XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1673
Onorevoli Colleghi! - Gli operatori e titolari di
autorizzazione ai servizi di trasmissione dati e accesso a
INTERNET (ISP) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 103, e della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni 467/00/CONS, da anni svolgono una importante
azione di diffusione della cultura informatica, avvicinando
soprattutto i cittadini e le piccole e medie imprese alla rete
INTERNET ed ai servizi della società dell'informazione.
Questi operatori costituiscono un tessuto imprenditoriale
e forniscono un contributo essenziale importante per l'Italia,
sia in termini occupazionali, sia soprattutto in termini di
diffusione della cultura tecnologica nel nostro Paese.
Si pensi, ad esempio, agli investimenti necessari per
diffondere la cosiddetta "banda larga". In questo settore
l'Italia è molto arretrata rispetto agli altri Paesi
dell'Unione europea, con una penetrazione limitatissima e una
scarsa conoscenza delle sue potenzialità da parte delle
famiglie e delle imprese. Gli operatori in questione, spesso
locali, sono capillarmente diffusi sul territorio e
rappresentano lo strumento più adeguato per l'attuazione della
politica industriale ed occupazionale dello Stato nel
settore.
Inoltre, i servizi degli ISP sono remunerati dall'utente
attraverso un canone di abbonamento, mentre nessun compenso è
previsto obbligatoriamente da parte dell'organismo di
telecomunicazioni per il traffico telefonico generato
dall'utente a seguito del collegamento alla rete INTERNET
attraverso l'ISP al quale è abbonato.
Da qualche anno i principali operatori telefonici, forti
della loro posizione, offrono al pubblico l'accesso gratuito
(cioè senza il pagamento di alcun abbonamento) alla rete
INTERNET, finanziando il servizio offerto attraverso gli
introiti derivanti loro dalla generazione di maggior traffico
telefonico, indipendentemente dai servizi o dalla dotazione
tecnologica offerti al pubblico.
Ciò provoca una evidente disparità tra gli ISP e gli
operatori licenziatari di telecomunicazioni in questione,
penalizzando fortemente i primi e provocando altresì un
evidente pregiudizio alla collettività, che non beneficia dei
progressi tecnologici e dell'introduzione di nuovi servizi, né
della possibilità di ottenere una maggiore concorrenza nella
fornitura dei servizi e di minori prezzi a parità di
servizi.
Fino a quando vi saranno discriminazioni tra operatori di
telecomunicazioni in termini di remunerazione dei servizi
forniti e di possibilità di accesso alle infrastrutture di
rete e relativi costi, i servizi della società
dell'informazione potranno essere offerti solo da pochi
operatori licenziatari mentre ne saranno tagliati fuori gli
ISP, che costituiscono un importante tessuto industriale
presente a livello locale; di converso, la collettività ed il
"sistema Paese" non potranno beneficiare dei vantaggi
delineati.
In sostanza, l'equiparazione tra ISP ed operatori
licenziatari, per quanto attiene alla fornitura di servizi di
trasmissione dati e di accesso ad INTERNET, oltre a consentire
un tempestivo adeguamento della normativa italiana a quella
comunitaria (regolamento (CE) n. 2889/2000 del Consiglio, del
22 dicembre 2000, sull'accesso disaggregato al circuito di
accesso all'utente in rame in combinato con l'articolo 5,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 318 del 1997; proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che costituisce un quadro
normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica e sulle autorizzazioni per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica), costituisce altresì la base di una
politica industriale del Paese per la promozione dello
sviluppo di INTERNET e dei servizi a "banda larga" che non
comporta oneri di sorta per lo Stato, ma che verrà ad essere
realizzata mediante l'incremento dei soggetti disposti ad
investire, anche in ambito locale, in tale settore.
La presente proposta di legge intende ripristinare
condizioni di effettiva concorrenza, a beneficio della
collettività, estendendo agli ISP la disciplina
dell'interconnessione, dell'accesso, della co-locazione e
della fornitura di circuiti diretti, già utilizzata dagli
operatori con licenza individuale.
La proposta di legge è costituita da un solo articolo
suddiviso in quattro commi e non comporta oneri per il
bilancio dello Stato.
Il comma 1 stabilisce l'equiparazione tra ISP e organismi
di telecomunicazioni titolari di licenza individuale, ai fini
delle condizioni economiche previste dal listino di
interconnessione pubblicato dall'organismo di
telecomunicazioni avente significativo potere di mercato
(SPM).
Il comma 2 estende le vigenti disposizioni di legge e le
delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
agli accordi di interconnessione tra ISP e operatore SPM.
Il comma 3 stabilisce che le condizioni di cui ai commi 1
e 2 si applicano a prescindere dal tipo di tariffazione che
gli ISP propongono ai propri clienti, riconoscendo il valore
della competizione tra gli stessi ISP in base alla loro
offerta di servizi al pubblico.
Infine, il comma 4 fissa in tre anni il limite di
applicabilità delle norme contenute nella presente proposta di
legge.