XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1657




        Onorevoli Colleghi! - Nel 1996 la legge n. 662, varata dal governo Prodi come legge collegata alla legge finanziaria per il 1997, ha modificato profondamente la disciplina dell'incompatibilità tra il pubblico impiego e l'esercizio delle professioni intellettuali, stabilendo, ai commi 56 e seguenti dell'articolo 1, l'abrogazione delle disposizioni che vietavano "l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali" per i "dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno".
        Al contrario, la normativa precedentemente in essere, risultante dal combinato disposto del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 58 della legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, come da ultimo sostituito dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aveva mantenuta salda negli anni la previsione delle incompatibilità dettate appunto dal citato testo unico del 1957 e che vietavano all'impiegato di "esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro (...)" (articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957).
        La norma del 1996, intervenendo sul complesso delle professioni intellettuali senza prevedere in alcun modo l'eccezione della professione di avvocato, ha suscitato da subito ampie e numerose polemiche, che hanno addirittura portato alcuni consigli forensi a rifiutare le richieste di iscrizione all'albo presentate da dipendenti part-time delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, nei giudizi di legittimità costituzionale sull'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge n. 662 del 1996, relativamente alla parte in cui è stata rimossa l'incompatibilità tra attività di pubblico dipendente part-time e l'esercizio di tutte le professioni intellettuali senza comunque escludere quella forense, la Corte, con decisione n. 189 depositata l'11 giugno 2001, ha dichiarato infondate le eccezioni di incostituzionalità promosse con ben undici ordinanze dei consigli forensi innanzi alla Corte tra il settembre 1999 e l'ottobre 2000, rendendo così di fatto operativa una gravissima lesione dell'attuale assetto della professione dell'avvocatura.
        Rimane però vivissima la sensazione che la norma in esame leda in modo grave i requisiti essenziali della figura del difensore così come fu pensata dai Costituenti per il nostro ordinamento. Attraverso la garanzia costituzionale del diritto alla difesa sancita dall'articolo 24 della nostra Costituzione, infatti, la professione forense assume un rilievo del tutto particolare rispetto a tutte le altre professioni intellettuali, che ha come suo punto focale quello della indipendenza e dell'autonomia del difensore. Il principio della inviolabilità del diritto alla difesa trova inoltre la sua prima e fondamentale previsione nell'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, con la quale si sanciva l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con "qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia (...)".
        La necessità che l'avvocato sia ininfluenzabile e che non subordini mai a compiacenza verso chiunque la propria corretta attività professionale, non sarebbe garantita ove si consentisse l'esercizio della professione all'avvocato che, a tempo parziale, lavora presso un ufficio pubblico e che sarebbe oggettivamente condizionato dalla sua posizione di pubblico dipendente, con un conseguente inevitabile conflitto d'interessi. Tale contemporaneità di incarichi, inoltre, potrebbe inficiare il segreto professionale al quale l'avvocato è legalmente vincolato e che in questa professione più che in altre costituisce un elemento fondante del corretto esercizio.
        Altri problemi, ancora, si pongono sotto il profilo pratico, in special modo per quello che riguarda la tutela previdenziale: ove si consideri che alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza sono iscritti di diritto ed obbligatoriamente tutti gli avvocati che esercitano effettivamente e continuativamente la professione, diverrebbe particolarmente gravosa la gestione delle posizioni previdenziali di quegli avvocati che sono contemporaneamente dipendenti pubblici a tempo parziale.
        La presente proposta di legge, attraverso una modifica all'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, intende ristabilire l'incompatibilità totale tra il pubblico impiego, sia esso a tempo pieno o parziale, e l'esercizio della professione forense, al fine di eliminare il grave vulnus venutosi a creare rispetto alla figura del difensore e di eliminare le inconciliabili contraddizioni logiche tra la norma del 1996 ed un sistema, come quello vigente nel nostro Paese, da sempre teso a caratterizzare questa professione attraverso una formazione compatibile, solo con la continuità e l'esclusività del suo esercizio. La proposta di legge prevede anche un diritto di opzione che il pubblico dipendente già iscritto all'albo alla data di entrata in vigore della legge potrà esercitare entro sei mesi dalla stessa data, scegliendo tra il mantenimento del pubblico impiego e l'esercizio della professione.




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