XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1673




        Onorevoli Colleghi! - Gli operatori e titolari di autorizzazione ai servizi di trasmissione dati e accesso a INTERNET (ISP) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 467/00/CONS, da anni svolgono una importante azione di diffusione della cultura informatica, avvicinando soprattutto i cittadini e le piccole e medie imprese alla rete INTERNET ed ai servizi della società dell'informazione.
        Questi operatori costituiscono un tessuto imprenditoriale e forniscono un contributo essenziale importante per l'Italia, sia in termini occupazionali, sia soprattutto in termini di diffusione della cultura tecnologica nel nostro Paese.
        Si pensi, ad esempio, agli investimenti necessari per diffondere la cosiddetta "banda larga". In questo settore l'Italia è molto arretrata rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea, con una penetrazione limitatissima e una scarsa conoscenza delle sue potenzialità da parte delle famiglie e delle imprese. Gli operatori in questione, spesso locali, sono capillarmente diffusi sul territorio e rappresentano lo strumento più adeguato per l'attuazione della politica industriale ed occupazionale dello Stato nel settore.
        Inoltre, i servizi degli ISP sono remunerati dall'utente attraverso un canone di abbonamento, mentre nessun compenso è previsto obbligatoriamente da parte dell'organismo di telecomunicazioni per il traffico telefonico generato dall'utente a seguito del collegamento alla rete INTERNET attraverso l'ISP al quale è abbonato.
        Da qualche anno i principali operatori telefonici, forti della loro posizione, offrono al pubblico l'accesso gratuito (cioè senza il pagamento di alcun abbonamento) alla rete INTERNET, finanziando il servizio offerto attraverso gli introiti derivanti loro dalla generazione di maggior traffico telefonico, indipendentemente dai servizi o dalla dotazione tecnologica offerti al pubblico.
        Ciò provoca una evidente disparità tra gli ISP e gli operatori licenziatari di telecomunicazioni in questione, penalizzando fortemente i primi e provocando altresì un evidente pregiudizio alla collettività, che non beneficia dei progressi tecnologici e dell'introduzione di nuovi servizi, né della possibilità di ottenere una maggiore concorrenza nella fornitura dei servizi e di minori prezzi a parità di servizi.
        Fino a quando vi saranno discriminazioni tra operatori di telecomunicazioni in termini di remunerazione dei servizi forniti e di possibilità di accesso alle infrastrutture di rete e relativi costi, i servizi della società dell'informazione potranno essere offerti solo da pochi operatori licenziatari mentre ne saranno tagliati fuori gli ISP, che costituiscono un importante tessuto industriale presente a livello locale; di converso, la collettività ed il "sistema Paese" non potranno beneficiare dei vantaggi delineati.
        In sostanza, l'equiparazione tra ISP ed operatori licenziatari, per quanto attiene alla fornitura di servizi di trasmissione dati e di accesso ad INTERNET, oltre a consentire un tempestivo adeguamento della normativa italiana a quella comunitaria (regolamento (CE) n. 2889/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, sull'accesso disaggregato al circuito di accesso all'utente in rame in combinato con l'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997; proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che costituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e sulle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica), costituisce altresì la base di una politica industriale del Paese per la promozione dello sviluppo di INTERNET e dei servizi a "banda larga" che non comporta oneri di sorta per lo Stato, ma che verrà ad essere realizzata mediante l'incremento dei soggetti disposti ad investire, anche in ambito locale, in tale settore.
        La presente proposta di legge intende ripristinare condizioni di effettiva concorrenza, a beneficio della collettività, estendendo agli ISP la disciplina dell'interconnessione, dell'accesso, della co-locazione e della fornitura di circuiti diretti, già utilizzata dagli operatori con licenza individuale.
        La proposta di legge è costituita da un solo articolo suddiviso in quattro commi e non comporta oneri per il bilancio dello Stato.
        Il comma 1 stabilisce l'equiparazione tra ISP e organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale, ai fini delle condizioni economiche previste dal listino di interconnessione pubblicato dall'organismo di telecomunicazioni avente significativo potere di mercato (SPM).
        Il comma 2 estende le vigenti disposizioni di legge e le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni agli accordi di interconnessione tra ISP e operatore SPM.
        Il comma 3 stabilisce che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a prescindere dal tipo di tariffazione che gli ISP propongono ai propri clienti, riconoscendo il valore della competizione tra gli stessi ISP in base alla loro offerta di servizi al pubblico.
        Infine, il comma 4 fissa in tre anni il limite di applicabilità delle norme contenute nella presente proposta di legge.




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