XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1671




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il terzo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è sostituito dai seguenti:

        "La tabella del personale amministrativo laureato è costituita da un solo quadro comprendente i collaboratori amministrativo-professionali esperti.
        La tabella del personale amministrativo diplomato è costituita da due quadri comprendenti, rispettivamente, i profili professionali di collaboratore amministrativo-professionale e quella di collaboratore tecnico-professionale".

        2. Il quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è abrogato.


Art. 2.

        1. Il personale laureato del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie facenti parte del Servizio sanitario nazionale, già appartenente ai livelli VII, VIII ed VIII-bis, assunto a seguito di pubblico concorso nel quale si richiedeva, quale requisito essenziale di partecipazione, il possesso del diploma di laurea, è inquadrato giuridicamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione funzionale di dirigente amministrativo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mantenendo il trattamento economico in godimento fino e non oltre la data di entrata in vigore del primo contratto collettivo per l'area dirigenziale, sottoscritto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.



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