XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1660
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
prevede il riordino del Corpo forestale dello Stato che
rappresenta una delle cinque Forze di polizia del Paese ai
sensi dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 maggio 2001, emanato a Parlamento sciolto e modificato il 6
giugno 2001 dal Consiglio dei ministri dimissionario, è stato
disposto il passaggio alle regioni del 70 per cento del
personale del Corpo stesso.
Il provvedimento emanato, qualora venisse attuato,
determinerebbe gravi ripercussioni negative in termini di
salvaguardia dell'ambiente, del bosco e della montagna, per
quanto attiene l'efficienza della protezione civile, il
mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici, con
particolare riguardo a quelle aree rurali e montane dove,
storicamente, la presenza delle altre Forze di polizia è più
scarsa, se non assente. Questo provvedimento si inserisce in
un contesto in cui più forte appare, anche all'opinione
pubblica, l'esigenza di un controllo coordinato del territorio
in materia di sicurezza e di contrasto della criminalità.
Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri presenta, inoltre, numerosi ed evidenti profili di
illegittimità e sono stati già preannunciati ricorsi
amministrativi e giudiziari, anche da parte di associazioni
ambientaliste.
Il confronto tra Parlamento e Governo sul tema del
riordino del Corpo forestale dello Stato aveva portato a
ripetute prese di posizione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, anche attraverso il diretto
intervento dei rispettivi Presidenti, al fine di avocare a sé
la questione.
In questo quadro politico e legislativo, appare evidente
che la riforma di un Corpo di polizia qual'è il Corpo
forestale dello Stato non può che essere ricondotta nella sede
istituzionale che le è propria e cioè nel Parlamento.
La presente proposta di legge muove pertanto dalla
riconosciuta esigenza di avere nel nostro Paese una Forza di
polizia specializzata nel settore ambientale che possa
condurre, con professionalità e mezzi adeguati, in modo
coordinato ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, la
lotta al traffico illegale di rifiuti pericolosi ed alle varie
forme di inquinamento, al commercio clandestino di specie
animali e vegetali in pericolo di estinzione, all'abusivismo
edilizio, eccetera. Essenziale anche il monitoraggio del
territorio ai fini della prevenzione del dissesto
idrogeologico, il coordinamento nazionale nella lotta agli
incendi boschivi, il rilancio della politica forestale in
armonia con le direttive europee ed internazionali, il
controllo degli ecosistemi forestali ai fini delle convenzioni
internazionali e, segnatamente, quelle riguardanti la
biodiversità, i cambiamenti climatici e la
desertificazione.
Le regioni potranno comunque continuare ad avvalersi del
Corpo forestale dello Stato. E' stata quindi individuata una
soluzione che, attraverso forme di cooperazione e
coordinamento, sia in grado di contemperare la necessità di
preservare l'unitarietà funzionale ed operativa del Corpo
forestale dello Stato, con l'utilizzo dello stesso da parte
delle regioni.
Alle regioni inoltre viene data la possibilità di
istituire propri corpi forestali regionali, per meglio
svolgere i compiti tecnici e di polizia amministrativa di loro
stretta competenza, nonché è devoluta loro buona parte delle
riserve naturali statali ed una quota percentuale di impiegati
ed operai forestali.
La proposta di legge consta di sei articoli.
In sostanza, tranne per alcune di innovazioni di natura
sostanziale, (aumento delle piante organiche del Corpo e
devoluzione alle regioni in materia forestale), la proposta di
legge si limita a riorganizzare tutta la principale normativa
vigente in merito alle competenze del Corpo forestale dello
Stato, alla sua natura giuridica, alla sua organizzazione ed
alle sue dipendenze gerarchiche e funzionali.
L'articolo 1 riconferma che il Corpo forestale dello Stato
è Forza di polizia dello Stato, ai sensi dell'articolo 16
della legge n. 121 del 1981, ad ordinamento civile,
specializzata in campo ambientale, e Corpo armato dello Stato
organizzato militarmente nonché struttura operativa nazionale
di protezione civile e per la tutela ambientale. Vengono,
inoltre, riconfermate e meglio specificate le dipendenze
gerarchiche e funzionali del Corpo rispetto alle varie
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
L'articolo 2 specifica più dettagliatamente i compiti
istituzionali di competenza statale del Corpo forestale dello
Stato (polizia ambientale e forestale, vigilanza, prevenzione
e repressione dei reati ambientali, tutela del patrimonio
naturalistico della nazione in tutte le sue componenti,
sorveglianza delle aree naturali protette, ordine e sicurezza
pubblici, polizia giudiziaria, protezione civile, pubblico
soccorso, pronto intervento per le emergenze ambientali, lotta
agli incendi boschivi, presidio e controllo del territorio,
tutela della fauna e della flora protette, tutela della
biodiversità animale e vegetale, antibracconaggio, repressione
delle frodi agro-forestali commesse ai danni dell'Unione
europea, inquinamento delle acque, servizio Meteomont,
inventario forestale, carta forestale d'Italia, sistema
informativo della montagna, tutela degli interessi forestali
nazionali in sede internazionale, soccorso alpino, unità
cinofile, mobilitazione del personale,...).
