XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1657
Onorevoli Colleghi! - Nel 1996 la legge n. 662, varata
dal governo Prodi come legge collegata alla legge finanziaria
per il 1997, ha modificato profondamente la disciplina
dell'incompatibilità tra il pubblico impiego e l'esercizio
delle professioni intellettuali, stabilendo, ai commi 56 e
seguenti dell'articolo 1, l'abrogazione delle disposizioni che
vietavano "l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività
professionali" per i "dipendenti delle pubbliche
amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con
prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella
a tempo pieno".
Al contrario, la normativa precedentemente in essere,
risultante dal combinato disposto del Testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
e dell'articolo 58 della legge 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, come da ultimo sostituito
dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, aveva mantenuta salda negli anni la previsione delle
incompatibilità dettate appunto dal citato testo unico del
1957 e che vietavano all'impiegato di "esercitare il
commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere
impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in
società costituite a fine di lucro (...)" (articolo 60 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 3 del 1957).
La norma del 1996, intervenendo sul complesso delle
professioni intellettuali senza prevedere in alcun modo
l'eccezione della professione di avvocato, ha suscitato da
subito ampie e numerose polemiche, che hanno addirittura
portato alcuni consigli forensi a rifiutare le richieste di
iscrizione all'albo presentate da dipendenti part-time
delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, nei giudizi di
legittimità costituzionale sull'articolo 1, commi 56 e
seguenti, della legge n. 662 del 1996, relativamente alla
parte in cui è stata rimossa l'incompatibilità tra attività di
pubblico dipendente part-time e l'esercizio di tutte le
professioni intellettuali senza comunque escludere quella
forense, la Corte, con decisione n. 189 depositata l'11 giugno
2001, ha dichiarato infondate le eccezioni di
incostituzionalità promosse con ben undici ordinanze dei
consigli forensi innanzi alla Corte tra il settembre 1999 e
l'ottobre 2000, rendendo così di fatto operativa una
gravissima lesione dell'attuale assetto della professione
dell'avvocatura.
Rimane però vivissima la sensazione che la norma in esame
leda in modo grave i requisiti essenziali della figura del
difensore così come fu pensata dai Costituenti per il nostro
ordinamento. Attraverso la garanzia costituzionale del diritto
alla difesa sancita dall'articolo 24 della nostra
Costituzione, infatti, la professione forense assume un
rilievo del tutto particolare rispetto a tutte le altre
professioni intellettuali, che ha come suo punto focale quello
della indipendenza e dell'autonomia del difensore. Il
principio della inviolabilità del diritto alla difesa trova
inoltre la sua prima e fondamentale previsione nell'articolo 3
del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante
l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore,
con la quale si sanciva l'incompatibilità dell'esercizio della
professione di avvocato con "qualunque impiego od ufficio
retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle
Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di
beneficenza, della Banca d'Italia (...)".
La necessità che l'avvocato sia ininfluenzabile e che non
subordini mai a compiacenza verso chiunque la propria corretta
attività professionale, non sarebbe garantita ove si
consentisse l'esercizio della professione all'avvocato che, a
tempo parziale, lavora presso un ufficio pubblico e che
sarebbe oggettivamente condizionato dalla sua posizione di
pubblico dipendente, con un conseguente inevitabile conflitto
d'interessi. Tale contemporaneità di incarichi, inoltre,
potrebbe inficiare il segreto professionale al quale
l'avvocato è legalmente vincolato e che in questa professione
più che in altre costituisce un elemento fondante del corretto
esercizio.
Altri problemi, ancora, si pongono sotto il profilo
pratico, in special modo per quello che riguarda la tutela
previdenziale: ove si consideri che alla Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza sono iscritti di diritto ed
obbligatoriamente tutti gli avvocati che esercitano
effettivamente e continuativamente la professione, diverrebbe
particolarmente gravosa la gestione delle posizioni
previdenziali di quegli avvocati che sono contemporaneamente
dipendenti pubblici a tempo parziale.
La presente proposta di legge, attraverso una modifica
all'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, intende
ristabilire l'incompatibilità totale tra il pubblico impiego,
sia esso a tempo pieno o parziale, e l'esercizio della
professione forense, al fine di eliminare il grave
vulnus venutosi a creare rispetto alla figura del
difensore e di eliminare le inconciliabili contraddizioni
logiche tra la norma del 1996 ed un sistema, come quello
vigente nel nostro Paese, da sempre teso a caratterizzare
questa professione attraverso una formazione compatibile, solo
con la continuità e l'esclusività del suo esercizio. La
proposta di legge prevede anche un diritto di opzione che il
pubblico dipendente già iscritto all'albo alla data di entrata
in vigore della legge potrà esercitare entro sei mesi dalla
stessa data, scegliendo tra il mantenimento del pubblico
impiego e l'esercizio della professione.