XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1673




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli operatori titolari di autorizzazione ai servizi di trasmissione dati e accesso a INTERNET denominati "INTERNET service provider", autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, hanno diritto a fruire, per la terminazione di chiamate provenienti dalla rete pubblica e dirette a INTERNET e per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazioni necessari per lo svolgimento delle attività alle quali sono abilitati, delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sulla base dell'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM) ai sensi dell'articolo 4, commi 7 e 9, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.
        2. Gli accordi di accesso, di co-locazione, di interconnessione e di fornitura di circuiti diretti, anche parziali e semicircuiti, tra gli operatori titolari di autorizzazione ai servizi di trasmissioni dati e accesso a INTERNET e un organismo SPM sono stipulati in conformità alle vigenti disposizioni di legge o alle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui gli operatori titolari di autorizzazione ai servizi di trasmissione dati e accesso a INTERNET decidano di applicare le tariffe a canone per connessione e comunque per ogni altro tipo di tariffa.
        4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 tendono a riconoscere le eventuali condizioni di miglior favore rispetto a quelle contenute negli accordi in atto tra associazioni di fornitori di servizi INTERNET, ovvero operatori titolari di autorizzazione ai servizi di trasmissione dati e accesso a INTERNET, e gestori di reti di telecomunicazioni, per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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