XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1667
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: "a causa di procedure
concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose" sono
sostituite dalle seguenti: "a causa dell'avvio di procedure
concorsuali o di procedure esecutive ovvero se il mancato
pagamento risulti comunque da elementi certi e precisi".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a
tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.