XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1664
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 561 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 561 - (Frutti degli immobili restituiti). - I
frutti degli immobili restituiti in conseguenza della
riduzione sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda
giudiziale. La stessa disposizione si applica per i beni
mobili iscritti in pubblici registri".
Art. 2.
1. Al primo comma dell'articolo 563 del codice civile sono
aggiunte, in fine, le parole: "se ha trascritto la domanda di
riduzione anteriormente alla trascrizione del titolo
dell'acquirente".
2. Al n. 8) dell'articolo 2652 del codice civile sono
soppresse le parole: "Se la trascrizione è eseguita dopo dieci
anni dall'apertura della successione".