XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1675
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre
1993, n. 515, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
la crescita della partecipazione attiva delle donne alla
politica".
Art. 2.
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 10 dicembre
1993, n. 515, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel
caso in cui in un gruppo di candidati lo scarto tra il numero
dei candidati di ciascun sesso sia superiore ad uno, la quota
del rimborso è diminuita di una percentuale pari al 10 per
cento per ciascuna unità di differenza fino ad un massimo del
30 per cento complessivo spettante al gruppo. La legge
provvede a stabilire i criteri con cui gli importi derivanti
da tale diminuzione sono assegnati alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e ai presidenti delle regioni per
campagne istituzionali dello Stato e delle regioni a favore
della parità tra i sessi e dello sviluppo dei diritti di
cittadinanza".
Art. 3.
1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge 10 dicembre
1993, n. 515, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel
caso in cui per un partito o un movimento avente diritto al
rimborso lo scarto tra il numero dei candidati di ciascun
sesso sia superiore al 2 per cento del totale dei candidati
presenti sulla relativa lista e ad essa collegati nei collegi,
la quota del rimborso è diminuita di una percentuale pari alla
metà di tale scarto rispetto al numero totale dei candidati.
La legge provvede a stabilire i criteri con cui gli importi
derivanti da tale diminuzione sono assegnati alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, e ai presidenti delle regioni per
campagne istituzionali dello Stato e delle regioni a favore
della parità tra i sessi e dello sviluppo dei diritti di
cittadinanza".
Art. 4.
1. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio
1995, n. 43, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel
caso in cui in una lista provinciale e nella collegata lista
regionale lo scarto tra il numero dei candidati di ciascun
sesso sia superiore ad uno, la quota del rimborso è diminuita
di una percentuale pari al 10 per cento di ciascuna unità di
differenza fino ad un massimo del 30 per cento complessivo
spettante al gruppo. La legge dello Stato provvede a stabilire
i criteri con cui gli importi derivanti da tale diminuzione
sono assegnati a campagne istituzionali delle regioni a favore
della parità tra i sessi e dello sviluppo dei diritti di
cittadinanza".
Art. 5.
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999,
n. 157, le parole: "almeno al 5 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "almeno al 10 per cento".