XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1661




        Onorevoli Colleghi! - Il Lazio è fermo da circa 70 anni al quadro delle circoscrizioni provinciali definite dall'Amministrazione negli anni 1933-1936. Il decennio successivo alla legge n. 142 del 1990 (ora abrogata dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) è stato dominato da una ricca e lunga discussione relativa all'area metropolitana, la cui perimetrazione ha fatto esplodere forti contraddizioni maturate nel corso degli anni tra l'inurbamento e il congestionamento di Roma e le spinte propulsive formatesi in alcune aree, consapevoli del loro ruolo e di volerlo esercitare in piena autonomia da Roma. Civitavecchia è stata uno dei punti nevralgici di questo confronto che ha interessato e coinvolto i comuni, i partiti, i sindacati, le varie associazioni culturali, le scuole di ogni livello, il vescovado con le sue articolazioni. L'intero corpo sociale ha partecipato a questo risveglio istituzionale senza mai degradare nel localismo deteriore, sostenuto da valide argomentazioni, desunte dalla storia (gli etruschi), dalla cultura, dall'economia. Segno di questo alto livello è l'unanime convincimento che la nuova provincia della quale si propone l'istituzione, dovrà denominarsi Etruria, per sottolineare un legame che unisce le diverse realtà ed anche per rimarcare una peculiare originalità costitutiva della nuova provincia. Di norma avviene che gli uffici statali e regionali siano concentrati nel capoluogo della nuova provincia, che, nel caso dell'Etruria, è Civitavecchia, mentre con la proposta di legge si vuole introdurre un criterio originale multicentrico, collocando gli uffici nei vari comuni, secondo la loro importanza e secondo le competenze degli uffici stessi.
        Il capoluogo è la sede istituzionale della provincia e dei relativi uffici ed organi (consiglio provinciale, giunta, presidente). Civitavecchia in questi anni ha assunto progressivamente il compito di ente di riferimento dei comuni del territorio per la programmazione e il coordinamento di vari progetti integrati, quali il piano di riqualificazione urbana per lo sviluppo compatibile del territorio (PRUSST) che aggrega 71 comuni di 3 regioni (Lazio, Toscana e Umbria) e di 4 province (Roma, Viterbo, Grosseto e Terni); quali il patto territoriale degli etruschi che impegna soggetti pubblici e privati nella realizzazione di 36 progetti nei settori soprattutto del turismo e dei servizi.
        Il porto di Civitavecchia, con gli investimenti di cui il Governo ha dotato l'autorità portuale, è stato profondamente riorganizzato e sviluppato nei campi del crocierismo, del petrolio e delle merci.
        Primo porto crocieristico nazionale, compete per questo traffico nel Mediterraneo, con Barcellona e con il Pireo. Polo petrolifero, con l'avvenuta installazione di un terminal a 2,400 chilometri dalla riva, è in grado di ospitare grandi petroliere, di rifornire le centrali elettriche, l'aeroporto di Fiumicino e molte altre strutture.
        La futura, già progettata, nuova darsena petroli-grandi masse, potrà richiamare nello scalo nuove aliquote di mercato, accrescere la sua potenzialità competitiva e consentire di dispiegare al massimo la sua funzione di serbatoio per la grande area di consumo della capitale e di una vasta zona dell'Italia centrale.
        Gioveranno a questo fine in misura determinante, l'allargamento verso nord della strada statale 1 Aurelia, completando l'asse tirrenico, con la Civitavecchia-Grosseto-Cecina, il completamento della superstrada Civitavecchia-Orte per la penetrazione nella zona dell'alto Lazio, il raccordo con l'Autosole 1 e l'Umbria.
        L'Etruria, dunque, con centri storici di valenza universale come Tarquinia e Cerveteri, aree archeologiche di grandissimo pregio come Pirgy e La Castellina, necropoli e musei, visitati da turisti di tutto il mondo, il polo energetico con le centrali di Montalto di Castro e di Civitavecchia, e la varietà delle attività economiche di Civitavecchia nel porto, nelle terme, nel turismo (Porto Riva di Traiano con 1.100 posti barca), descrive e rappresenta una condizione che non può essere istituzionalmente mortificata, privandola di autonomia.
        La provincia, quindi, in tale contesto di sviluppo e di prospettiva economica e culturale, assume il valore di una svolta strategica trainante e di promozione, i cui vantaggi saranno non solo del comprensorio locale, ma della nazione.
        Il polo universitario di Civitavecchia, con i corsi di laurea triennali istituiti e gli altri di prossima apertura, è la conferma del processo in atto, al quale guardano con fiducia i giovani, gli operatori di cultura, l'alto Lazio.
        L'articolo 1 definisce l'ambito territoriale della istituenda provincia Etruria, individuando i comuni che dovranno comporla e il capoluogo.
        L'articolo 2 stabilisce che le prime elezioni per gli organi della provincia Etruria dovranno avere luogo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mentre il rinnovo degli organi medesimi dovrà avvenire in concomitanza con il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato.
        L'articolo 3 stabilisce che fino alle prime elezioni degli organi della provincia Etruria gli adempimenti relativi alla costituzione e al funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale siano espletati da un commissario straordinario nominato dal Ministro dell'interno.
        L'articolo 4 demanda al Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione della separazione del patrimonio della nuova provincia da quelle preesistenti, nonché il riparto delle attività e passività e del personale degli uffici provinciali.
        L'articolo 5 determina il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per la revisione delle tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali in relazione all'istituzione della nuova provincia.
        L'articolo 6 regola l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nel territorio della nuova provincia, rispettando il criterio della dislocazione multicentrica.
        L'articolo 7 determina le modalità della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia Etruria.
        L'articolo 8 reca la copertura finanziaria.




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