XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1659
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e obiettivi).
1. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è
questione di preminente interesse nazionale.
2. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente
paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di
Venezia e della sua laguna, ne ricostruisce e tutela
l'equilibrio idraulico, fisico e morfologico, ne risana e
preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle
acque rimuovendo le cause e invertendo i processi in atto di
dissesto idraulico fisico e morfologico e di degrado biologico
e chimico e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro
dei principi dello sviluppo sostenibile, dell'Agenda 21 di
azioni per lo sviluppo sostenibile del mondo, definita dalla
Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo
tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno del 1992, e nel quadro
dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della
regione.
3. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 2
concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo
Stato, la regione e gli enti locali.
4. La salvaguardia fisica ed ambientale della laguna di
Venezia e dei centri abitati, da attivare attraverso il piano
di bacino e il programma di interventi finalizzati al
riequilibrio e al risanamento di cui agli articoli 2 e 3,
nonché mediante il piano generale degli interventi del sistema
lagunare veneziano, da sottoporre a valutazione di impatto
ambientale strategica, di cui alla direttiva 2001/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ha
come obiettivi principali l'eliminazione o la riduzione dei
fenomeni erosivi, delle acque alte, riducendo i livelli e le
ampiezze di marea e dell'inquinamento in particolare
attraverso i seguenti interventi prioritari e preliminari:
a) interventi integrati per insulae di
innalzamento delle parti più basse del centro storico e degli
altri centri abitati dell'estuario, da attuare in connessione
con la manutenzione urbana di cui al comma 9;
b) riduzione a livello normale, relativo
all'equilibrio precedente agli scavi che hanno innescato i
processi erosivi ancora in atto, dei fondali profondamente
erosi dalle correnti nelle bocche di porto nonché nei canali
di Malamocco, di San Niccolò e di Chioggia, assicurando la
funzionalità dei canali di accesso alla portualità
lagunare;
c) adeguamento, anche sperimentale, della
configurazione dei moli ai fini di riequilibrio idraulico e
fisico;
d) apertura delle valli da pesca all'espansione di
marea, manutenzione della rete dei canali periferici del
bacino lagunare;
e) consolidamento delle difese a mare,
rafforzamento dei marginamenti urbani, ripascimento dei
litorali in particolare attraverso opere nei bacini fluviali
in grado di ripristinare l'afflusso di sedimenti a mare;
f) interventi diffusi di innesco del ripristino
morfologico dell'ecosistema lagunare;
g) progressiva estromissione del trasporto di
prodotti petroliferi e derivati dalla laguna;
h) risanamento delle acque della laguna, dei
relativi fondali, sedimenti inquinati e del bacino idrografico
immediatamente sversante;
i) prevenzione dell'inquinamento atmosferico,
acustico e idrico proveniente dalle zone produttive e bonifica
dei siti industriali più degradati e messa in sicurezza
dell'ambiente lagunare dagli effetti dell'inquinamento
prodotto dai siti inquinati;
l) regolamentazione della navigazione in laguna
anche in deroga alle competenze e alle normative vigenti, per
ridurre il moto ondoso e l'inquinamento attraverso la
regolamentazione della velocità delle imbarcazioni, della
potenza e del tipo dei motori, del tipo di combustibili, della
forma degli scafi;
m) opere di regolazione dei livelli di marea alle
bocche di porto.
5. Il programma degli interventi dovrà comunque
prevedere:
a) interventi di approvvigionamento idrico;
b) istituzione del parco della laguna di
Venezia.
6. L'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere
a), b), c) ed l) del comma 4 è di competenza del
comune di Venezia; l'attuazione degli obiettivi di cui alle
lettere d), e), f), g) ed m) del comma 4 è di
competenza dello Stato. L'attuazione degli obiettivi previsti
alla lettera h) del comma 4 e alla lettera a) del
comma 5 è di competenza della regione Veneto. L'esecuzione
degli interventi previsti alla lettera i) del comma 4 è
di competenza della provincia di Venezia, del comune di
Venezia e degli altri comuni della conterminazione lagunare.
