XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1659
Onorevoli Colleghi! - Venezia e la sua laguna,
considerate universalmente patrimonio dell'umanità, sembravano
per molti versi aver realizzato la definizione che Bacone dava
dell'arte: "ars est homo additus naturae".
Si trattava di un equilibrio tra intervento antropico e
natura che purtroppo, a cavallo tra '800 e '900, ma
soprattutto in modo gravissimo nel nostro secolo e in decenni
recenti, è stato rotto provocando una situazione di profondo
degrado e squilibrio.
La necessità dl interventi di risanamento e di
riequilibrio della laguna e di salvaguardia del patrimonio
storico e architettonico ha dato luogo all'emanazione di una
serie dileggi speciali, dal 1973 ad oggi, che, pur nella
permanente validità degli obiettivi indicati, non sono
riuscite a risolvere in maniera organica - sia per la loro
molteplicità sia per insufficienze e distorsioni
nell'attuazione delle priorità da esse indicate - i problemi
di Venezia e della sua laguna, per cui si rende oggi utile e
necessario un nuovo testo unico su Venezia. Occorre infatti
rendere finalmente operativa l'elaborazione e l'approvazione
di un quadro complesso e complessivo di interventi che
permettano davvero di recuperare il degrado della città, della
laguna e anche di un'entroterra molto più vasto che influenza
direttamente la laguna e che ricomprende il bacino
scolante.
Serve dunque un testo normativo che individui chiaramente
e in modo stabile non solo le finalità e le priorità, ma anche
le modalità e gli strumenti necessari allo Stato, alla regione
e agli enti locali, per intervenire in maniera integrata e
efficace per La salvaguardia di Venezia.
La presente proposta di legge fonda la sua impostazione
sulla convinzione che obiettivo primario e prioritario deve
essere la rimozione delle cause del degrado. Se tali cause non
verranno rimosse, anche interventi radicali e costosissimi,
come quelli previsti dal progetto relativo agli sbarramenti
mobili alle bocche di porto, non potranno essere esiti
soddisfacenti. Al contrario, la valutazione di quanto accaduto
in questi anni ha portato ad una riflessione profonda
sull'opportunità di questa opera di grande ingegneria perché
si è considerato che con interventi diffusi, quegli interventi
che le leggi speciali definiscono come prioritari e
preliminari, e con il rialzo delle parti più basse della città
si possono ottenere, a medio termine, risultati efficaci sia
sul versante del riequilibrio idraulico e morfologico e della
difesa delle acque alte, sia sul versante del disinquinamento;
contemporaneamente è possibile investire rilevanti risorse
nell'indispensabile opera di manutenzione della città, di
recupero architettonico e ambientale, di rivitalizzazione
socio economica. E ciò anche in coerenza con l'impostazione
sostenuta dal comune di Venezia che in questo senso ha
approvato all'unanimità l'ordine del giorno del 15 marzo
1995.
In sostanza, è necessario attuare l'insieme di interventi
diffusi e di rialzo delle parti basse della città in grado
anche di dare una soluzione a medio termine allo stesso
problema delle acque alte e nel contempo verificare
l'opportunità e la compatibilità del progetto di sbarramenti
mobili alle bocche di porto soggetto a valutazione di impatto
ambientale, e qualora questo progetto non sia sostenibile,
preparare, verificando anche le previsioni sull'effettivo
andamento delle conseguenze dell'effetto serra e dei
cambiamenti climatici sul livello marino e sulle acque alte,
progetti adeguati e sostenibili a medio e lungo termine.
In sostanza la salvaguardia di Venezia richiede un'azione
integrata e complessa per essere sostenibile ed efficace,
dotata di quella approfondita e fattiva prudenza e di
quell'inscindibile legame del presente con il passato e con il
futuro che caratterizza la migliore storia e cultura di
Venezia e che è rappresentata dall'allegoria delle "tre teste"
- di un giovane, di un uomo maturo, di un vecchio - scolpita
in alcuni palazzi della città e dipinta da Tiziano che vi
appose anche la folgorante scritta "ex praeterito praesens
prudenter ni si agit, futura actione deturpet". Un futuro
sostenibile per Venezia, Chioggia e la laguna deve
valorizzarne con l'intelligenza e i mezzi più avanzati la
specificità e l'unicità, contro ogni rozza modernizzazione
basata sulla omologazione con altre realtà urbane e
territoriali.
