XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1661
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la provincia Etruria, nell'ambito della
regione Lazio, con capoluogo Civitavecchia.
2. La provincia Etruria è costituita dai seguenti comuni:
Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano,
Canino, Cerveteri, Civitavecchia, Manziana, Montalto di
Castro, Monte Romano, Oriolo Romano, Ladispoli, Santa
Marinella, Tarquinia, Tolfa, Trevignano Romano.
Art. 2.
1. Le prime elezioni per il presidente e per il consiglio
provinciale della provincia Etruria hanno luogo entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le
elezioni per il rinnovo dei medesimi organi hanno luogo in
concomitanza con il rinnovo degli organi provinciali del
restante territorio dello Stato.
Art. 3.
1. Fino alle prime elezioni degli organi della provincia
Etruria gli adempimenti relativi alla costituzione ed al
funzionamento degli uffici della nuova amministrazione
provinciale sono espletati da un commissario straordinario
nominato dal Ministro dell'interno, di intesa con la regione
Lazio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 4.
1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, emana, sentita la
regione Lazio, i decreti recanti i criteri per l'attuazione
delle procedure relative all'istituzione della nuova provincia
Etruria; tali criteri, in particolare, riguardano la
separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e delle
passività tra le province interessate, nonché l'assegnazione
della dotazione organica di personale alla nuova provincia.
2. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data
di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici
statali e regionali delle province di Roma e di Viterbo,
quando siano relativi a cittadini, enti o attività situati
nella circoscrizione della provincia Etruria, sono assegnati
per la loro attuazione ai corrispondenti uffici statali o
regionali di nuova istituzione nell'ambito della nuova
provincia.
3. Gli uffici statali o regionali di nuova istituzione
nell'ambito della provincia Etruria sono decentrati, secondo
importanza e competenza, nei principali comuni della stessa
provincia, secondo una visione multicentrica del
territorio.
Art. 5.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Roma,
di Viterbo e della provincia Etruria, ai sensi dell'articolo 9
della legge 8 marzo 1951, n. 122, come modificato
dall'articolo 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962.
Art. 6.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma
3, lettera f), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore delle presente legge, i provvedimenti
necessari per l'istituzione nella provincia Etruria degli
uffici periferici dello Stato, tenendo conto della loro
dislocazione, delle vocazioni territoriali e del criterio
multicentrico stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio
dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a
provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale
dello Stato.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti delega
la regione Lazio a provvedere al reperimento e all'adattamento
degli edifici necessari per il funzionamento degli uffici
statali, ferma restando la relativa spesa a carico del
bilancio dello Stato.
Art. 7.
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia Etruria, il Ministero dell'interno,
per il primo anno solare successivo alla data di insediamento
degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai
contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni
provinciali di Roma e di Viterbo, in via provvisoria, la quota
parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in
proporzione alle popolazioni residenti nelle province
interessate, come risultanti dall'ultima rilevazione annuale
disponibile dall'Istituto nazionale di statistica, e, per il
restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni
territoriali degli enti. Per gli anni successivi si provvede
alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il
contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in
relazione all'attribuzione della titolarità dei beni ai quali
le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime
elezioni degli organi del nuovo ente ed il 1^ gennaio
dell'anno successivo, gli organi delle province di Roma e di
Viterbo concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1,
lo scorporo dai rispettivi bilanci dei fondi di spettanza
della provincia Etruria.
Art. 8.
1. Le spese relative ai locali ed al funzionamento degli
uffici e degli organismi provinciali dello Stato situati nella
nuova provincia Etruria sono poste a carico delle pertinenti
unità previsionali di base del bilancio dello Stato.