In relazione all'obiettivo di cui alla lettera e) del
comma 4, l'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico, nei piani
di bacino, nei piani stralcio e in ogni progetto e intervento,
deve garantire il ripristino della portata dei sedimenti,
interrotta dalle numerose opere che hanno alterato il regime
fluviale.
7. All'attuazione della lettera b) del comma 5, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede
con proprio decreto.
8. La valutazione dell'opportunità degli interventi di
regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto di cui
alla lettera m) del comma 4 nel rispetto delle
caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e
gradualità, è subordinata alla verifica e alla valutazione, da
parte del Comitato di cui all'articolo 3, dei risultati
ottenuti con la realizzazione delle opere prioritarie e
preliminari di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed
i) del comma 4, alla risultanza della valutazione di
impatto ambientale del progetto e delle alternative possibili,
all'adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere
h) del comma 4 e a) del comma 5, alla preventiva
verifica di un piano economico di disponibilità finanziaria
temporalizzata, atti a garantire l'esecuzione degli interventi
prioritari e preliminari e di tutti gli altri interventi
previsti dal piano di bacino e dal programma degli interventi,
nonché all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei
comuni di Venezia e di Chioggia ovvero della città
metropolitana, quando costituita.
9. La manutenzione urbana della città, considerate le
particolari condizioni fisiche e strutturali della città
d'acqua, si attua attraverso un complesso di interventi
quali:
a) interventi integrati per il risanamento
igienico ed edilizio della città di Venezia, quali in
particolare scavo e smaltimento dei fanghi dei rii,
sistemazione di ponti e fondamenta, opere di sistemazione
della rete fognaria esistente con la messa a norma degli
scarichi, sistemazione e razionalizzazione dei sottoservizi a
rete, consolidamento statico degli edifici pubblici e privati
prospicienti i rii, opere di innalzamento delle pavimentazioni
delle insulae;
b) la manutenzione, il restauro, la
ristrutturazione, la nuova edificazione e l'acquisizione di
immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo delle
caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani
lagunari, ovvero interventi sul patrimonio edilizio di enti
pubblici o di interesse pubblico: università, aziende
sanitarie locali, ex istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza, fondazioni, enti religiosi previa convenzione
con il comune di Venezia;
c) la predisposizione di un piano di sicurezza
antincendio, considerata la particolare struttura urbana ed
edilizia di Venezia e Chioggia;
d) i provvedimenti per ridurre il moto ondoso nei
canali e rii navigabili e per ridurre l'inquinamento dei
motori e dei combustibili;
e) il restauro e la ristrutturazione di edifici
demaniali di carattere storico e artistico destinati all'uso
pubblico.
10. L'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere
a), c) e d) del comma 9 è di competenza del comune
di Venezia; l'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera
e) del comma 9 è di competenza dello Stato.
11. La rivitalizzazione socio-economica dell'area
veneziana, al fine di assicurare il mantenimento della
residenza nel centro storico di Venezia, invertendo la
tendenza all'esodo della popolazione, e di avviare una nuova
fase dello sviluppo economico dell'area veneziana si realizza
attraverso:
a) misure per incentivare la residenza nel centro
storico veneziano, consistenti in contributi per il restauro
del patrimonio immobiliare privato e per l'acquisto della
prima casa, integrazione del canone di locazione per i redditi
più bassi, la facoltà di esercitare il diritto di prelazione
da parte del comune di Venezia nel trasferimento di immobili
ad uso residenziale, modalità di recupero delle unità
immobiliari non utilizzate o utilizzabili a seguito di opere
di restauro;
b) contributi per l'acquisizione di aree site nel
comune di Venezia da destinare ad insediamenti produttivi e
per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse ed
eventuali bonifiche;
c) incentivi e agevolazioni alle aziende pubbliche
e private ecocompatibili localizzate nel centro storico di
Venezia e nelle isole dell'estuario per recuperare il
differenziale di costi dovuti alla particolare configurazione
urbana della città;
d) contributi per la realizzazione di
infrastrutture necessarie allo sviluppo delle attività
portuali ed intermodali dell'area veneziana;
e) contributi per il potenziamento del sistema dei
collegamenti tra Venezia insulare e la terraferma con priorità
alla mobilità su rotaia con le connesse intermodalità con il
trasporto acqueo nella città insulare e con il trasporto su
gomma nell'entroterra;
f) incentivi per lo sviluppo di attività
economiche di acquacoltura e per la pesca in laguna e di
produzioni agricole nelle isole;
g) incentivi per l'insediamento di attività ad
alto contenuto tecnologico ed ecocompatibili;
h) concessione di contributi per la riconversione
ecologica di imprese o di sistemi di imprese;
i) restauro, ristrutturazione, riutilizzo
valorizzazione e gestione di immobili demaniali, anche di
carattere storico ed artistico, siti nei comuni di Venezia
Chioggia, Mira e Cavallino;
l) restauro, ristrutturazione, riutilizzo,
valorizzazione e gestione del patrimonio storico,
architettonico e vallivo costituito dai casoni lagunari in
tutta la laguna di Venezia.
