XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1676
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "Per le elezioni che siano indette fino al 31
dicembre 2011 nei comuni con popolazione non superiore a 3.000
abitanti, a pena di ricusazione, nelle liste dei candidati
nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere; nei
comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e non
superiore a 15.000 abitanti, in ogni lista, a pena di
ricusazione, lo scarto tra il numero dei candidati di ciascun
sesso non può essere superiore ad uno. Tra i primi sei
candidati nell'ordine di presentazione è compreso un numero
uguale di candidati di ciascun sesso".
Art. 2.
1. Al comma 5 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da: "Può
altresì" a: "medesimo contrassegno" sono soppresse.
Art. 3.
1. Il comma 9 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono
proclamati eletti secondo l'ordine progressivo di
presentazione".
Art. 4.
1. L'articolo 72 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 72. - (Elezione del sindaco nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti). - 1. Per
l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 74 per l'elezione del
presidente della provincia".
Art. 5.
1. L'articolo 73 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 73. - (Elezione del consiglio comunale nei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti). - 1. Per
l'elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75 per
l'elezione del consiglio provinciale".
Art. 6.
1. La tabella dei collegi per l'elezione di cui
all'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 5 della presente
legge, è determinata con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'interno,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 7.
1. Al comma 1 dell'articolo 75 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte in fine, le
seguenti parole: "Per le elezioni che siano indette fino al 31
dicembre 2011 in ogni gruppo, a pena di ricusazione, lo scarto
tra il numero dei candidati di ciascun sesso non può essere
superiore ad uno".