XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1664




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 561 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 561 - (Frutti degli immobili restituiti). - I frutti degli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale. La stessa disposizione si applica per i beni mobili iscritti in pubblici registri".


Art. 2.

        1. Al primo comma dell'articolo 563 del codice civile sono aggiunte, in fine, le parole: "se ha trascritto la domanda di riduzione anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente".
        2. Al n. 8) dell'articolo 2652 del codice civile sono soppresse le parole: "Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione".



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