XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1671
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il terzo comma dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è
sostituito dai seguenti:
"La tabella del personale amministrativo laureato è
costituita da un solo quadro comprendente i collaboratori
amministrativo-professionali esperti.
La tabella del personale amministrativo diplomato è
costituita da due quadri comprendenti, rispettivamente, i
profili professionali di collaboratore
amministrativo-professionale e quella di collaboratore
tecnico-professionale".
2. Il quarto comma dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è
abrogato.
Art. 2.
1. Il personale laureato del ruolo amministrativo delle
aziende sanitarie facenti parte del Servizio sanitario
nazionale, già appartenente ai livelli VII, VIII ed
VIII-bis, assunto a seguito di pubblico concorso nel
quale si richiedeva, quale requisito essenziale di
partecipazione, il possesso del diploma di laurea, è
inquadrato giuridicamente, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nella posizione funzionale di
dirigente amministrativo di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mantenendo il trattamento
economico in godimento fino e non oltre la data di entrata in
vigore del primo contratto collettivo per l'area dirigenziale,
sottoscritto successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.