XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1664
Onorevoli Colleghi! - Si parla di "successione
necessaria" per identificare un istituto del diritto
successorio, acquisito dal diritto romano, inteso a
privilegiare necessariamente, nell'acquisizione successoria
dei patrimoni, senza possibilità di esclusione, alcuni
congiunti del de cuius, anche contro la volontà di
quest'ultimo.
Ed al fine di evitare che queste norme di favore siano
facilmente eluse da donazioni in vita, il nostro codice
civile, sempre nel solco della tradizione romanistica, fa
rientrare anche le donazioni nel meccanismo successorio,
pervenendo alla conclusione che le donazioni, che abbiano
intaccato la parte del patrimonio riservata agli eredi
necessari, possono essere impugnate e, portando poi l'atto
impugnativo fino alle sue estreme conseguenze, consentendo che
l'azione di restituzione del bene donato e successivamente
trasferito dal donatario per atto tra vivi, può essere
aggredito anche in capo ai successivi acquirenti.
Attualmente si applica il meccanismo della "riunione
fittizia" dei beni relitti e donati, allo scopo di determinare
la massa dei beni su cui calcolare, insieme con l'ammontare
della quota disponibile, anche quella della legittima.
I tempi di scansione dell'operazione sono i seguenti:
si calcola il valore dei beni che ap- partenevano al de
cuius al momento dell'apertura della successione;
dalla somma così ottenuta si sottraggono i debiti;
al risultato, che esprime il valore netto del patrimonio
ereditario, si aggiunge il valore dei beni dei quali il de
cuius avesse disposto a titolo di donazione. Ora non può
certamente porsi in discussione il principio della legittima,
che affonda le sue radici in una tradizione giuridica che si
protrae da oltre 2000 anni e ubbidisce sicuramente ad
un'esigenza che non può essere eliminata senza porre a rischio
gli interessi che essa intende proteggere. Si può peraltro fin
d'ora affermare che se si giustifica l'azione di riduzione
delle donazioni per consentire il soddisfacimento delle
aspettative degli eredi necessari, questa esigenza non può
spingersi all'infinito e soprattutto non può spingersi fino al
punto di danneggiare i terzi che possono nel frattempo avere
acquisito il bene donato con regolare atto a titolo oneroso
tra vivi. I terzi che entrano nel mercato giuridico di questi
beni sono estranei al rapporto successorio ed il commercio
giuridico e la certezza negoziale che lo devono sorreggere non
meritano di essere in tale caso vulnerati.
Non si dimentichi che soprattutto gli istituti finanziari,
la cui preoccupazione è quella di evitare che l'ipoteca cada
su beni a rischio, guardano con sospetto gli atti di
provenienza consistenti in una donazione e quindi ogni
donazione è di ostacolo per il commercio giuridico dei beni
che vi sono soggetti.
Una riforma legislativa appare pertanto opportuna anche al
fine di tutelare l'interesse alla speditezza dei traffici
giuridici, considerato anche lo sviluppo sociale, economico e
culturale raggiunto.
Le norme in esame, infatti, creano evidenti e non
superabili ostacoli alla circolazione della ricchezza sul
mercato, in quanto il timore della azione di riduzione
rallenta e spesso impedisce il trasferimento di beni con
provenienza donativa sino a quando non sia venuto meno
temporalmente la possibilità di esperire l'azione stessa.
Attualmente le norme che sintetizzano queste conseguenze
"eccessive" rispetto all'azione di riduzione, sono l'articolo
561, primo comma del codice civile, che dispone: "Gli immobili
restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni
peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli
gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. La
stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in
pubblici registri"; ed altresì l'articolo 563, primo comma del
codice civile, che dispone: "Se i donatari contro i quali è
stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli
immobili donati, il legittimario, premessa l'escussione dei
beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel
modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari
medesimi, la restituzione degli immobili". Al fine di
affievolire la tutela reale del legittimario leso e così
garantire la esigenza dei traffici giuridici, la presente
proposta di legge prevede la eliminazione del primo comma
dell'articolo 561 del codice civile con conseguente
riformulazione dello stesso, nonché una modifica agli articoli
563 e 2652 del medesimo codice.