XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1675




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la crescita della partecipazione attiva delle donne alla politica".


Art. 2.

        1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel caso in cui in un gruppo di candidati lo scarto tra il numero dei candidati di ciascun sesso sia superiore ad uno, la quota del rimborso è diminuita di una percentuale pari al 10 per cento per ciascuna unità di differenza fino ad un massimo del 30 per cento complessivo spettante al gruppo. La legge provvede a stabilire i criteri con cui gli importi derivanti da tale diminuzione sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle regioni per campagne istituzionali dello Stato e delle regioni a favore della parità tra i sessi e dello sviluppo dei diritti di cittadinanza".


Art. 3.

        1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel caso in cui per un partito o un movimento avente diritto al rimborso lo scarto tra il numero dei candidati di ciascun sesso sia superiore al 2 per cento del totale dei candidati presenti sulla relativa lista e ad essa collegati nei collegi, la quota del rimborso è diminuita di una percentuale pari alla metà di tale scarto rispetto al numero totale dei candidati. La legge provvede a stabilire i criteri con cui gli importi derivanti da tale diminuzione sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai presidenti delle regioni per campagne istituzionali dello Stato e delle regioni a favore della parità tra i sessi e dello sviluppo dei diritti di cittadinanza".


Art. 4.

        1. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel caso in cui in una lista provinciale e nella collegata lista regionale lo scarto tra il numero dei candidati di ciascun sesso sia superiore ad uno, la quota del rimborso è diminuita di una percentuale pari al 10 per cento di ciascuna unità di differenza fino ad un massimo del 30 per cento complessivo spettante al gruppo. La legge dello Stato provvede a stabilire i criteri con cui gli importi derivanti da tale diminuzione sono assegnati a campagne istituzionali delle regioni a favore della parità tra i sessi e dello sviluppo dei diritti di cittadinanza".


Art. 5.

        1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: "almeno al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno al 10 per cento".



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