XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1671




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, trova la sua ragione d'essere nella disparità di trattamento che il personale amministrativo laureato delle aziende sanitarie, subisce, ai sensi della legislazione vigente, rispetto alle altre categorie di personale laureato di tutti gli altri ruoli in cui è inquadrato il personale delle aziende sanitarie.
        Un laureato, qualunque sia la sua disciplina, alla sua prima assunzione entra al livello economico D super (personale inquadrato nel livello dirigenziale in attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 165 del 2001), mentre il laureato del ruolo amministrativo può entrare solo al livello economico inferiore e può accedere al livello dirigenziale solo dopo avere maturato cinque anni di anzianità ed unicamente a seguito di pubblico concorso.
        Appare evidente come questa normativa sia discriminante e vada a danno del laureato del ruolo amministrativo penalizzandolo, non soltanto ai fini della sua posizione giuridica nell'ambito dell'azienda sanitaria, ma anche dal punto di vista meramente economico.
        Il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, di cui con la presente proposta di legge si chiede la parziale modifica, prevede, per il personale laureato del ruolo sanitario tecnico e professionale solamente tre posizioni funzionali fra i vari ruoli, contro le cinque posizioni - in seguito elevate a sei - previste per il personale laureato del ruolo amministrativo. In tale legislazione, ha trovato fondamento tutta la contrattazione successiva del comparto sanità, che ha sempre inquadrato la posizione funzionale del personale laureato del ruolo amministrativo in quella dei collaboratori amministrativi prima al VII livello retributivo attualmente al livello economico D.
        La problematica non ha trovato soluzione dapprima nelle norme del decreto legislativo n. 30 del 2001, che, invece, hanno continuato a mantenere, aggravandola, la situazione di palese ingiustizia e parzialità della legge che sussisteva precedentemente.
        Da ciò si rende necessaria una modifica del terzo e quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, affinché a tutto il personale venga concesso identico trattamento a fronte di identiche condizioni di accesso al pubblico impiego.
        Nel caso oggetto della presente proposta di legge, tali condizioni sono rappresentate dal comune possesso del diploma di laurea, dal superamento di un pubblico concorso per laureati e dal consequenziale inquadramento nel livello dirigenziale del personale amministrativo laureato delle categorie D e D super.




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