XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1675




        Onorevoli Colleghi! - Già nella scorsa legislatura con la proposta di modifica all'articolo 51 della Costituzione, prima firmataria la deputata Claudia Mancina, il gruppo parlamentare di cui facciamo parte ha cercato una linea di risposta alle esigenze di rimozione degli ostacoli nell'ambito della rappresentanza che impediscono un pieno contributo delle donne italiane alla vita pubblica. Quella proposta, molto opportunamente, ha ripreso il suo iter in questa legislatura. Essa era stata approfonditamente esaminata dalla Commissione Affari costituzionali, anche mediante un'indagine conoscitiva (ai cui lavori si rinvia per il quadro complessivo di riferimento), e quindi era stata approvata dall'Aula della Camera dei deputati.
        Come si disse in quella sede da più parti, essa è stata pensata quale norma imprescindibile in grado di dare copertura costituzionale alle successive iniziative ordinarie.
        Se il terreno più proficuo, sul lungo termine, pare essere quello di accompagnare la modifica, già in corso nella società italiana, delle mentalità, delle abitudini culturali e sociali che hanno sin qui supportato l'esclusione di gran parte delle donne dalle sedi di rappresentanza, occorre agire anzitutto sulla cosiddetta legislazione elettorale di contorno, prima ancora (come è altresì necessario) che sulle formule elettorali, cioè sui meccanismi di traduzione dei voti in seggi, per i quali è stata predisposta comunque una parallela proposta.
        Di per sé la modificazione delle mentalità è un lavoro tanto lungo quanto necessario, che non va però inteso in modo miracolistico o passivo né forzato con indebite scorciatoie. La legislazione elettorale di contorno si presta allora in modo quasi "naturale" a interventi mirati di incentivi flessibili, premianti o penalizzanti, che rimuovano le cause più che assicurare direttamente i risultati, nella logica su cui l'indagine conoscitiva aveva rilevato un consenso di massima.
        Per questo la presente proposta con l'articolo 1 intende modificare la nota legge n. 515 del 1993 che disciplina lo svolgimento delle campagne elettorali, inserendo come criterio ulteriore per le presenze radiotelevisive in tale periodo quello della "partecipazione attiva delle donne alla politica", dizione opinabile, ma che ha il pregio di non essere inventata ex novo. E' infatti ripresa dalla vigente normativa sui rimborsi elettorali (legge n. 157 del 1999) a proposito della quota del 5 per cento destinata a tale scopo.
        L'articolo 2, che interviene sui rimborsi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, regolati dalla medesima legge n. 515 del 1993, prevede un meccanismo di penalizzazione nel caso di squilibrio tra uomini e donne nella presentazione di candidature al Senato della Repubblica che avvengono, com'è noto, su base regionale. Le coalizioni ed i partiti non sono pertanto obbligati da strumenti rigidi a muoversi nella direzione della parità, ma vi sono fortemente incentivati. Intervenendo a livello delle candidature, la scelta finale sugli eletti spetta comunque all'elettore, il quale non è pertanto limitato oltre misura nella sua facoltà di scelta per una rappresentanza così significativa quale è quella parlamentare.
        L'articolo 3 prevede un meccanismo analogo per la Camera dei deputati anche se esso si presta, oggi come oggi, a funzionare bene solo (ma non è comunque poco) per le liste proporzionali a cui nella vigente legislazione sono vincolati i rimborsi elettorali, mentre il ricorso alle liste "civetta" può anche eludere il vincolo per i candidati nei collegi. Ciò rinvia pertanto, ma sarebbe improprio occuparsene direttamente in questa sede, ad un superamento di questa scorciatoia in favore di una direzione chiara sulla base di quello che sarà il consenso largamente prevalente tra le forze politiche: o imponendo un obbligo di collegamento con tutte le liste della coalizione o eliminando lo scorporo.
        L'articolo 4 prevede un meccanismo analogo per le liste di partito nelle elezioni regionali.
        L'articolo 5 raddoppia la già citata quota del 5 per cento dei rimborsi elettorali finalizzata alla crescita della partecipazione attiva delle donne alla politica.




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