12. L'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera
d) del comma 11 è di competenza dello Stato in accordo
con l'Autorità portuale di Venezia e con l'Azienda speciale
per il porto di Chioggia. L'attuazione degli obiettivi
previsti alle lettere a), b), c), e) e g) del
comma 10 è di competenza del comune di Venezia.
13. L'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera
f) del comma 11 è di competenza della provincia di
Venezia o della città metropolitana in accordo con i comuni di
Venezia e Chioggia; l'attuazione degli obiettivi di cui alle
lettere h), i) e l) del comma 11 compete ai comuni
interessati.
14. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi
di cui al comma 2, è quello rappresentato dai comuni della
conterminazione lagunare comprendente: Venezia, Chioggia,
Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo,
Musile di Piave.
15. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi
di cui al comma 4, lettere f) e h), è quello
rappresentato dal bacino idrografico immediatamente sversante
in laguna.
16. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi
di cui al comma 9, e al comma 11, lettere a), c), ed
e) è quello delimitato dalla conterminazione lagunare;
quello di cui al comma 4, lettere b), d) e f), è
esteso all'intero comune di Venezia.
17. Per gli interventi di competenza del comune di
Chioggia, gli stanziamenti annui sono decisi dal Comitato di
cui all'articolo 3, in base ai programmi predisposti
dall'ufficio di piano in accordo con il comune di Chioggia, e
comunque per un valore non inferiore al 15 per cento
dell'intero finanziamento previsto per gli interventi di cui
al comma 9.
Art. 2.
(Bacino speciale integrato
della laguna di Venezia).
1. E' istituito ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.
183, e successive modificazioni, il bacino speciale integrato
della laguna di Venezia comprendente la laguna stessa e il
relativo bacino scolante.
2. Il Comitato di cui all'articolo 3 individua la
perimetrazione del bacino, avvalendosi dell'ufficio di piano
di cui all'articolo 4, e approva il relativo piano di
riequilibrio idromorfologico e di risanamento.
3. Il piano di bacino è elaborato dall'ufficio di piano di
cui all'articolo 4, in collaborazione con la regione.
Art. 3.
(Comitato istituzionale
per la salvaguardia di Venezia).
1. E' istituito un Comitato istituzionale per la
salvaguardia di Venezia, di seguito denominato "Comitato",
costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo
presiede, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, dal Ministro per i beni e le attività culturali,
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal
presidente e da un altro rappresentante della giunta regionale
del Veneto, dal presidente della provincia di Venezia ovvero
dal sindaco della città metropolitana una volta costituita e
dai sindaci dei comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino e Mira.
Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a
presiedere il Comitato il sindaco di Venezia ovvero il sindaco
della città metropolitana una volta costituita.
2. Segretario del Comitato è il presidente del Magistrato
alle acque di Venezia, che assicura, altresì, attraverso
l'ufficio di piano previsto dall'articolo 4, la funzione di
segreteria del Comitato stesso.
3. Al Comitato sono demandate l'approvazione del piano
generale degli interventi del sistema lagunare veneziano e dei
relativi programmi di attuazione, l'adozione e l'approvazione
del piano del bacino integrato e l'approvazione dei programmi
triennali e annuali degli interventi di attuazione secondo le
modalità di cui agli articoli 2 e 4, l'indirizzo, il
coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli
interventi, nonché la fissazione dei termini perentori entro
cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze, con
possibilità di revoca o poteri sostitutivi in caso di
inadempienza.
