XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1660
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Natura giuridica e inquadramento).
1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello
Stato ad ordinamento civile specializzato nel settore
ambientale. E', altresì, struttura operativa nazionale di
protezione civile nonché struttura operativa nazionale per la
tutela ambientale.
2. Il Corpo forestale dello Stato fa parte del Ministero
delle politiche agricole e forestali con organizzazione ed
organico distinti ed è posto alle dirette dipendenze
gerarchiche e funzionali del Ministro delle politiche agricole
e forestali.
3. Per particolari compiti attribuiti dalle leggi dello
Stato, il Corpo forestale dello Stato dipende funzionalmente
anche:
a) dal Ministero dell'interno e dalle sue
strutture periferiche per le questioni inerenti l'ordine
pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la
protezione civile;
b) dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio per le materie di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere b), c), d), e), f) e g), della presente
legge;
c) dall'autorità giudiziaria per le attività di
polizia giudiziaria e per le attività di perizia tecnica
forestale e tecnica ambientale.
4. Il Corpo forestale dello Stato opera con caserme,
uffici, mezzi operativi e strumentali e risorse finanziarie
propri previsti nel bilancio del Ministero delle politiche
agricole e forestali nonché con risorse finanziarie rese
disponibili dalle istituzioni e dagli enti con cui collabora
funzionalmente o in regime convenzionale.
Art. 2.
(Compiti del Corpo forestale dello Stato).
1. Fatte salve le competenze attribuite alle regioni ed
alle province, il Corpo forestale dello Stato svolge i
seguenti compiti di competenza statale:
a) concorso ordinario al mantenimento dell'ordine
e della sicurezza pubblici con particolare riferimento alle
aree rurali e montane;
b) polizia ambientale e forestale; vigilanza,
prevenzione e repressione dei reati ambientali, con
particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico
nazionale in tutte le sue componenti ed alla valutazione del
danno ambientale;
c) sorveglianza delle aree naturali protette di
rilevanza internazionale e nazionale nonché delle altre aree
protette secondo le modalità previste dalla legislazione
vigente;
d) controllo e certificazione del commercio
internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e
flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della
Convenzione CITES, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa
esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e relativa
normativa comunitaria;
e) sorveglianza ed accertamento degli illeciti
commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle
acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonché
repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali
dei rifiuti;
f) tutela, salvaguardia e valorizzazione delle
riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale
o internazionale ai sensi dell'articolo 78 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle riserve
biogenetiche e degli altri territori e strutture destinati
alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;
g) monitoraggio e controllo del territorio ai fini
della prevenzione del dissesto idrogeologico e contrasto del
fenomeno dell'abusivismo edilizio nonché prevenzione e
repressione delle alterazioni all'ambiente commesse in
violazione di norme statali e regionali;
h) pubblico soccorso e protezione civile in via
ordinaria e permanente su tutto il territorio nazionale:
controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe
attraverso il servizio Meteomont; soccorso aereo, soccorso
alpino, soccorso con unità cinofile, assistenza in montagna,
assistenza nelle aree boschive e nelle zone rurali;
i) prevenzione e repressione degli incendi
boschivi: raccolta di dati, studio, analisi e indagini
relative al fenomeno; concorso ordinario nella lotta attiva
contro gli incendi boschivi, sia con mezzi aerei sia con mezzi
terrestri funzionali allo svolgimento degli interventi aerei;
pronto intervento, direzione e coordinamento delle operazioni
di spegnimento;
l) controllo sull'osservanza della normativa
comunitaria in materia agro-forestale ed ambientale, della
normativa in materia di sicurezza alimentare, del consumatore
e di biosicurezza in genere;
m) applicazione delle normative di competenza
statale per l'importazione, l'esportazione ed il commercio di
materiale forestale di propagazione; controllo
sull'applicazione delle convenzioni internazionali in materia
ambientale, con particolare riferimento agli aspetti forestali
della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, resa esecutiva
con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e della Convenzione delle
Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione, fatta a
Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutiva con legge 4 giugno
1997, n. 170;
n) indirizzo e coordinamento in materia di
rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse
forestali; monitoraggio sullo stato fitosanitario delle
foreste; controlli sul livello di inquinamento degli
ecosistemi forestali; inventario forestale nazionale; gestione
del sistema informativo della montagna;
o) indirizzo e coordinamento della politica
forestale nazionale, tutela degli interessi forestali
nazionali in sede comunitaria ed internazionale;
p) reclutamento, addestramento, formazione,
aggiornamento, specializzazione, amministrazione e gestione
del proprio personale; gestione della scuola del Corpo;
amministrazione di uffici e di caserme; approvvigionamento e
manutenzione dei mezzi operativi e strumentali; cura del
vestiario, del casermaggio, dell'armamento e del benessere del
proprio personale; divulgazione delle attività istituzionali e
di educazione ambientale; relazioni esterne e rapporti con il
cittadino; promozione, sviluppo e supporto del centro
sportivo, della banda musicale, del fondo di previdenza,
assistenza e premi per il personale e della rivista ufficiale
del Corpo;
q) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi
dello Stato.
Art. 3.
(Organizzazione del Corpo forestale
dello Stato).
1. Nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e
forestali è istituita la Direzione generale del Corpo
forestale dello Stato che provvede:
a) al reclutamento, all'amministrazione e alla
direzione del personale del Corpo forestale dello Stato;
b) alla gestione dei servizi e delle strutture
operativi e di supporto delle attività affidate al Corpo
forestale dello Stato.
2. Alla Direzione generale del Corpo forestale dello Stato
è preposto un dirigente generale, proveniente dai ruoli del
Corpo forestale dello Stato, che prende la denominazione di
Capo del Corpo forestale dello Stato.
3. Il dirigente generale Capo del Corpo forestale dello
Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
4. L'individuazione degli uffici centrali e periferici,
delle relative attribuzioni, delle piante organiche,
l'organizzazione, la distribuzione dei posti di livello
dirigenziale e le relative funzioni, sono definite con le
modalità previste dall'articolo 7 comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni
parlamentari che esprimono il proprio parere entro un mese.
5. La scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla
formazione, all'addestramento, all'aggiornamento ed alla
specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta,
di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi
compreso quello dei corpi forestali regionali di cui
all'articolo 5 e degli enti ed associazioni operanti nel
settore dell'ambiente.
Art. 4.
(Personale).
1. A decorrere dal 1^ marzo 2002, le piante organiche del
personale appartenente al Corpo forestale dello Stato sono
aumentate di 3.262 unità così suddivise: 1.300 unità
aggiuntive al ruolo degli agenti ed assistenti, 900 unità
aggiuntive al ruolo dei sovrintendenti, 850 unità aggiuntive
al ruolo degli ispettori, 120 unità aggiuntive al ruolo dei
commissari forestali ovvero funzionari, 92 unità aggiuntive al
ruolo dei dirigenti, di cui 77 primi dirigenti e 15 dirigenti
superiori al fine di poter prevedere la dirigenza periferica
del Corpo forestale dello Stato anche a livello sub-regionale.
Sono di conseguenza modificate la tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, e successive modificazioni, e la tabella B allegata al
decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155.
2. Ai fini dell'immissione in ruolo del personale di cui
al comma 1, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato, per
gli anni 2002, 2003 e 2004, ad espletare le relative procedure
concorsuali anche in deroga alle autorizzazioni previste dalla
normativa vigente per il reclutamento ordinario del personale
statale.
Art. 5.
(Devoluzione alle regioni
in materia forestale).
1. Ferme restando le competenze statali del Corpo
forestale dello Stato, la sua denominazione, la sua natura
giuridica ed ordinamentale, la sua organizzazione centrale e
periferica e facendo salvo quanto previsto dalla legge 1^
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dal codice di
procedura penale e dalle relative norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, a decorrere dal 1^ gennaio 2002, le
regioni, per l'assolvimento delle loro competenze in materia
di foreste ed in particolare per i compiti di cui all'articolo
161 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono
istituire propri corpi tecnici con funzioni di polizia,
adottando autonomamente il relativo modello organizzativo, le
relative piante organiche e quanto necessario per il relativo
funzionamento. In sede di prima attuazione della presente
legge, le regioni possono avvalersi del proprio personale di
ruolo in servizio presso i rispettivi servizi forestali nonché
di quello statale trasferito ai sensi dei commi 7 e 8.
2. Le regioni che non intendono istituire propri corpi ai
sensi del comma 1, possono avvalersi della collaborazione del
Corpo forestale dello Stato attraverso specifiche convenzioni
sulla base di un accordo-quadro approvato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. L'accordo-quadro diviene operativo sulla base di
accordi bilaterali tra il Corpo forestale dello Stato e le
singole regioni in relazione alle esigenze di ciascuna di
queste.
4. E' istituito il Comitato per il coordinamento delle
attività dei corpi regionali con quelle del Corpo forestale
dello Stato nelle regioni che istituiscano propri corpi
tecnici. Per le regioni che intendano avvalersi del Corpo
forestale dello Stato il Comitato individua e coordina gli
ambiti operativi del Corpo stesso al fine di assicurare lo
svolgimento dei compiti tecnici sia per le amministrazioni
statali sia per le regioni.
5. Il Comitato di cui al comma 4 è composto dal Capo del
Corpo forestale dello Stato, che lo presiede, e da sei membri,
di cui uno in rappresentanza del Ministro delle politiche
agricole e forestali, uno designato dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, uno dal Ministro dell'interno e
tre designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio.
6. E' devoluta alle regioni la competenza sulle riserve
naturali statali gestite dalla ex Azienda di Stato per le
foreste demaniali, ad esclusione di quelle la cui gestione
rimane allo Stato, ai sensi dell'articolo 78 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
7. E' trasferito alle regioni il personale appartenente
alla dotazione organica della ex Azienda di Stato per le
foreste demaniali con la qualifica di operaio a tempo
indeterminato necessario allo svolgimento dei compiti di cui
al comma 6.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato
può transitare, a domanda, nei ruoli dei corpi regionali. Allo
stesso personale è garantito il trattamento giuridico ed
economico in godimento.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è disposto il trasferimento alle regioni dei
beni e del patrimonio di cui al comma 6 e delle relative
risorse finanziarie, ivi comprese quelle necessarie in
relazione al personale che transita in attuazione dei commi 7
e 8.
Art. 6.
(Disposizioni finali).
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, le parole: ", ivi compresi i beni e le
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del
Corpo forestale dello Stato" sono soppresse.
2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.