XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1668
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A tutti i beni del demanio idrico destinati
all'esercizio delle attività elencate al comma 1 dell'articolo
01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si
applicano gli stessi termini concessori previsti dal comma 2
del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 10 della
legge 16 marzo 2001, n. 88.
Art. 2.
1. I canoni per concessioni con finalità
turistico-ricreative di aree e pertinenze demaniali lacuali e
fluviali sono determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri nel rispetto dei seguenti criteri
direttivi:
a) classificazione aree e pertinenze;
b) articolazione delle misure dei canoni e
determinazione di alcune misure base dei canoni per aree
scoperte;
c) aree occupate con impianti di facile
rimozione;
d) aree occupate da pertinenze demaniali.