4. Il Comitato trasmette annualmente al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione degli interventi, sugli
eventuali ritardi o difficoltà e sulle misure da adottare per
superarli, affinché le competenti Commissioni possano
esaminarla e formulare eventuali indirizzi al Governo ai fini
della presentazione dei disegni di legge finanziaria e di
bilancio.
5. Il Comitato adotta un regolamento per il suo
funzionamento.
Art. 4.
(Piano di bacino e
programma degli interventi).
1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti
dall'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Comitato adotta il piano di
bacino, da aggiornare ogni cinque anni, secondo le modalità di
cui all'articolo 2, approva il primo programma triennale e
annuale degli interventi ad esso coerente e provvede alla
ripartizione per priorità e per settori delle risorse
disponibili.
2. Il piano di bacino adottato è pubblicato il giorno
stesso nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto, nonché
nell'albo pretorio dei comuni indicati all'articolo 1, comma
13. Entro due mesi dalla data della pubblicazione, chiunque
può presentare osservazioni al piano che è successivamente
approvato in via definitiva.
3. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato
approva gli indirizzi generali per la redazione del piano di
bacino e del programma degli interventi, nonché il primo
programma annuale degli interventi e provvede alla relativa
ripartizione delle risorse.
4. E' istituito presso il Magistrato alle acque di Venezia
l'ufficio di piano che ha lo scopo di:
a) predisporre e aggiornare il piano di bacino
secondo le modalità di cui all'articolo 2;
b) predisporre e aggiornare periodicamente il
programma degli interventi;
c) fissare i tempi di attuazione degli interventi
in rapporto alle priorità decise dal Comitato, sulla base di
programmi triennali di attuazione;
d) porre in essere studi, ricerche e
sperimentazioni riguardanti le opere necessarie alla
salvaguardia di Venezia e della sua laguna nonché, nei casi in
cui il Comitato lo ritenga necessario, progettare parte delle
opere individuate dal programma degli interventi;
e) provvedere alla raccolta e all'elaborazione dei
dati e alla loro divulgazione al pubblico.
5. La pianta organica dell'ufficio di piano è definita dal
Comitato. Il relativo personale è reclutato attraverso
appositi concorsi o il comando di personale qualificato
proveniente dagli enti locali e da altri enti pubblici, nonché
mediante il conferimento di incarichi di esperti anche esterni
alla pubblica amministrazione. La composizione dell'ufficio
dovrà comunque assicurare la presenza delle competenze
disciplinari necessarie all'espletamento dei compiti definiti
dalla presente legge; in ogni caso dovranno essere
rappresentate le competenze pianificatorie, programmatorie,
geomorfologiche e sedimentologiche, idrauliche, ecologiche,
biologiche, botaniche, paesaggistiche, chimiche, tecnologiche,
giuridiche e amministrative. A tale fine, sono in particolare
trasferiti all'ufficio di piano il personale del Magistrato
alle acque già addetto alla gestione delle leggi speciali per
Venezia, il sistema informativo predisposto per i dati e le
elaborazioni sulla salvaguardia di Venezia e della laguna,
nonché il personale e le attrezzature del sistema di
coordinamento e di controllo del Ministero dell'ambiente di
cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n.
360, e successive modificazioni.
6. L'ufficio di piano è diretto da un dirigente di
comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente
legge, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri
d'intesa con il sindaco di Venezia e con il presidente della
regione Veneto.
7. Per la costituzione ed il funzionamento dell'ufficio di
piano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Art. 5.
(Riordino del Magistrato alle acque di Venezia).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante norme per il riordino del Magistrato alle
acque di Venezia, istituito con la legge 5 maggio 1907,n. 257,
e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) trasformazione del Magistrato delle acque di
Venezia in amministrazione ad ordinamento autonomo con
funzioni strumentali a quelle dello Stato, avente personalità
giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa,
amministrativa, contabile e finanziara e sottoposta alle
direttive e alla vigilanza del Comitato;
b) attribuzione al Magistrato delle acque di
Venezia in via esclusiva di tutte le funzioni in materia di
salvaguardia di Venezia e della laguna riservate alle
amministrazioni dello Stato, non attribuite ai sensi della
legislazione vigente, e della funzione di organo tecnico di
assistenza all'ufficio di piano di cui all'articolo 4, comma
4.
