XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1658




        Onorevoli Colleghi! - La conoscenza pratica di quel particolarissimo mondo che è l'ambiente dei cavatori, raccoglitori, distributori e commercializzatori di tartufi, ha ispirato la presentazione di questa stringata ma incisiva proposta di legge, la quale punta a raccogliere, per quanto possibile e giustificato, le diffuse istanze degli operatori del settore, delle loro associazioni, ma anche di coloro che devono sovrintendere alla disciplina ed al controllo, anche da un punto di vista fiscale.
        Nessuno ignora che attualmente la maggior parte delle attività e delle fasi attraverso cui il tartufo giunge alla commercializzazione finisce sostanzialmente nelle nebbie di una totale evasione fiscale. Un contesto che premia gli operatori più spregiudicati e penalizza fortemente coloro che pur vorrebbero lavorare serenamente, facendo fronte ai propri obblighi, ma non ignorando le condizioni oggettive, conseguenti ad una prassi e ad una tradizione innegabili e a tutt'oggi non modificabili, in cui le attività di cava, di raccolta, di trattamento e di rivendita del tubero si svolgono.
        Ferme restando le condizioni normative, contabili e fiscali, nelle quali operano i cavatori professionisti o esercenti la cavatura nell'esercizio di azienda, è un dato di fatto che la grande maggioranza dei cavatori e rifornitori dei commercianti appartiene alla variegata gamma dei dilettanti, degli occasionali, dei dopolavoristi. Questi non hanno nessuna intenzione né, a conti fatti, interesse a diventare ufficialmente soggetti fiscali, quale che sia il volume del prodotto raccolto; e rifiutano sistematicamente l'emissione di fatture, preferendo altrimenti abbandonare l'attività oppure entrare in contatto con incettatori e commercianti disinvolti, che veicolano il percorso acquisti-vendite in procedure non corrette o comunque di ripiego. Ne nascono tensioni, incertezze, concorrenze sleali, espedienti, con turbativa del mercato, mancato gettito fiscale, rischio di sanzioni o incriminazioni, quando non addirittura fenomeni di malcostume sul piano dei rapporti commerciali e dell'esercizio dei poteri di controllo.
        Non sarà dunque la soluzione ottima dal punto di vista astrattamente concettuale, ma è l'unica ispirata a realismo e concretezza di obbiettivi - volta cioè a consentire la prosecuzione di questo non trascurabile settore di attività, introducendovi al contempo elementi di potenzialità contributiva compatibili con la certezza dei rapporti e una certa moralizzazione della concorrenza - quella di stabilire che sia obbligo del commerciante l'emissione di "autofattura", in tutto rispondente ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza peraltro l'indicazione del cedente. Consegue a tale obbligo la necessità per il commerciante di farsi carico in proprio del versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché di versare un collegato importo a titolo di imposta diretta sul reddito, che, sulla base di studi estremamente attendibili, si ritiene congruo parametrare intorno al 5 per cento dell'imponibile complessivo IVA, determinata tale percentuale in via forfettaria.
        Non v'è chi non veda come in tale guisa si recupererebbe alla emersione fiscale un grandissimo numero di operazioni, creando però una omogeneità e tranquillità di trattamento e di controllo, agevolate dalla istituzione di un registro quotidiano che rispecchi gli acquisti di tartufi, i cui dati verranno messi a confronto con le operazioni di vendita e di cessione, con le consistenze di magazzino e con ogni altro elemento comunemente considerato.
        Peraltro si ritiene razionale e congruo reintrodurre il tartufo tra i generi agricoli elencati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con conseguente riconduzione dell'IVA gravante all'aliquota del 4 per cento, poiché il prodotto è certamente pregiato e commerciato a prezzi molto cospicui, ma ciò non toglie che di prodotto prettamente agricolo si tratti, la cui insorgenza, perpetuazione e raccolta costituiscono un ciclo non fortuito, ma il risultato di una sistematica e delicata coltivazione e cura, anche riguardante l'habitat e le condizioni.
        Con l'adozione della particolare normativa proposta, la nostra legislazione si renderebbe omogenea o equipollente a quelle di vari altri Paesi europei, che attualmente si giovano di condizioni più concorrenziali nel settore. E' appena il caso di sottolineare, in conclusione, che, ferma restando l'urgenza di questo intervento legislativo, saranno ben accolti tutti i contributi finalizzati a migliorare il testo, anche perché lo stesso innegabilmente punta a strutturarsi sulla non comune specificità del settore stesso.
        L'articolato è composto di soli tre articoli, il primo dei quali reinclude il tartufo nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972, concernente l'IVA sui prodotti agricoli.
        L'articolo 2 stabilisce il sistema di autofatturazione dei commercianti ed i loro obblighi di versamento, quanto all'IVA e quanto all'imposizione diretta.
        L'articolo 3 prevede l'istituzione e la tenuta del registro quotidiano dell'introitazione della merce, con le relative indicazioni.
        La proposta di legge non affronta, di proposito, vari altri, rilevanti aspetti problematici dell'attività di cavatura e distribuzione dei tartufi, perché essi - con il necessario approfondimento - rallenterebbero la soluzione del problema urgente che in questa sede si vuole affrontare, mentre potranno trovare adeguata sistemazione in diverse e separate proposte di legge.




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