XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1658




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al numero 15 della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", esclusi i tartufi," sono sostituite dalle seguenti: ", compresi i tartufi,".


Art. 2.

        1. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti o comunque cessionari di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA, sono tenuti ad emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, senza indicazione delle generalità del cedente.
        2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativi alle autofatture emesse.
        3. Gli acquirenti o cessionari di tartufi nell'esercizio di impresa sono altreś tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione di costi, ai fini dell'imposizione diretta, un importo forfettario pari al 5 per cento dell'imponibile complessivo IVA, per i medesimi acquisti oggetto di autofatturazione.


Art. 3.

        1. I soggetti che, nell'esercizio di impresa, si rendono acquirenti o comunque cessionari di tartufi, sono tenuti ad istituire e tenere quotidianamente aggiornato un registro nel quale vengono annotati gli acquisti, con l'indicazione della quantità e della qualità di prodotto, delle somme effettivamente pagate, degli estremi della fattura ovvero della autofattura emessa.



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