XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1658
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al numero 15 della parte I della tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, le parole: ", esclusi i tartufi," sono sostituite dalle
seguenti: ", compresi i tartufi,".
Art. 2.
1. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono
acquirenti o comunque cessionari di tartufi da raccoglitori
dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA, sono
tenuti ad emettere autofattura, con le modalità e nei termini
di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, senza indicazione delle generalità del
cedente.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare
all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativi alle
autofatture emesse.
3. Gli acquirenti o cessionari di tartufi nell'esercizio
di impresa sono altreś tenuti a versare all'erario, senza
diritto di detrazione di costi, ai fini dell'imposizione
diretta, un importo forfettario pari al 5 per cento
dell'imponibile complessivo IVA, per i medesimi acquisti
oggetto di autofatturazione.
Art. 3.
1. I soggetti che, nell'esercizio di impresa, si rendono
acquirenti o comunque cessionari di tartufi, sono tenuti ad
istituire e tenere quotidianamente aggiornato un registro nel
quale vengono annotati gli acquisti, con l'indicazione della
quantità e della qualità di prodotto, delle somme
effettivamente pagate, degli estremi della fattura ovvero
della autofattura emessa.