XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1660




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Natura giuridica e inquadramento).

        1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzato nel settore ambientale. E', altresì, struttura operativa nazionale di protezione civile nonché struttura operativa nazionale per la tutela ambientale.
        2. Il Corpo forestale dello Stato fa parte del Ministero delle politiche agricole e forestali con organizzazione ed organico distinti ed è posto alle dirette dipendenze gerarchiche e funzionali del Ministro delle politiche agricole e forestali.
        3. Per particolari compiti attribuiti dalle leggi dello Stato, il Corpo forestale dello Stato dipende funzionalmente anche:

                a) dal Ministero dell'interno e dalle sue strutture periferiche per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile;

                b) dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), della presente legge;

                c) dall'autorità giudiziaria per le attività di polizia giudiziaria e per le attività di perizia tecnica forestale e tecnica ambientale.

        4. Il Corpo forestale dello Stato opera con caserme, uffici, mezzi operativi e strumentali e risorse finanziarie propri previsti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali nonché con risorse finanziarie rese disponibili dalle istituzioni e dagli enti con cui collabora funzionalmente o in regime convenzionale.

Art. 2.

(Compiti del Corpo forestale dello Stato).

        1. Fatte salve le competenze attribuite alle regioni ed alle province, il Corpo forestale dello Stato svolge i seguenti compiti di competenza statale:

                a) concorso ordinario al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

                b) polizia ambientale e forestale; vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale in tutte le sue componenti ed alla valutazione del danno ambientale;

                c) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;

                d) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e relativa normativa comunitaria;

                e) sorveglianza ed accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

                f) tutela, salvaguardia e valorizzazione delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle riserve biogenetiche e degli altri territori e strutture destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

                g) monitoraggio e controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico e contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio nonché prevenzione e repressione delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione di norme statali e regionali;

                h) pubblico soccorso e protezione civile in via ordinaria e permanente su tutto il territorio nazionale: controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe attraverso il servizio Meteomont; soccorso aereo, soccorso alpino, soccorso con unità cinofile, assistenza in montagna, assistenza nelle aree boschive e nelle zone rurali;

                i) prevenzione e repressione degli incendi boschivi: raccolta di dati, studio, analisi e indagini relative al fenomeno; concorso ordinario nella lotta attiva contro gli incendi boschivi, sia con mezzi aerei sia con mezzi terrestri funzionali allo svolgimento degli interventi aerei; pronto intervento, direzione e coordinamento delle operazioni di spegnimento;

                l) controllo sull'osservanza della normativa comunitaria in materia agro-forestale ed ambientale, della normativa in materia di sicurezza alimentare, del consumatore e di biosicurezza in genere;

                m) applicazione delle normative di competenza statale per l'importazione, l'esportazione ed il commercio di materiale forestale di propagazione; controllo sull'applicazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento agli aspetti forestali della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, resa esecutiva con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170;

                n) indirizzo e coordinamento in materia di rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali; monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste; controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali; inventario forestale nazionale; gestione del sistema informativo della montagna;

                o) indirizzo e coordinamento della politica forestale nazionale, tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria ed internazionale;

                p) reclutamento, addestramento, formazione, aggiornamento, specializzazione, amministrazione e gestione del proprio personale; gestione della scuola del Corpo; amministrazione di uffici e di caserme; approvvigionamento e manutenzione dei mezzi operativi e strumentali; cura del vestiario, del casermaggio, dell'armamento e del benessere del proprio personale; divulgazione delle attività istituzionali e di educazione ambientale; relazioni esterne e rapporti con il cittadino; promozione, sviluppo e supporto del centro sportivo, della banda musicale, del fondo di previdenza, assistenza e premi per il personale e della rivista ufficiale del Corpo;

                q) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi dello Stato.


Art. 3.

(Organizzazione del Corpo forestale
dello Stato).

        1. Nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali è istituita la Direzione generale del Corpo forestale dello Stato che provvede:

                a) al reclutamento, all'amministrazione e alla direzione del personale del Corpo forestale dello Stato;

                b) alla gestione dei servizi e delle strutture operativi e di supporto delle attività affidate al Corpo forestale dello Stato.

