XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1673
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli operatori titolari di autorizzazione ai servizi di
trasmissione dati e accesso a INTERNET denominati "INTERNET
service provider", autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n.
420, nonché ai sensi della delibera dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio
2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8
agosto 2000, hanno diritto a fruire, per la terminazione di
chiamate provenienti dalla rete pubblica e dirette a INTERNET
e per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi di
telecomunicazioni necessari per lo svolgimento delle attività
alle quali sono abilitati, delle condizioni economiche
applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di
licenza individuale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, sulla base dell'offerta di
interconnessione di riferimento pubblicata da un organismo di
telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere
di mercato (SPM) ai sensi dell'articolo 4, commi 7 e 9, del
medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 318 del 1997.
2. Gli accordi di accesso, di co-locazione, di
interconnessione e di fornitura di circuiti diretti, anche
parziali e semicircuiti, tra gli operatori titolari di
autorizzazione ai servizi di trasmissioni dati e accesso a
INTERNET e un organismo SPM sono stipulati in conformità alle
vigenti disposizioni di legge o alle delibere dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche nel caso in cui gli operatori titolari di autorizzazione
ai servizi di trasmissione dati e accesso a INTERNET decidano
di applicare le tariffe a canone per connessione e comunque
per ogni altro tipo di tariffa.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 tendono a
riconoscere le eventuali condizioni di miglior favore rispetto
a quelle contenute negli accordi in atto tra associazioni di
fornitori di servizi INTERNET, ovvero operatori titolari di
autorizzazione ai servizi di trasmissione dati e accesso a
INTERNET, e gestori di reti di telecomunicazioni, per il
periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.