XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1676




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per le elezioni che siano indette fino al 31 dicembre 2011 nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, a pena di ricusazione, nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere; nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e non superiore a 15.000 abitanti, in ogni lista, a pena di ricusazione, lo scarto tra il numero dei candidati di ciascun sesso non può essere superiore ad uno. Tra i primi sei candidati nell'ordine di presentazione è compreso un numero uguale di candidati di ciascun sesso".


Art. 2.

        1. Al comma 5 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da: "Può altresì" a: "medesimo contrassegno" sono soppresse.


Art. 3.

        1. Il comma 9 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine progressivo di presentazione".

Art. 4.

        1. L'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "Art. 72. - (Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti). - 1. Per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 74 per l'elezione del presidente della provincia".


Art. 5.

        1. L'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "Art. 73. - (Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti). - 1. Per l'elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75 per l'elezione del consiglio provinciale".


Art. 6.

        1. La tabella dei collegi per l'elezione di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 7.

        1. Al comma 1 dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "Per le elezioni che siano indette fino al 31 dicembre 2011 in ogni gruppo, a pena di ricusazione, lo scarto tra il numero dei candidati di ciascun sesso non può essere superiore ad uno".



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