XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1671
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge,
trova la sua ragione d'essere nella disparità di trattamento
che il personale amministrativo laureato delle aziende
sanitarie, subisce, ai sensi della legislazione vigente,
rispetto alle altre categorie di personale laureato di tutti
gli altri ruoli in cui è inquadrato il personale delle aziende
sanitarie.
Un laureato, qualunque sia la sua disciplina, alla sua
prima assunzione entra al livello economico D super (personale
inquadrato nel livello dirigenziale in attuazione
dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 165 del 2001),
mentre il laureato del ruolo amministrativo può entrare solo
al livello economico inferiore e può accedere al livello
dirigenziale solo dopo avere maturato cinque anni di anzianità
ed unicamente a seguito di pubblico concorso.
Appare evidente come questa normativa sia discriminante e
vada a danno del laureato del ruolo amministrativo
penalizzandolo, non soltanto ai fini della sua posizione
giuridica nell'ambito dell'azienda sanitaria, ma anche dal
punto di vista meramente economico.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del
1979, di cui con la presente proposta di legge si chiede la
parziale modifica, prevede, per il personale laureato del
ruolo sanitario tecnico e professionale solamente tre
posizioni funzionali fra i vari ruoli, contro le cinque
posizioni - in seguito elevate a sei - previste per il
personale laureato del ruolo amministrativo. In tale
legislazione, ha trovato fondamento tutta la contrattazione
successiva del comparto sanità, che ha sempre inquadrato la
posizione funzionale del personale laureato del ruolo
amministrativo in quella dei collaboratori amministrativi
prima al VII livello retributivo attualmente al livello
economico D.
La problematica non ha trovato soluzione dapprima nelle
norme del decreto legislativo n. 30 del 2001, che, invece,
hanno continuato a mantenere, aggravandola, la situazione di
palese ingiustizia e parzialità della legge che sussisteva
precedentemente.
Da ciò si rende necessaria una modifica del terzo e quarto
comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 761 del 1979, affinché a tutto il personale
venga concesso identico trattamento a fronte di identiche
condizioni di accesso al pubblico impiego.
Nel caso oggetto della presente proposta di legge, tali
condizioni sono rappresentate dal comune possesso del diploma
di laurea, dal superamento di un pubblico concorso per
laureati e dal consequenziale inquadramento nel livello
dirigenziale del personale amministrativo laureato delle
categorie D e D super.