        2. Alla Direzione generale del Corpo forestale dello Stato è preposto un dirigente generale, proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato, che prende la denominazione di Capo del Corpo forestale dello Stato.
        3. Il dirigente generale Capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
        4. L'individuazione degli uffici centrali e periferici, delle relative attribuzioni, delle piante organiche, l'organizzazione, la distribuzione dei posti di livello dirigenziale e le relative funzioni, sono definite con le modalità previste dall'articolo 7 comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro un mese.
        5. La scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei corpi forestali regionali di cui all'articolo 5 e degli enti ed associazioni operanti nel settore dell'ambiente.


Art. 4.

(Personale).

        1. A decorrere dal 1^ marzo 2002, le piante organiche del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato sono aumentate di 3.262 unità così suddivise: 1.300 unità aggiuntive al ruolo degli agenti ed assistenti, 900 unità aggiuntive al ruolo dei sovrintendenti, 850 unità aggiuntive al ruolo degli ispettori, 120 unità aggiuntive al ruolo dei commissari forestali ovvero funzionari, 92 unità aggiuntive al ruolo dei dirigenti, di cui 77 primi dirigenti e 15 dirigenti superiori al fine di poter prevedere la dirigenza periferica del Corpo forestale dello Stato anche a livello sub-regionale. Sono di conseguenza modificate la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155.
        2. Ai fini dell'immissione in ruolo del personale di cui al comma 1, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato, per gli anni 2002, 2003 e 2004, ad espletare le relative procedure concorsuali anche in deroga alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per il reclutamento ordinario del personale statale.


Art. 5.

(Devoluzione alle regioni
in materia forestale).

        1. Ferme restando le competenze statali del Corpo forestale dello Stato, la sua denominazione, la sua natura giuridica ed ordinamentale, la sua organizzazione centrale e periferica e facendo salvo quanto previsto dalla legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dal codice di procedura penale e dalle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, a decorrere dal 1^ gennaio 2002, le regioni, per l'assolvimento delle loro competenze in materia di foreste ed in particolare per i compiti di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono istituire propri corpi tecnici con funzioni di polizia, adottando autonomamente il relativo modello organizzativo, le relative piante organiche e quanto necessario per il relativo funzionamento. In sede di prima attuazione della presente legge, le regioni possono avvalersi del proprio personale di ruolo in servizio presso i rispettivi servizi forestali nonché di quello statale trasferito ai sensi dei commi 7 e 8.
        2. Le regioni che non intendono istituire propri corpi ai sensi del comma 1, possono avvalersi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato attraverso specifiche convenzioni sulla base di un accordo-quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
        3. L'accordo-quadro diviene operativo sulla base di accordi bilaterali tra il Corpo forestale dello Stato e le singole regioni in relazione alle esigenze di ciascuna di queste.
        4. E' istituito il Comitato per il coordinamento delle attività dei corpi regionali con quelle del Corpo forestale dello Stato nelle regioni che istituiscano propri corpi tecnici. Per le regioni che intendano avvalersi del Corpo forestale dello Stato il Comitato individua e coordina gli ambiti operativi del Corpo stesso al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti tecnici sia per le amministrazioni statali sia per le regioni.
        5. Il Comitato di cui al comma 4 è composto dal Capo del Corpo forestale dello Stato, che lo presiede, e da sei membri, di cui uno in rappresentanza del Ministro delle politiche agricole e forestali, uno designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro dell'interno e tre designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
        6. E' devoluta alle regioni la competenza sulle riserve naturali statali gestite dalla ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, ad esclusione di quelle la cui gestione rimane allo Stato, ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
        7. E' trasferito alle regioni il personale appartenente alla dotazione organica della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali con la qualifica di operaio a tempo indeterminato necessario allo svolgimento dei compiti di cui al comma 6.
        8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può transitare, a domanda, nei ruoli dei corpi regionali. Allo stesso personale è garantito il trattamento giuridico ed economico in godimento.
        9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è disposto il trasferimento alle regioni dei beni e del patrimonio di cui al comma 6 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle necessarie in relazione al personale che transita in attuazione dei commi 7 e 8.


Art. 6.

(Disposizioni finali).

        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le parole: ", ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato" sono soppresse.
        2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.



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