In quest'ottica l'articolo 1, che individua finalità e
obiettivi generali della legge, dopo aver riconfermato la
salvaguardia di Venezia e della sua laguna problema di
preminente interesse nazionale, indica gli interventi che
concretamente devono essere attuati. In primo luogo, si
sottolinea che l'obiettivo della salvaguardia fisica ed
ambientale della laguna di Venezia e dei centri abitati deve
essere raggiunto attraverso un piano di bacino e un programma
di interventi prioritari e preliminari finalizzati al
riequilibrio e al risanamento, che perseguano l'eliminazione o
la riduzione dell'inquinamento, dei fenomeni erosivi e delle
acque alte, riducendo i livelli e le ampiezze di marea. Ruolo
fondamentale per il raggiungimento di questi obiettivi è
svolto altresì dal piano generale degli interventi del sistema
lagunare veneziano, piano che deve essere sottoposto a
valutazione di impatto ambientale strategica come previsto
dalla direttiva n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2001, ossia una valutazione degli
effetti su un sistema.
Tra questi interventi, particolare rilevanza rivestono gli
interventi integrati per insulae, di innalzamento delle
parti più basse del centro storico e degli altri centri
abitati dell'estuario; il riequilibrio morfologico e la
riduzione a livello normale e con adeguato coefficente
d'attrito dei fondali profondamente erosi dalle correnti nelle
bocche di porto e nei canali di Malamocco, di San Niccolò e di
Chioggia; il risanamento delle acque della laguna e dei
relativi fondali e sedimenti inquinanti e del bacino
idrografico in essa sversante.
La presente proposta di legge è strutturata in maniera
tale da accompagnare l'indicazione degli obiettivi con una
dettagliata definizione delle competenze dei diversi enti
interessati in ordine all'attuazione dei medesimi. Sempre
all'articolo 1, si evidenzia l'importanza di una grande e
sistematica opera di manutenzione urbana della città, al cui
fine vengono indicate diverse soluzioni tra cui, in
particolare, interventi integrati per il risanamento igienico
ed edilizio della città di Venezia, come lo scavo e
smaltimento dei fanghi dei rii collegato al risanamento delle
fondazioni degli edifici e delle fondamenta dei canali, la
manutenzione, il restauro, la ristrutturazione, la nuova
edificazione l'acquisizione di immobili da destinare al
mantenimento e allo sviluppo delle attività
socio-economiche.
Altro fondamentale obiettivo è la rivitalizzazione
socio-economica dell'area veneziana al fine di assicurare il
mantenimento della residenza nel centro storico di Venezia,
invertendo la tendenza all'esodo della popolazione e al fine
di avviare una nuova fase dello sviluppo economico dell'area
veneziana. A tal fine si indica l'importanza di un complesso
di misure per incentivare la residenza nel centro storico
veneziano; incentivi e agevolazioni alle aziende pubbliche e
private eco-compatibili localizzate nel centro storico di
Venezia e nelle isole dell'estuario, per impedire il degrado
fisico della città e per garantirne la vitalità superando
anche il differenziale di costi dovuti alla particolare
configurazione urbana; contributi per il potenziamento del
sistema dei collegamenti tra Venezia insulare - potenzialmente
la città più moderna del mondo rispetto a una mobilità
sostenibile, come ebbe a definirla Le Corbusier - e la
terraferma con priorità alla mobilità su rotaia con le
connesse intermodalità con il trasporto acqueo nella città
insulare e con il trasporto su gomma nell'entroterra;
concessioni di contributi per la riconversione ecologica di
imprese o di sistemi di imprese; restauro, ristrutturazione,
riutilizzo, valorizzazione e gestione di immobili demaniali,
anche di carattere storico ed artistico, siti nei comuni di
Venezia di Chioggia, di Mira e di Cavallino; il restauro, al
ristrutturazione, il riutilizzo, la valorizzazione e la
gestione del partimonio storico, architettonico e vallivo
costituito da casoni lagunari in tutta la laguna di
Venezia.
Di seguito, sempre all'articolo 1, viene definito l'ambito
territoriale di applicazione degli interventi.
L'articolo 2 istituisce, ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183, il bacino speciale integrato della laguna di
Venezia comprendente la laguna stessa e il relativo bacino
scolante. Il relativo piano di riequilibrio idromorfologico e
di risanamento è approvato dal "Comitato istituzionale per la
salvaguardia di Venezia" istituito all'articolo 3 e indicato
come l'organo che deve guidare il processo di realizzazione
degli obiettivi indicati dalla proposta di legge.
Infatti, proprio al Comitato è demandata l'adozione e
l'approvazione del piano del bacino integrato (articolo 4),
l'approvazione del piano generale degli interventi del sistema
lagunare veneziano e dei relativi programmi di attuazione
(articolo 3) e l'approvazione dei programmi triennali e
annuali degli interventi di attuazione, nonché l'indirizzo, il
coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli
interventi e la fissazione dei termini perentori entro cui
ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze, con
possibilità di revoca o poteri sostitutivi in caso di
inadempienza.
