XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1666




        Onorevoli Colleghi! - Come noto, il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che tra l'altro disciplina il trattamento economico di fine servizio dei dipendenti pubblici, non prevedeva l'inclusione della indennità integrativa speciale (IIS) nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR), diversamente dai lavoratori del settore privato il cui TFR è stato da sempre comprensivo della omologa indennità di contingenza, fino a che la Corte costituzionale, con sentenza n. 243 del 5 maggio 1993, decretando incostituzionale la norma discriminante, invitò il Governo ad emanare una legge di omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e del settore privato, ivi comprese le diverse normative in materia di TFR.
        In attesa della citata legge di omogeneizzazione, che per la sua oggettiva complessità non è stata ancora elaborata e definita, il Parlamento approvò con lodevole rapidità la legge 29 gennaio 1994, n. 87, con la quale estese per i dipendenti pubblici l'introduzione della IIS nella base di calcolo del TFR, già vigente per alcune categorie di lavoratori del cosiddetto "parastato", con le seguenti modalità:

                a) con effetto dal 1^ dicembre 1994 per tutto il personale in attività di servizio;

                b) con effetto dal 30 novembre 1984 ai dipendenti cessati dal servizio ed ai loro superstiti, nonchè a coloro per i quali non erano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o di analogo trattamento;

                c) l'applicazione dei benefìci della citata legge n. 87 del 1994 ai dipendenti già cessati dal servizio era condizionata alla presentazione di apposita domanda all'ente erogante nel termine perentorio del 30 settembre 1994.

        La prescrizione di cui alla lettera b) ha di fatto determinato una inaccettabile violazione del diritto soggettivo nei confronti dei pubblici dipendenti posti in quiescenza ante 30 novembre 1984, diritto viceversa formalmente ed innegabilmente riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza citata, che ha acceso un imponente contenzioso convenuto presso i tribunali amministrativi regionali da parte di questi ultimi dipendenti, che, almeno in parte - vedi il comparto scuola - ha visto soccombente lo Stato.

        Con la presente proposta di legge si intendono superare le pregiudiziali discriminatorie poste dalla legge n. 87 del 1994 indicate alle lettere b) e c), e restituire il pieno diritto ai pensionati statali e parastatali, posti in quiescenza prima del 30 novembre 1984, a quelli che per vari motivi non hanno presentato la prescritta domanda secondo i criteri e nei tempi indicati alla lettera c), ad ottenere la riliquidazione della IIS.




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