XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1660




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede il riordino del Corpo forestale dello Stato che rappresenta una delle cinque Forze di polizia del Paese ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981.
        Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, emanato a Parlamento sciolto e modificato il 6 giugno 2001 dal Consiglio dei ministri dimissionario, è stato disposto il passaggio alle regioni del 70 per cento del personale del Corpo stesso.
        Il provvedimento emanato, qualora venisse attuato, determinerebbe gravi ripercussioni negative in termini di salvaguardia dell'ambiente, del bosco e della montagna, per quanto attiene l'efficienza della protezione civile, il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici, con particolare riguardo a quelle aree rurali e montane dove, storicamente, la presenza delle altre Forze di polizia è più scarsa, se non assente. Questo provvedimento si inserisce in un contesto in cui più forte appare, anche all'opinione pubblica, l'esigenza di un controllo coordinato del territorio in materia di sicurezza e di contrasto della criminalità.
        Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri presenta, inoltre, numerosi ed evidenti profili di illegittimità e sono stati già preannunciati ricorsi amministrativi e giudiziari, anche da parte di associazioni ambientaliste.
        Il confronto tra Parlamento e Governo sul tema del riordino del Corpo forestale dello Stato aveva portato a ripetute prese di posizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche attraverso il diretto intervento dei rispettivi Presidenti, al fine di avocare a sé la questione.
        In questo quadro politico e legislativo, appare evidente che la riforma di un Corpo di polizia qual'è il Corpo forestale dello Stato non può che essere ricondotta nella sede istituzionale che le è propria e cioè nel Parlamento.
        La presente proposta di legge muove pertanto dalla riconosciuta esigenza di avere nel nostro Paese una Forza di polizia specializzata nel settore ambientale che possa condurre, con professionalità e mezzi adeguati, in modo coordinato ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, la lotta al traffico illegale di rifiuti pericolosi ed alle varie forme di inquinamento, al commercio clandestino di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione, all'abusivismo edilizio, eccetera. Essenziale anche il monitoraggio del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, il coordinamento nazionale nella lotta agli incendi boschivi, il rilancio della politica forestale in armonia con le direttive europee ed internazionali, il controllo degli ecosistemi forestali ai fini delle convenzioni internazionali e, segnatamente, quelle riguardanti la biodiversità, i cambiamenti climatici e la desertificazione.
        Le regioni potranno comunque continuare ad avvalersi del Corpo forestale dello Stato. E' stata quindi individuata una soluzione che, attraverso forme di cooperazione e coordinamento, sia in grado di contemperare la necessità di preservare l'unitarietà funzionale ed operativa del Corpo forestale dello Stato, con l'utilizzo dello stesso da parte delle regioni.
        Alle regioni inoltre viene data la possibilità di istituire propri corpi forestali regionali, per meglio svolgere i compiti tecnici e di polizia amministrativa di loro stretta competenza, nonché è devoluta loro buona parte delle riserve naturali statali ed una quota percentuale di impiegati ed operai forestali.
        La proposta di legge consta di sei articoli.
        In sostanza, tranne per alcune di innovazioni di natura sostanziale, (aumento delle piante organiche del Corpo e devoluzione alle regioni in materia forestale), la proposta di legge si limita a riorganizzare tutta la principale normativa vigente in merito alle competenze del Corpo forestale dello Stato, alla sua natura giuridica, alla sua organizzazione ed alle sue dipendenze gerarchiche e funzionali.
        L'articolo 1 riconferma che il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, ad ordinamento civile, specializzata in campo ambientale, e Corpo armato dello Stato organizzato militarmente nonché struttura operativa nazionale di protezione civile e per la tutela ambientale. Vengono, inoltre, riconfermate e meglio specificate le dipendenze gerarchiche e funzionali del Corpo rispetto alle varie amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
        L'articolo 2 specifica più dettagliatamente i compiti istituzionali di competenza statale del Corpo forestale dello Stato (polizia ambientale e forestale, vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali, tutela del patrimonio naturalistico della nazione in tutte le sue componenti, sorveglianza delle aree naturali protette, ordine e sicurezza pubblici, polizia giudiziaria, protezione civile, pubblico soccorso, pronto intervento per le emergenze ambientali, lotta agli incendi boschivi, presidio e controllo del territorio, tutela della fauna e della flora protette, tutela della biodiversità animale e vegetale, antibracconaggio, repressione delle frodi agro-forestali commesse ai danni dell'Unione europea, inquinamento delle acque, servizio Meteomont, inventario forestale, carta forestale d'Italia, sistema informativo della montagna, tutela degli interessi forestali nazionali in sede internazionale, soccorso alpino, unità cinofile, mobilitazione del personale,...).