Art. 6.
(Riconversione ecologica dell'economia veneziana).
1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo
1, comma 11, di favorire la riconversione ecologica
dell'economia veneziana e di contribuire al raggiungimento
degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto, alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo ai
sensi della legge 1^ giugno 2002, n. 120 e dalle direttive
comunitarie in materia, è previsto il finanziamento di
progetti e di opere, compresi quelli di iniziativa privata,
tesi a ridurre o ad azzerare l'impatto delle emissioni dei
fattori inquinanti dell'acqua, dell'aria e del suolo
sull'ambiente lagunare, nonché a sperimentare produzioni a
basso impatto ambientale.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è, altresì,
prevista l'erogazione di finanziamenti da parte dei comuni di
Venezia, di Chioggia e di Cavallino, per un periodo non
superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, finalizzati alla realizzazione di progetti e
di opere, anche di iniziativa di soggetti di diritto privato,
destinati all'implementazione o all'ammodernamento delle
infrastrutture tecnologiche, produttive e di trasporto nel
territorio veneziano.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio
decreto, le relative norme di attuazione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prevedono in particolare, il loro raccordo con le disposizioni
vigenti in materia di incentivi e di agevolazioni alle
attività produttive in conformità alle norme previste
dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle
imprese.
Art. 7.
(Disposizioni di attuazione).
1. Per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo
6-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n.
206, che ha abrogato la concessione unitaria, istituita in
base ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 29
novembre 1984, n. 798, il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo per la definizione dei rapporti
giuridici ed economici ancora in atto con il concessionario, e
comunque sorti anteriormente al 31 maggio 1995.
2. Per il perseguimento degli obiettivi previsti
all'articolo 1, comma 4, lettere h) e i), il
Governo su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il parere della regione Veneto, della
provincia di Venezia e del comune di Venezia, provvede, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, al riordino della disciplina regolamentare vigente in
materia, adeguandola alla legislazione vigente; fino alla data
di entrata in vigore del predetto regolamento restano in
vigore le norme contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, e successive
modificazioni, nonché le ordinanze e i decreti in vigore.
3. Per il perseguimento degli obiettivi previsti
all'articolo 1, comma 4, lettere c) e g), il
Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio
decreto, in conformità con la normativa comunitaria sugli
incentivi per le piccole e medie imprese.
4. Il progetto integrato ridefinito dall'accordo di
programma del 3 agosto 1993, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 5 febbraio 1992, n. 139, e il programma degli interventi
integrati per il risanamento igienico edilizio della città di
Venezia, sono parte integrante del programma degli interventi
di cui all'articolo 4 della presente legge.
5. Il progetto per la valutazione e la gestione della
sicurezza antincendio a Venezia, metodo griglie degli schemi
di utilizzazione - programma Prometeo, predisposto dalla
commissione nominata dal Ministero dell'interno e il piano per
la rete idrica antincendio del comune di Venezia sono parte
integrante del programma degli interventi di cui all'articolo
4.
Art. 8.
(Accordi di programma
e conferenza dei servizi).
1. Qualora il programma degli interventi richieda per la
sua attuazione l'azione integrata e coordinata di
amministrazioni, enti pubblici o comunque di due o più tra i
soggetti predetti, il presidente del Comitato, su richiesta di
uno dei suoi componenti, individua il soggetto che, in base
alla competenza primaria o prevalente sugli interventi,
promuove la conclusione di accordi di programma. L'accordo di
programma assicura il coordinamento delle azioni e ne
determina i tempi, le modalità di funzionamento e ogni altro
adempimento connesso.
2. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il
soggetto promotore può richiedere al presidente del Comitato,
di sottoporre l'ipotesi di accordo al Comitato stesso, per
l'approvazione definitiva.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le norme concernenti gli accordi di programma di cui
all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
4. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
presente legge, i soggetti competenti alla realizzazione degli
interventi trasmettono i progetti preliminari ai componenti
del Comitato ed agli altri enti competenti a rilasciare
pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla osta
previsti da leggi statali e regionali.