Nella configurazione del Comitato di cui all'articolo 3,
si attribuisce un ruolo fondamentale alla regione e agli enti
locali e il Comitato stesso costituisce la sintesi tra i
poteri degli enti territoriali e quelli dello Stato,
coerentemente con una impostazione federalista.
In questo quadro, l'obbligo di trasmettere al Parlamento
una relazione annuale sullo stato di attuazione degli
interventi ha lo scopo di permettere alle competenti
Commissioni parlamentari di esprimere la propria valutazione e
gli eventuali indirizzi al Governo ai fini della
predisposizione dei disegni di legge finanziaria e di
bilancio.
Perché il Comitato possa svolgere la sua azione di
programmazione e controllo, si stabilisce che esso sia dotato
di un adeguato e qualificato supporto tecnico e a questo fine
viene istituito dall'articolo 4 l'ufficio di piano.
Questo ufficio opera presso il Magistrato alle acque, il
cui riordino, in base ai decreti legislativi attuativi della
legge 15 marzo 1997, n. 59, dovrà riconfigurarlo non più come
espressione di un solo Ministero, quello delle infrastrutture
e dei trasporti ma come un organo nuovo dotato delle
competenze richieste dalla specificità dell'ambiente di
Venezia e della laguna.
L'ufficio di piano è dotato di competenze tecniche di
sostegno all'attività del Comitato e, in particolare, ha lo
scopo di elaborare e aggiornare d'intesa con la regione il
piano di bacino, predisporre e aggiornare periodicamente il
programma degli interventi, fissare la tempistica di
attuazione degli interventi stessi.
Con l'articolo 5, il Magistrato alle acque di Venezia è
trasformato in amministrazione ad ordinamento autonomo, viene
cioè svincolato dalla direzione attuale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il Magistrato, in questo modo,
è trasformato in una struttura di supporto e di salvaguardia
di Venezia.
L'articolo 6 si pone l'obiettivo della riconversione
ecologica dell'economia veneziana.
E' già stato detto come i secoli dell'industrializzazione
ci abbiano consegnato un ambiente fortemente devastato e una
città fortemente sbilanciata verso la terraferma. Quel modello
di sviluppo, in tutti i casi, è ormai in crisi ed è ormai
improponibile. Per questo il tema non può essere quello degli
incentivi a singole imprese - cosa peraltro soggetta a
procedimento di infrazione da parte dell'Unione europea - ma
quello della riconversione ecologica dell'economia veneziana,
attraveso interventi destinati sia al territorio che a sistemi
di imprese. Tali incentivi naturalmente dovranno attivare
investimenti di imprese private.
Ulteriori incentivi potranno essere attivati per
contribuire ad abbattere i differenziali di costo dovuti al
sistema dei trasporti e alla particolare conformazione fisica
della città.
L'articolo 7 fissa le norme di attuazione, tra le quali va
dato il giusto risalto all'attuazione dell'abrogazione
stabilita dall'articolo 6-bis del decreto-legge 29 marzo
1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
maggio 1995, n. 206, della concessione unitaria, istituita in
base ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 29
novembre 1984, n. 798, in relazione alla quale si delega il
Governo a disciplinare, entro un anno, la conclusione dei
rapporti giuridici ed economici ancora in atto, e comunque
sorti anteriormente al 31 maggio 1995, con il
concessionario.
L'articolo 8 evidenzia l'importanza, ai fini
dell'attuazione degli obiettivi indicati dalla presente
proposta di legge, degli accordi di programma e della
conferenza di servizi.
All'articolo 9, recante disposizioni varie, si delega il
Governo ad emanare decreti legislativi secondo le finalità e
gli obiettivi di cui all'articolo 1, al fine di ottenere, tra
le altre, un'unica disciplina della circolazione acquea e del
traffico, nonché delle relative autorizzazioni, nell'ambito
della laguna di Venezia.
L'articolo 10 disciplina il finanziamento degli interventi
previsti dalla presente proposta di legge. Occorre
sottolineare che l'assoluta specificità delle città d'acqua di
Venezia e Chioggia, della laguna e dei comuni dell'ambito
lagunare, richiede un governo unitario dell'intera area
interessata. Uno specifico centro di governo integrato di
tutta l'area metropolitana veneziana è infatti fondamentale
per raggiungere gli obiettivi della programmazione relativa a
quest'ambito e della predisposizione degli strumenti necessari
alla salvaguardia di Venezia; e ancora, per impostare e
coordinare interventi che coinvolgano tutti gli enti locali
legati dal complesso sistema di relazioni ambientali,
urbanistiche e territoriali, economiche, sociali e culturali,
che caratterizzano l'area veneziana.
A tale fine è indispensabile la realizzazione della città
metropolitana.