XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1658
Onorevoli Colleghi! - La conoscenza pratica di quel
particolarissimo mondo che è l'ambiente dei cavatori,
raccoglitori, distributori e commercializzatori di tartufi, ha
ispirato la presentazione di questa stringata ma incisiva
proposta di legge, la quale punta a raccogliere, per quanto
possibile e giustificato, le diffuse istanze degli operatori
del settore, delle loro associazioni, ma anche di coloro che
devono sovrintendere alla disciplina ed al controllo, anche da
un punto di vista fiscale.
Nessuno ignora che attualmente la maggior parte delle
attività e delle fasi attraverso cui il tartufo giunge alla
commercializzazione finisce sostanzialmente nelle nebbie di
una totale evasione fiscale. Un contesto che premia gli
operatori più spregiudicati e penalizza fortemente coloro che
pur vorrebbero lavorare serenamente, facendo fronte ai propri
obblighi, ma non ignorando le condizioni oggettive,
conseguenti ad una prassi e ad una tradizione innegabili e a
tutt'oggi non modificabili, in cui le attività di cava, di
raccolta, di trattamento e di rivendita del tubero si
svolgono.
Ferme restando le condizioni normative, contabili e
fiscali, nelle quali operano i cavatori professionisti o
esercenti la cavatura nell'esercizio di azienda, è un dato di
fatto che la grande maggioranza dei cavatori e rifornitori dei
commercianti appartiene alla variegata gamma dei dilettanti,
degli occasionali, dei dopolavoristi. Questi non hanno nessuna
intenzione né, a conti fatti, interesse a diventare
ufficialmente soggetti fiscali, quale che sia il volume del
prodotto raccolto; e rifiutano sistematicamente l'emissione di
fatture, preferendo altrimenti abbandonare l'attività oppure
entrare in contatto con incettatori e commercianti disinvolti,
che veicolano il percorso acquisti-vendite in procedure non
corrette o comunque di ripiego. Ne nascono tensioni,
incertezze, concorrenze sleali, espedienti, con turbativa del
mercato, mancato gettito fiscale, rischio di sanzioni o
incriminazioni, quando non addirittura fenomeni di malcostume
sul piano dei rapporti commerciali e dell'esercizio dei poteri
di controllo.
Non sarà dunque la soluzione ottima dal punto di vista
astrattamente concettuale, ma è l'unica ispirata a realismo e
concretezza di obbiettivi - volta cioè a consentire la
prosecuzione di questo non trascurabile settore di attività,
introducendovi al contempo elementi di potenzialità
contributiva compatibili con la certezza dei rapporti e una
certa moralizzazione della concorrenza - quella di stabilire
che sia obbligo del commerciante l'emissione di "autofattura",
in tutto rispondente ai requisiti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza peraltro
l'indicazione del cedente. Consegue a tale obbligo la
necessità per il commerciante di farsi carico in proprio del
versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché di
versare un collegato importo a titolo di imposta diretta sul
reddito, che, sulla base di studi estremamente attendibili, si
ritiene congruo parametrare intorno al 5 per cento
dell'imponibile complessivo IVA, determinata tale percentuale
in via forfettaria.
Non v'è chi non veda come in tale guisa si recupererebbe
alla emersione fiscale un grandissimo numero di operazioni,
creando però una omogeneità e tranquillità di trattamento e di
controllo, agevolate dalla istituzione di un registro
quotidiano che rispecchi gli acquisti di tartufi, i cui dati
verranno messi a confronto con le operazioni di vendita e di
cessione, con le consistenze di magazzino e con ogni altro
elemento comunemente considerato.
Peraltro si ritiene razionale e congruo reintrodurre il
tartufo tra i generi agricoli elencati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, con conseguente riconduzione dell'IVA gravante
all'aliquota del 4 per cento, poiché il prodotto è certamente
pregiato e commerciato a prezzi molto cospicui, ma ciò non
toglie che di prodotto prettamente agricolo si tratti, la cui
insorgenza, perpetuazione e raccolta costituiscono un ciclo
non fortuito, ma il risultato di una sistematica e delicata
coltivazione e cura, anche riguardante l'habitat e le
condizioni.
Con l'adozione della particolare normativa proposta, la
nostra legislazione si renderebbe omogenea o equipollente a
quelle di vari altri Paesi europei, che attualmente si giovano
di condizioni più concorrenziali nel settore. E' appena il
caso di sottolineare, in conclusione, che, ferma restando
l'urgenza di questo intervento legislativo, saranno ben
accolti tutti i contributi finalizzati a migliorare il testo,
anche perché lo stesso innegabilmente punta a strutturarsi
sulla non comune specificità del settore stesso.
L'articolato è composto di soli tre articoli, il primo dei
quali reinclude il tartufo nella tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972, concernente
l'IVA sui prodotti agricoli.
L'articolo 2 stabilisce il sistema di autofatturazione dei
commercianti ed i loro obblighi di versamento, quanto all'IVA
e quanto all'imposizione diretta.
L'articolo 3 prevede l'istituzione e la tenuta del
registro quotidiano dell'introitazione della merce, con le
relative indicazioni.
La proposta di legge non affronta, di proposito, vari
altri, rilevanti aspetti problematici dell'attività di
cavatura e distribuzione dei tartufi, perché essi - con il
necessario approfondimento - rallenterebbero la soluzione del
problema urgente che in questa sede si vuole affrontare,
mentre potranno trovare adeguata sistemazione in diverse e
separate proposte di legge.