una
contestuale proposta sulla legislazione elettorale di contorno
con strumenti più flessibili in questa materia, soprattutto
per ciò che concerne la rappresentanza parlamentare, che meno
si presta, per i vincoli che comporta per gli elettori, alla
diretta garanzia di risultati.
Strumenti di questo tipo possono invece, se opportunamente
congegnati, cioè se concepiti essenzialmente come transitori,
avere un loro senso sul piano degli enti locali, dove si avvia
quell'apprendimento delle logiche istituzionali che può
costantemente rigenerare la vita politica locale e
nazionale.
Inoltre l'importanza dell'intervento si può
significativamente accrescere se le azioni congegnate per
rimuovere le esclusioni basate sul genere sono altresì
concepite come occasione per rimuovere altre distorsioni di
sistema che colpiscono soggetti deboli per altre ragioni, a
cominciare dal disequilibrio delle risorse economiche
spendibili nelle campagne. Il sistema delle preferenze,
anomalia italiana, è uno dei punti che ingenerano i maggiori
filtri all'accesso, che distrugge la coesione dei partiti
mettendo in concorrenza tra di loro i candidati della medesima
lista e che questa proposta ritiene perciò di dover eliminare.
Del resto, la predeterminazione di quote di candidati per
genere mantenendo il sistema delle preferenze non otterrebbe
affatto risultati analoghi a quelli delle recenti
amministrative francesi dove molte donne sono state elette, ma
all'interno di quel sistema di liste bloccate che è la norma
in Europa. Negli altri sistemi la presentazione della lista
bloccata dei candidati prevede però, di norma, una fase
precedente di primarie o, più frequentemente, di selezione
democratica interna ai partiti politici: un problema che si
pone per coerenza di sistema anche nel nostro contesto, anche
se non è questa la sede opportuna per affrontarlo.
Per questi motivi la presente proposta interviene su vari
punti del recente testo unico sull'ordinamento degli enti
locali.
L'articolo 1 inserisce per dieci anni (mantenendo quindi
come punto fermo l'eccezionalità nel tempo di interventi che
toccano la rappresentanza politica, l'elettorato attivo e
passivo) un criterio di equilibrio complessivo di genere.
Flessibile nei comuni piccoli, fino a 3.000 abitanti con non
più di tre quarti di candidati dello stesso sesso, più rigido
al di sopra, nei comuni compresi tra 3.000 e 15.000 abitanti.
In questo caso in ogni lista lo scarto nel numero dei
candidati di ciascun sesso non può essere superiore ad uno.
Inoltre, si adotta un meccanismo analogo a quello francese:
tra i primi sei candidati nell'ordine di presentazione deve
essere compreso un numero uguale di candidati di ciascun
sesso.
L'articolo 2 elimina in tali comuni le preferenze, che
costituiscono un indubbio filtro negativo sia per le donne sia
per tutti i candidati sprovvisti di forti somme da spendere in
campagna elettorale, nonché, più in generale, un potente
strumento di disgregazione interna ai partiti e alle
coalizioni che si trascina ben oltre il periodo elettorale.
L'articolo 3 stabilisce conseguentemente l'ordine di
elezione che si conforma a quello di presentazione: si tratta
comunque di liste bloccate molto piccole, stante il numero
ridotto di consiglieri da eleggere nel complesso (12 nei
comuni più piccoli, 16 in quelli tra 3.000 e 10.000 abitanti;
30 tra 10.000 e 15.000).
Gli articoli 4 e 5 estendono ai comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti il sistema in vigore per le
province (collegi uninominali proporzionali, quindi senza
preferenze, per le ragioni già segnalate). Conseguentemente
l'articolo 6 stabilisce la procedura con cui costituire i
collegi per le elezioni in tali comuni.
L'articolo 7 introduce nel sistema delle province (e
quindi anche nei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti) l'equilibrio di genere tra le candidature per il
medesimo periodo di dieci anni.