XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1657




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al primo periodo del comma 56-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: ", ad eccezione delle disposizioni che riguardano l'iscrizione all'albo degli avvocati".
        2. I dipendenti pubblici iscritti all'albo degli avvocati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono optare, entro e non oltre sei mesi dalla medesima data, per il mantenimento dell'iscrizione ovvero del rapporto di pubblico impiego. In caso di mancata opzione resta fermo il rapporto di pubblico impiego e gli albi procedono d'ufficio alla cancellazione.



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