XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1668




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A tutti i beni del demanio idrico destinati all'esercizio delle attività elencate al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano gli stessi termini concessori previsti dal comma 2 del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88.


Art. 2.

        1. I canoni per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree e pertinenze demaniali lacuali e fluviali sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

                a) classificazione aree e pertinenze;

                b) articolazione delle misure dei canoni e determinazione di alcune misure base dei canoni per aree scoperte;

                c) aree occupate con impianti di facile rimozione;

                d) aree occupate da pertinenze demaniali.



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