XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1664




        Onorevoli Colleghi! - Si parla di "successione necessaria" per identificare un istituto del diritto successorio, acquisito dal diritto romano, inteso a privilegiare necessariamente, nell'acquisizione successoria dei patrimoni, senza possibilità di esclusione, alcuni congiunti del de cuius, anche contro la volontà di quest'ultimo.
Ed al fine di evitare che queste norme di favore siano facilmente eluse da donazioni in vita, il nostro codice civile, sempre nel solco della tradizione romanistica, fa rientrare anche le donazioni nel meccanismo successorio, pervenendo alla conclusione che le donazioni, che abbiano intaccato la parte del patrimonio riservata agli eredi necessari, possono essere impugnate e, portando poi l'atto impugnativo fino alle sue estreme conseguenze, consentendo che l'azione di restituzione del bene donato e successivamente trasferito dal donatario per atto tra vivi, può essere aggredito anche in capo ai successivi acquirenti.
        Attualmente si applica il meccanismo della "riunione fittizia" dei beni relitti e donati, allo scopo di determinare la massa dei beni su cui calcolare, insieme con l'ammontare della quota disponibile, anche quella della legittima.
        I tempi di scansione dell'operazione sono i seguenti:

        si calcola il valore dei beni che ap- partenevano al de cuius al momento dell'apertura della successione;

        dalla somma così ottenuta si sottraggono i debiti;

        al risultato, che esprime il valore netto del patrimonio ereditario, si aggiunge il valore dei beni dei quali il de cuius avesse disposto a titolo di donazione. Ora non può certamente porsi in discussione il principio della legittima, che affonda le sue radici in una tradizione giuridica che si protrae da oltre 2000 anni e ubbidisce sicuramente ad un'esigenza che non può essere eliminata senza porre a rischio gli interessi che essa intende proteggere. Si può peraltro fin d'ora affermare che se si giustifica l'azione di riduzione delle donazioni per consentire il soddisfacimento delle aspettative degli eredi necessari, questa esigenza non può spingersi all'infinito e soprattutto non può spingersi fino al punto di danneggiare i terzi che possono nel frattempo avere acquisito il bene donato con regolare atto a titolo oneroso tra vivi. I terzi che entrano nel mercato giuridico di questi beni sono estranei al rapporto successorio ed il commercio giuridico e la certezza negoziale che lo devono sorreggere non meritano di essere in tale caso vulnerati.
        Non si dimentichi che soprattutto gli istituti finanziari, la cui preoccupazione è quella di evitare che l'ipoteca cada su beni a rischio, guardano con sospetto gli atti di provenienza consistenti in una donazione e quindi ogni donazione è di ostacolo per il commercio giuridico dei beni che vi sono soggetti.
        Una riforma legislativa appare pertanto opportuna anche al fine di tutelare l'interesse alla speditezza dei traffici giuridici, considerato anche lo sviluppo sociale, economico e culturale raggiunto.
        Le norme in esame, infatti, creano evidenti e non superabili ostacoli alla circolazione della ricchezza sul mercato, in quanto il timore della azione di riduzione rallenta e spesso impedisce il trasferimento di beni con provenienza donativa sino a quando non sia venuto meno temporalmente la possibilità di esperire l'azione stessa.
        Attualmente le norme che sintetizzano queste conseguenze "eccessive" rispetto all'azione di riduzione, sono l'articolo 561, primo comma del codice civile, che dispone: "Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri"; ed altresì l'articolo 563, primo comma del codice civile, che dispone: "Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili". Al fine di affievolire la tutela reale del legittimario leso e così garantire la esigenza dei traffici giuridici, la presente proposta di legge prevede la eliminazione del primo comma dell'articolo 561 del codice civile con conseguente riformulazione dello stesso, nonché una modifica agli articoli 563 e 2652 del medesimo codice.




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