XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1668
Onorevoli Colleghi! - E' in stallo da oramai troppo
tempo la questione relativa alle concessioni e tariffe
demaniali fluviali e lacuali, mentre una recente legge, la
legge n. 88 del 16 marzo 2001, ha consentito l'avvio del
riordino del regime concessorio del demanio marittimo.
Infatti, con il comma 2 dell'articolo 10 della citata
legge, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, viene
stabilito che: "Le concessioni di cui al comma 1,
indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti
previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di
sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri
sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo
il secondo comma dell'articolo 42 del codice della
navigazione".
Con questo dispositivo si rimuove la precarietà della
concessione assicurando, nel contempo, continuità con certezza
del canone indispensabile per accedere, da parte delle
imprese, ai finanziamenti nazionali e comunitari non inferiori
a dieci anni.
La presente proposta di legge prevede nel primo articolo
che per tutti i beni del demanio idrico destinati
all'esercizio delle attività elencate al comma 1 dell'articolo
01 del citato decreto-legge n. 400 del 1993 si applichino gli
stessi termini concessori, previsti dal comma 2 dell'articolo
medesimo, come modificato dall'articolo 10 della citata legge
16 marzo 2001, n. 88.
Con questa disposizione si estende automaticamente a tutti
gli altri beni del demanio idrico lo stesso trattamento
riservato al demanio marittimo, che è soltanto una parte,
anche se la più cospicua, del demanio idrico.
Poiché si parla di termini concessori e non di condizioni
concessorie risulta evidente che il rinvio all'articolo 10
della legge n. 88 del 16 marzo 2001 opera soltanto per i tempi
di durata della concessione e non anche per le modalità di
revoca che l'articolo 42 del codice della navigazione,
richiamato dal suindicato articolo 10, prevede essenzialmente
per le esigenze dell'uso del mare.
Con l'articolo 2 della proposta si prevede che i canoni
per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree e
pertinenze demaniali lacuali e fluviali siano determinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel rispetto
di criteri direttivi definiti dalla stessa norma
(classificazione aree e pertinenze, articolazione delle misure
dei canoni e determinazione di alcune misure base dei canoni
per aree scoperte, aree occupate con impianti di facile
rimozione, aree occupate da pertinenze demaniali).
Si richiede l'approvazione della presente proposta di
legge non soltanto per rimediare ad una dimenticanza della
legge n. 88 del 2001 ma anche, e soprattutto, perché
attraverso questi due articoli il legislatore vuole farsi
interprete di tutte quelle esigenze di migliaia di aziende
ricettive e di pubblici esercizi che con le loro attività su
terreni demaniali fluviali e lacuali possono, attraverso la
certezza di un regime concessorio, guardare con più fiducia al
loro futuro per una ripresa economica di moltissime località
di questo nostro Paese, contribuendo in maniera qualificata ad
una ricezione sempre maggiore del turismo nazionale ed
internazionale.