XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1667
Onorevoli Colleghi! - Il problema del gravare
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in capo al fornitore di
beni o al prestatore di servizi tenuto all'emissione della
fattura anche nelle ipotesi di mancato pagamento da parte del
suo cliente o committente è stato da sempre all'attenzione del
legislatore sia nazionale che comunitario. Tuttavia le
possibilità offerte dalla disciplina comunitaria in relazione
alla fattispecie sono state dal nostro legislatore recepite
solo ultimamente e in maniera estremamente limitativa.
Infatti, la modifica introdotta con il decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, come subito modificato dal
successivo decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ha
notevolmente ridotto le possibilità da parte del soggetto
passivo IVA di emettere note di variazione, limitandole ai
soli casi di procedure concorsuali o esecutive infruttuose.
Tale formulazione normativa, seppur ispirata a ovvi
princìpi di cautela fiscale al fine di evitare abusi, è
tuttavia penalizzante soprattutto per i piccoli imprenditori,
per i quali il recupero dell'imposta viene differito nel tempo
alla conclusione di lunghe e, soprattutto, onerose
procedure.
Al contrario, la modifica normativa proposta all'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, ne avvicina il testo all'originaria formulazione
della disciplina contenuta nella direttiva comunitaria.
Infatti la direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio
1977, al numero 1 del paragrafo C dell'articolo 11
espressamente prevede che: "In caso di annullamento, recesso,
risoluzione, non pagamento totale o parziale o di riduzione di
prezzo dopo che l'operazione è stata effettuata, la base
imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite
dagli Stati membri.
Tuttavia, in caso di non pagamento totale o parziale, gli
Stati membri possono derogare a questa norma".
Il nostro Paese, come detto, ha fruito della possibilità
di derogare alla norma in questione fino al 1997. Infatti
l'originaria formulazione dell'articolo 26 limitava
notevolmente i casi di legittima emissione di note di
variazione, prevedendo una serie di eventi attraverso il
richiamo a istituti che attengono alla patologia contrattuale,
come la nullità, l'annullamento, la rescissione, istituti che
hanno come comune denominatore l'eliminazione in tutto o in
parte degli effetti del contratto.
Una seconda serie di eventi considerati dall'originario
testo dell'articolo 26 non pone nel nulla il negozio
giuridico, ma incide solo sul corrispettivo (abbuoni, sconti,
eccetera).
Sulla base di tali elementi o l'operazione imponibile
viene meno in tutto o in parte o, se la stessa rimane in vita,
se ne riduce l'ammontare imponibile.
La prima modifica all'articolo 26 è avvenuta con il citato
decreto-legge n. 669 del 1996, che ha introdotto la
possibilità di emettere note di variazione anche per "(...)
mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell'avvio di
procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste
infruttuose (...)".
Successivamente tale modifica è stata a sua volta corretta
dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 79 del 1997,
con l'eliminazione delle parole "dell'avvio", sicché il testo
dell'articolo 26 è divenuto (e tale è la formulazione oggi
vigente) "(...) mancato pagamento in tutto o in parte a causa
di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste
infruttuose (...)".
E' evidente la notevole differenza tra le due
formulazioni. Infatti la prima formulazione (introdotta dal
decreto-legge n. 669 del 1996) subordinava l'emissione della
nota di variazione all'avvio di procedure concorsuali, ovvero
all'avvio del fallimento, del concordato, eccetera.
Peraltro tale formulazione dava adito a numerosi dubbi e
perplessità in merito alle parole usate dal legislatore "avvio
di procedure esecutive rimaste infruttuose". Infatti non era
ben chiaro se ai fini della riconosciuta facoltà di emettere
nota di variazione, fosse giuridicamente rilevante il momento
iniziale della procedura (l'avvio) o quello finale
(l'infruttuosità).
Parte della dottrina si era espressa nel senso che, poiché
per le procedure concorsuali la norma giudicava sufficiente
l'avvio, il principio costituzionale di uguaglianza e quello
di razionalità imponevano di dare rilevanza all'instaurarsi
della procedura esecutiva, anche se essa era singolare e non
concorsuale.
Altra tesi espressa dagli interpreti invece rinviava la
possibilità di emettere la nota di variazione al momento del
verificarsi della infruttuosità della procedura esecutiva.
Con la modifica apportata dal decreto-legge n. 79 del
1997, in base al novellato articolo 26 il contribuente ha oggi
la possibilità di effettuare note di variazione dell'IVA non
recuperata nei confronti del proprio avente causa unicamente
nei casi di procedure esecutive individuali e concorsuali
rimaste infruttuose. Come, del resto, chiarito dal Ministero
delle finanze nella circolare 17 aprile 2000, n. 77/E che
prevede la possibilità di emettere note di variazione solo
alla conclusione delle procedure.
Con la presente proposta di legge, invece, si vuole
anticipare tale momento all'apertura delle procedure
concorsuali o esecutive, al fine di conseguire i seguenti
obiettivi:
a) avvicinare il dettato normativo nazionale alla
direttiva comunitaria;
b) assimilare la disciplina ai fini dell'IVA a
quella ai fini delle imposte sui redditi, come avviene in
altri Paesi europei (esempio Belgio); ciò anche in
considerazione che con l'entrata in funzione degli uffici
delle entrare l'organo accertatore è divenuto il medesimo per
l'IVA e per le imposte sui redditi (ricordiamo che
antecedentemente vi erano da un lato gli uffici delle imposte
dirette e dall'altro gli uffici IVA);
c) favorire soprattutto le categorie
imprenditoriali più piccole (artigiani e commercianti) che
solitamente vantano crediti impagati di importo modesto per i
quali non è conveniente l'avvio di procedure concorsuali e per
i quali le procedure esecutive spesso si dimostrano fin
dall'origine destinate a non produrre effetti.