XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1666
Onorevoli Colleghi! - Come noto, il testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, che tra l'altro disciplina il trattamento economico
di fine servizio dei dipendenti pubblici, non prevedeva
l'inclusione della indennità integrativa speciale (IIS) nella
base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR),
diversamente dai lavoratori del settore privato il cui TFR è
stato da sempre comprensivo della omologa indennità di
contingenza, fino a che la Corte costituzionale, con sentenza
n. 243 del 5 maggio 1993, decretando incostituzionale la norma
discriminante, invitò il Governo ad emanare una legge di
omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici
per i lavoratori dei vari comparti della pubblica
amministrazione e del settore privato, ivi comprese le diverse
normative in materia di TFR.
In attesa della citata legge di omogeneizzazione, che per
la sua oggettiva complessità non è stata ancora elaborata e
definita, il Parlamento approvò con lodevole rapidità la legge
29 gennaio 1994, n. 87, con la quale estese per i dipendenti
pubblici l'introduzione della IIS nella base di calcolo del
TFR, già vigente per alcune categorie di lavoratori del
cosiddetto "parastato", con le seguenti modalità:
a) con effetto dal 1^ dicembre 1994 per tutto il
personale in attività di servizio;
b) con effetto dal 30 novembre 1984 ai dipendenti
cessati dal servizio ed ai loro superstiti, nonchè a coloro
per i quali non erano ancora giuridicamente esauriti i
rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di
buonuscita o di analogo trattamento;
c) l'applicazione dei benefìci della citata legge
n. 87 del 1994 ai dipendenti già cessati dal servizio era
condizionata alla presentazione di apposita domanda all'ente
erogante nel termine perentorio del 30 settembre 1994.
La prescrizione di cui alla lettera b) ha di fatto
determinato una inaccettabile violazione del diritto
soggettivo nei confronti dei pubblici dipendenti posti in
quiescenza ante 30 novembre 1984, diritto viceversa
formalmente ed innegabilmente riconosciuto dalla Corte
costituzionale con la sentenza citata, che ha acceso un
imponente contenzioso convenuto presso i tribunali
amministrativi regionali da parte di questi ultimi dipendenti,
che, almeno in parte - vedi il comparto scuola - ha visto
soccombente lo Stato.
Con la presente proposta di legge si intendono superare le
pregiudiziali discriminatorie poste dalla legge n. 87 del 1994
indicate alle lettere b) e c), e restituire il
pieno diritto ai pensionati statali e parastatali, posti in
quiescenza prima del 30 novembre 1984, a quelli che per vari
motivi non hanno presentato la prescritta domanda secondo i
criteri e nei tempi indicati alla lettera c), ad
ottenere la riliquidazione della IIS.