        L'articolo 3 prevede l'incardinamento istituzionale del Corpo forestale dello Stato nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali, con organizzazione ed organico distinti, rimandando a successivi provvedimenti, già previsti dalle recenti norme di riorganizzazione delle Forze di polizia, la puntuale definizione degli uffici centrali e periferici, le loro attribuzioni nonché le relative dotazioni di personale. Alla Direzione generale del Corpo forestale dello Stato è preposto un dirigente generale, proveniente dai ruoli del Corpo, che prende la denominazione di Capo del Corpo forestale dello Stato.
        L'articolo 4 prevede un aumento delle piante organiche del personale appartenente al Corpo di 3.262 unità. Tale aumento deve considerarsi improrogabile ed assolutamente necessario, avuto riguardo ai numerosi compiti affidati dalla vigente legislazione al Corpo. Compiti che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, su più turni giornalieri, per ogni giorno dell'anno (giorni festivi compresi). Attualmente, presso ogni comando stazione forestale operano mediamente soltanto tre unità. Presso ogni coordinamento provinciale dalle dieci alle quindici unità. Troppo poche. E' sufficiente pensare che, al momento, l'intero Corpo forestale dello Stato è formato da appena 8.500 uomini e donne. Quasi quanto i vigili urbani di Roma! Con una differenza: Roma non è grande quanto l'Italia. L'entità dell'aumento (3.262 unità) è il minimo che si possa richiedere ed è il frutto di un attento studio ed analisi al fine di quantificare i livelli minimi di efficienza per un buon controllo e presidio del territorio nonché per una efficace azione di contrasto alla sempre più agguerrita criminalità ambientale (ecomafiosi, bracconieri, ecocriminali, incendiari, autori di scempi ambientali, costruttori abusivi, trafficanti di rifiuti, possessori di animali protetti). Viene aumentato anche il numero dei dirigenti al fine di permettere la dislocazione della dirigenza periferica a livello provinciale e negli enti parco, in modo da consentire l'omogeneità con la dislocazione dei dirigenti di pari livello delle altre Forze di polizia.
        L'articolo 5 stabilisce la devoluzione dallo Stato alle regioni in materia forestale.
        Le regioni per l'assolvimento delle loro competenze in materia forestale potranno istituire dei propri corpi tecnici con funzioni di polizia oppure, a loro scelta, potranno avvalersi del Corpo forestale dello Stato sulla base di rapporti convenzionali bilaterali, derivanti da un accordo quadro sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        Al fine di coordinare l'attività e di evitare sovrapposizioni tra il Corpo forestale dello Stato e i corpi regionali è istituito un apposito Comitato paritetico in cui sono coinvolte le istituzioni statali e regionali che si avvalgono del Corpo forestale dello Stato. Nelle regioni che non istituiscono propri corpi, compito del Comitato è anche quello di individuare e coordinare gli ambiti operativi del Corpo forestale dello Stato al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti tecnici sia per le amministrazioni statali sia per le regioni.
        Inoltre, sono devolute alle regioni la gestione delle riserve naturali statali individuate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ed una quota proporzionale del personale (operai forestali assunti a tempo indeterminato) in servizio presso la ex Azienda di Stato per le foreste demaniali.
        L'articolo 6, infine, si rende necessario per rimediare ai problemi innescati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 ed eliminarne la fonte giuridica di riferimento, consentendo così di procedere alla riforma del Corpo forestale dello Stato per via parlamentare.




Frontespizio Testo articoli