XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1666




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, ai dipendenti dello Stato, delle aziende pubbliche e degli enti pubblici non economici posti in quiescenza prima del 30 novembre 1984, nonchè a coloro per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di fine servizio e analogo trattamento, compete, a domanda, la riliquidazione della pensione comprensiva della indennità integrativa speciale sulla base di calcolo della indennità di buonuscita o di analogo trattamento.


Art. 2.

        1. Il modulo per la domanda di cui all'articolo 1, approntato dagli enti eroganti in forma unificata, è pubblicato in fac-simile nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 3.

        1. Le domande di cui all'articolo 1 devono essere presentate agli enti eroganti entro sei mesi dalla pubblicazione del fac-simile del modulo nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 2.


Art. 4.

        1. Sulla riliquidazione della pensione ricalcolata ai sensi dell'articolo 1 è trattenuto a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali, in unica soluzione, a cura dell'ente erogante, il contributo previdenziale obbligatorio afferente la maggiorazione apportata dalla introduzione della indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto.


Art. 5.

        1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi per oggetto la richiesta di riliquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, con l'inclusione della indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.


Art. 6.

        1. Le spese sostenute dalla gestione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, dall'Opera di previdenza e assistenza ferrovieri dello Stato e dall'Istituto postelegrafici per la riliquidazione della indennità di buonuscita prevista dall'articolo 1, al netto delle somme trattenute e recuperate ai sensi dell'articolo 4, sono rimborsate dallo Stato a decorrere dall'anno 2002 sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni interessate.



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