XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1661




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita la provincia Etruria, nell'ambito della regione Lazio, con capoluogo Civitavecchia.
        2. La provincia Etruria è costituita dai seguenti comuni: Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Canino, Cerveteri, Civitavecchia, Manziana, Montalto di Castro, Monte Romano, Oriolo Romano, Ladispoli, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa, Trevignano Romano.


Art. 2.

        1. Le prime elezioni per il presidente e per il consiglio provinciale della provincia Etruria hanno luogo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le elezioni per il rinnovo dei medesimi organi hanno luogo in concomitanza con il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato.


Art. 3.

        1. Fino alle prime elezioni degli organi della provincia Etruria gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale sono espletati da un commissario straordinario nominato dal Ministro dell'interno, di intesa con la regione Lazio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4.

        1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, sentita la regione Lazio, i decreti recanti i criteri per l'attuazione delle procedure relative all'istituzione della nuova provincia Etruria; tali criteri, in particolare, riguardano la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e delle passività tra le province interessate, nonché l'assegnazione della dotazione organica di personale alla nuova provincia.
        2. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici statali e regionali delle province di Roma e di Viterbo, quando siano relativi a cittadini, enti o attività situati nella circoscrizione della provincia Etruria, sono assegnati per la loro attuazione ai corrispondenti uffici statali o regionali di nuova istituzione nell'ambito della nuova provincia.
        3. Gli uffici statali o regionali di nuova istituzione nell'ambito della provincia Etruria sono decentrati, secondo importanza e competenza, nei principali comuni della stessa provincia, secondo una visione multicentrica del territorio.


Art. 5.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Roma, di Viterbo e della provincia Etruria, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come modificato dall'articolo 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962.


Art. 6.

        1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia Etruria degli uffici periferici dello Stato, tenendo conto della loro dislocazione, delle vocazioni territoriali e del criterio multicentrico stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge.
        2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
        3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti delega la regione Lazio a provvedere al reperimento e all'adattamento degli edifici necessari per il funzionamento degli uffici statali, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello Stato.


Art. 7.

        1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia Etruria, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali di Roma e di Viterbo, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle popolazioni residenti nelle province interessate, come risultanti dall'ultima rilevazione annuale disponibile dall'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali degli enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in relazione all'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
        2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi del nuovo ente ed il 1^ gennaio dell'anno successivo, gli organi delle province di Roma e di Viterbo concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dai rispettivi bilanci dei fondi di spettanza della provincia Etruria.

Art. 8.

        1. Le spese relative ai locali ed al funzionamento degli uffici e degli organismi provinciali dello Stato situati nella nuova provincia Etruria sono poste a carico delle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato.



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