L'articolo 3 prevede l'incardinamento istituzionale del
Corpo forestale dello Stato nell'ambito del Ministero delle
politiche agricole e forestali, con organizzazione ed organico
distinti, rimandando a successivi provvedimenti, già previsti
dalle recenti norme di riorganizzazione delle Forze di
polizia, la puntuale definizione degli uffici centrali e
periferici, le loro attribuzioni nonché le relative dotazioni
di personale. Alla Direzione generale del Corpo forestale
dello Stato è preposto un dirigente generale, proveniente dai
ruoli del Corpo, che prende la denominazione di Capo del Corpo
forestale dello Stato.
L'articolo 4 prevede un aumento delle piante organiche del
personale appartenente al Corpo di 3.262 unità. Tale aumento
deve considerarsi improrogabile ed assolutamente necessario,
avuto riguardo ai numerosi compiti affidati dalla vigente
legislazione al Corpo. Compiti che devono essere garantiti in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale, su più turni
giornalieri, per ogni giorno dell'anno (giorni festivi
compresi). Attualmente, presso ogni comando stazione forestale
operano mediamente soltanto tre unità. Presso ogni
coordinamento provinciale dalle dieci alle quindici unità.
Troppo poche. E' sufficiente pensare che, al momento, l'intero
Corpo forestale dello Stato è formato da appena 8.500 uomini e
donne. Quasi quanto i vigili urbani di Roma! Con una
differenza: Roma non è grande quanto l'Italia. L'entità
dell'aumento (3.262 unità) è il minimo che si possa richiedere
ed è il frutto di un attento studio ed analisi al fine di
quantificare i livelli minimi di efficienza per un buon
controllo e presidio del territorio nonché per una efficace
azione di contrasto alla sempre più agguerrita criminalità
ambientale (ecomafiosi, bracconieri, ecocriminali, incendiari,
autori di scempi ambientali, costruttori abusivi, trafficanti
di rifiuti, possessori di animali protetti). Viene aumentato
anche il numero dei dirigenti al fine di permettere la
dislocazione della dirigenza periferica a livello provinciale
e negli enti parco, in modo da consentire l'omogeneità con la
dislocazione dei dirigenti di pari livello delle altre Forze
di polizia.
L'articolo 5 stabilisce la devoluzione dallo Stato alle
regioni in materia forestale.
Le regioni per l'assolvimento delle loro competenze in
materia forestale potranno istituire dei propri corpi tecnici
con funzioni di polizia oppure, a loro scelta, potranno
avvalersi del Corpo forestale dello Stato sulla base di
rapporti convenzionali bilaterali, derivanti da un accordo
quadro sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
Al fine di coordinare l'attività e di evitare
sovrapposizioni tra il Corpo forestale dello Stato e i corpi
regionali è istituito un apposito Comitato paritetico in cui
sono coinvolte le istituzioni statali e regionali che si
avvalgono del Corpo forestale dello Stato. Nelle regioni che
non istituiscono propri corpi, compito del Comitato è anche
quello di individuare e coordinare gli ambiti operativi del
Corpo forestale dello Stato al fine di assicurare lo
svolgimento dei compiti tecnici sia per le amministrazioni
statali sia per le regioni.
Inoltre, sono devolute alle regioni la gestione delle
riserve naturali statali individuate ai sensi dell'articolo 78
del decreto legislativo n. 112 del 1998 ed una quota
proporzionale del personale (operai forestali assunti a tempo
indeterminato) in servizio presso la ex Azienda di Stato per
le foreste demaniali.
L'articolo 6, infine, si rende necessario per rimediare ai
problemi innescati dal citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 ed eliminarne la fonte
giuridica di riferimento, consentendo così di procedere alla
riforma del Corpo forestale dello Stato per via
parlamentare.