XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1666
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1 della legge
29 gennaio 1994, n. 87, ai dipendenti dello Stato, delle
aziende pubbliche e degli enti pubblici non economici posti in
quiescenza prima del 30 novembre 1984, nonchè a coloro per i
quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti
attinenti alla liquidazione dell'indennità di fine servizio e
analogo trattamento, compete, a domanda, la riliquidazione
della pensione comprensiva della indennità integrativa
speciale sulla base di calcolo della indennità di buonuscita o
di analogo trattamento.
Art. 2.
1. Il modulo per la domanda di cui all'articolo 1,
approntato dagli enti eroganti in forma unificata, è
pubblicato in fac-simile nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 3.
1. Le domande di cui all'articolo 1 devono essere
presentate agli enti eroganti entro sei mesi dalla
pubblicazione del fac-simile del modulo nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 2.
Art. 4.
1. Sulla riliquidazione della pensione ricalcolata ai
sensi dell'articolo 1 è trattenuto a carico del personale
iscritto alle gestioni previdenziali, in unica soluzione, a
cura dell'ente erogante, il contributo previdenziale
obbligatorio afferente la maggiorazione apportata dalla
introduzione della indennità integrativa speciale nel
trattamento di fine rapporto.
Art. 5.
1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge aventi per oggetto la richiesta di
riliquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque
denominato, con l'inclusione della indennità integrativa
speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione
delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziali non
ancora passati in giudicato restano privi di effetti.
Art. 6.
1. Le spese sostenute dalla gestione dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica, dall'Opera di previdenza e assistenza ferrovieri
dello Stato e dall'Istituto postelegrafici per la
riliquidazione della indennità di buonuscita prevista
dall'articolo 1, al netto delle somme trattenute e recuperate
ai sensi dell'articolo 4, sono rimborsate dallo Stato a
decorrere dall'anno 2002 sulla base delle effettive
prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle altre
amministrazioni interessate.