XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1657
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al primo periodo del comma 56-bis dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: ", ad
eccezione delle disposizioni che riguardano l'iscrizione
all'albo degli avvocati".
2. I dipendenti pubblici iscritti all'albo degli avvocati
alla data di entrata in vigore della presente legge, possono
optare, entro e non oltre sei mesi dalla medesima data, per il
mantenimento dell'iscrizione ovvero del rapporto di pubblico
impiego. In caso di mancata opzione resta fermo il rapporto di
pubblico impiego e gli albi procedono d'ufficio alla
cancellazione.