5. Il soggetto competente alla realizzazione
dell'intervento convoca una conferenza di servizi cui
partecipano tutti i soggetti interessati. La conferenza valuta
i progetti nel rispetto delle normative vigenti e si esprime
su di essi entro due mesi dalla convocazione.
6. L'approvazione del progetto definitivo, assunta
all'unanimità in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, sostituisce ad ogni effetto gli atti
d'intesa, i pareri, le approvazioni, i nulla osta previsti
dalle leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti
partecipanti.
Art. 9.
(Delega al Governo e disposizioni varie).
1. I comuni della conterminazione lagunare che abbiano già
adeguato la strumentazione urbanistica comunale al piano di
area della laguna e dell'area veneta (PALAV), possono
informare la propria strumentazione urbanistica in conformità
alla legislazione urbanistica ordinaria nazionale e regionale.
Sino al completamento di tale adeguamento al PALAV da parte
dei comuni, resta in funzione la commissione per la
salvaguardia di Venezia.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi nel rispetto delle finalità e degli
obiettivi di cui all'articolo 1 aventi ad oggetto:
a) l'emanazione di un'unica disciplina della
circolazione sull'acqua e del traffico, nonché delle relative
autorizzazioni, nell'ambito della laguna di Venezia, in base
ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) disciplinare ogni tipo di traffico con
l'individuazione dei traffici marittimi e portuali che ne
rimangono esclusi;
2) sottoporre alla navigazione interna ogni tipo di
trasporto locale;
3) riservare ai comuni di Venezia e Chioggia la
regolamentazione della circolazione nei rii e canali a
traffico esclusivamente urbano, secondo le rispettive
competenze;
4) individuare un sistema di procedura informatica per
la registrazione unica di tutti i mezzi adibiti alla
navigazione nella laguna di Venezia, nonché un sistema di
individuazione e rilevamento degli stessi, al fine di
garantire il controllo e la sicurezza della navigazione;
5) disciplinare le materie inerenti requisiti, titoli
professionali e patenti necessari per l'esercizio dei servizi
di linea e non di linea e in generale per la conduzione dei
mezzi;
6) definire norme concernenti la determinazione e le
caratteristiche dei natanti e degli organi di propulsione
meccanica degli stessi, al fine di limitare il moto ondoso e
le emanazioni inquinanti;
7) individuare le infrazioni e le sanzioni, nonché
l'attribuzione a tutti gli organi di polizia della vigilanza
nell'intero ambito lagunare;
8) definire una disciplina transitoria, in ordine ai
titoli amministrativi e professionali per coloro che alla data
del 1^ gennaio 1997 esercitavano legittimamente servizi di
trasporto pubblico di linea e non di linea di persone o cose
nelle acque dell'ambito lagunare;
9) disciplinare le attività di pesca nella laguna;
b) la sospensione ed il rilascio di immobili ad
uso abitazione e la deroga alla normativa della regione Veneto
relativa all'edilizia residenziale pubblica sugli alloggi
finanziati con la legislazione speciale per Venezia;
c) la cessione demaniale di immobili e di aree
ubicate all'interno della conterminazione lagunare e la
possibilità che il comune di Venezia eserciti il diritto di
prelazione sulle aree dismesse di Porto Marghera.
Art. 10.
(Finanziamento).
1. All'onere derivante dall'attuazione dei programmi di
intervento di cui alla presente legge si provvede mediante
utilizzo degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali
di base 3.2.1.40 "Interventi per Venezia" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e 2.2.1.4 "Interventi per Venezia"
dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Gli enti competenti sono autorizzati a contrarre mutui
con istituti di credito o con istituzioni finanziarie
comunitarie, con oneri di ammortamento per capitali ed
interessi a carico dello Stato, a valere sulle risorse di cui
al comma 1.
Art. 11.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) la legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive
modificazioni;
b) la legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive
modificazioni;
c) la legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive
modificazioni;
d) la legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive
modificazioni;
e) il decreto legislativo 13 gennaio 1994, n.
62;
f) il decreto legge 29 marzo 1995, n. 96,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n.
206.