XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1650




        Onorevoli Colleghi! - Da alcuni anni vengono presentati in Parlamento progetti di legge in materia di libere professioni, senza esito alcuno, anche perché nel passato era mancato il consenso degli stessi professionisti sugli strumenti ovvero sui contenuti della riforma.
        La presente proposta di legge non è una legge delega, ma una legge quadro che disciplina compiutamente la materia, rinviando a norme regolamentari l'attuazione della legge stessa: questo è ritenuto indispensabile per l'importanza sociale della materia, che non deve essere sottratta al dibattito parlamentare, in modo da consentire una maggiore ponderazione ed una più ampia partecipazione al processo normativo. Inoltre, il testo proposto è risultato da un lungo confronto con i professionisti.
        Le libere professioni, per le loro caratteristiche di autoimprenditorialità e la capacità di espansione, non sono un relitto del passato fondato sul privilegio di casta o una realtà corporativa estranea ai princìpi democratici e alle necessità della società futura.
        Rappresentano, invece, un punto di riferimento irrinunciabile del nostro sistema economico e sociale di impianto europeo-occidentale: in Italia si può oggi parlare di terzo polo per la rilevanza dello sviluppo che hanno assunto e la valenza produttiva e occupazionale.
        Sotto il profilo storico ricordiamo che furono solo i rivoluzionari francesi del periodo del Terrore che abolirono tutte le corporazioni, con il pretesto di eliminare autonomie e privilegi; si iniziò dall'ordine degli avvocati, in quanto testimone delle illegalità commesse. In seguito, le professioni vennero riorganizzate e la normativa dell'epoca napoleonica ha costituito il modello di legislazione per numerosi Paesi europei, tra i quali il nostro. In Italia, gli ordini professionali risalgono al periodo liberale, quando vennero istituiti gli albi degli avvocati (1874) e dei notai (1879), e successivamente dei ragionieri (1906), dei sanitari (1910), degli ingegneri ed architetti (1923). Gli ordini più recenti sono stati istituiti nel periodo repubblicano. La normativa fondamentale è costituita tuttora dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, che riorganizza su basi democratiche gli ordini ed i collegi professionali, per cui gli organi di vertice sono esponenziali del corpo professionale liberamente eletti dall'assemblea degli iscritti. La Costituzione repubblicana ha riconosciuto l'importanza sociale delle libere professioni, prescrivendo l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione (articolo 33) e, più in generale, affermando il principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme (articolo 35).
        Con lo sviluppo della legislazione comunitaria si apre l'attuale fase di integrazione dei mercati che coinvolge anche le professioni: il Trattato di Roma istitutivo della Comunità europea che afferma il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, la direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sui criteri per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio superiori, e la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sulla libertà di esercizio delle professioni in generale, resa esecutiva con il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.
        Dalla legislazione comunitaria non deriva affatto la necessità di deregolarizzazione delle professioni intellettuali, di abolizione di ordini, tariffe, controlli all'accesso. Inoltre da un esame comparatistico della legislazione europea, non si evince l'esistenza di un modello unitario contrapposto al nostro, ma solo il permanere, soprattutto in Inghilterra, di diverse tradizioni in alcuni ambiti di attività.
        Per quanto concerne il criterio seguito in altri Paesi europei sul tema delle società professionali, ricordiamo che in Germania di recente è stata emanata una legge che consente anche agli avvocati di esercitare la professione forense in forma societaria sotto diverse forme, tra le quali la società a responsabilità limitata. Per queste società tra avvocati sono esclusi i soci di mero capitale. In Francia vi sono diverse forme societarie che consentono comunque ai professionisti esercenti la loro attività all'interno della stessa società di detenere la maggioranza del capitale sociale. Va però precisato che la disciplina legislativa è approvata con decreti specifici e per ciascuna professione il Consiglio di Stato ha la facoltà di limitare o interdire del tutto il possesso di quote o azioni a determinate categorie di persone fisiche o giuridiche quando la loro partecipazione potrebbe mettere in pericolo l'indipendenza e il rispetto delle regole deontologiche.
        La legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999) nel dare applicazione alla direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato, ammette la pratica della professione sotto forma societaria, ma unicamente come società tra professionisti iscritti all'ordine. A tale precetto si è richiamato il passato Governo nell'emanare il conseguente decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che all'articolo 16, comma 1, ribadisce che "L'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati". Ma noi ci riportiamo al dettato della legge n. 526 del 1999 che ha stabilito senza equivoci princìpi direttivi per "l'esercizio della professione" e non solo per singole attività tipiche.
        Proprio partendo dalle esigenze poste dall'unificazione dei mercati dei servizi nel territorio dell'Unione europea, sono sorti vivaci contrasti sulla base delle presunte antinomie tra la libertà di stabilimento e circolazione e l'obbligo di osservanza delle leggi nazionali. Nei pareri espressi da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e nelle iniziative del passato Governo si era inteso risolvere tali antinomie, solo all'apparenza inconciliabili, con l'assimilazione della prestazione professionale al prodotto dell'impresa di servizi. Da tale postulato, indimostrabile, possono derivare gravi conseguenze negative per tutta la collettività e per la tutela del pubblico interesse, che con la proposta di legge, invece, si intendono garantire e difendere.
        Il criterio del "pubblico interesse" è, viceversa, tenuto in gran conto nelle decisioni della Corte di giustizia europea che in questi ultimi anni è stata costretta ad una ponderazione continua tra gli interessi in gioco: da un lato la libertà di circolazione dei servizi; dall'altro gli interessi contingenti perseguiti dalle norme nazionali limitative del libero scambio. E' bene ricordare che in questo processo di valutazione secondo la Corte di giustizia il principio economico del mercato unico subisce "eccezioni" quando le norme nazionali perseguono "interessi pubblici" che l'ordinamento comunitario riconosce prevalenti (vedi sentenze Sager, 1990; Gebhard, 1995; Alpine Investments, 1995).
        Il Parlamento europeo, il 5 aprile 2001 ha adottato una significativa risoluzione (B5-0247/2001) "sulla legittimità delle tariffe di alcune libere professioni, in particolare per gli avvocati, e sulla particolarità del ruolo e della posizione delle libere professioni nella società moderna" dichiarando inoltre quanto segue:

            "le libere professioni rappresentano uno dei pilastri del pluralismo e dell'indipendenza all'interno della società ed assolvono a ruoli di pubblico interesse";

            "le regole che sono necessarie, nel contesto specifico di ciascuna professione, per assicurare l'imparzialità, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri della professione stessa, o per impedire conflitti d'interesse e forme di pubblicità ingannevole, e che non ostacolano peraltro la libera circolazione dei servizi, non sono considerate restrizioni del gioco della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato";

            "le libere professioni siano l'espressione di un ordinamento fondamentale democratico basato sul diritto e, più specificamente, rappresentino un elemento essenziale delle società e delle collettività europee nelle loro varie forme";

            "l'importanza delle norme, in conformità con i dettami degli articoli 81 e 82 del trattato CE, che sono stabilite dalle categorie professionali, sotto la loro responsabilità, al fine di garantire la qualità dei servizi, di fissare specifici standard di valore, di assicurare l'osservanza delle norme stesse secondo i canoni della professionalità e di tener conto anche dell'etica professionale".

        Il Parlamento europeo ritiene quindi che la legislazione nazionale debba considerare:

            "gli elevati requisiti richiesti per l'esercizio delle libere professioni, la necessità di salvaguardare quelli che distinguono tali professioni a beneficio dei cittadini europei e la necessità di instaurare tra i liberi professionisti e i loro clienti un rapporto specifico fondato sulla fiducia";

            "si debbano rispettare, applicando il principio della sussidiarietà, le diversità che hanno le loro radici nella cultura, nella storia giuridica, nella sociologia e nell'etnologia delle varie categorie professionali degli Stati membri";

            "che gli Stati membri siano autorizzati a stabilire tariffe obbligatorie tenendo conto dell'interesse generale (e non solo di quello della professione) e a salvaguardare gli elevati livelli morali, etici e di qualità";

            "che l'obiettivo di promuovere la concorrenza nelle professioni vada conciliato, in ciascun caso, con quello di mantenere norme puramente etiche specifiche per ciascuna professione".

        Pertanto non è vero che il diritto comunitario impone di smantellare le discipline nazionali sulle professioni. Le pressioni verso una deregolarizzazione derivano da una falsa rappresentazione di problemi effettivi posti dal mercato. I problemi effettivi sono quelli della crisi occupazionale nei settori della produzione industriale, della notevole espansione del terziario, soprattutto nel settore dei servizi professionali e di un continuo aumento del numero dei professionisti.
        L'errore di chi sponsorizza una liberalizzazione selvaggia delle professioni intellettuali discende anche dalla mancata considerazione della circostanza che le professioni rappresentano un rilevante fattore di democratizzazione e di modernizzazione secondo quanto accreditato dai più recenti studi del settore: ad esempio, assicurano la mobilità sociale, sulla base del merito, invece che sulla base della nascita, della classe di appartenenza e della fortuna; sono state il primo settore di lavoro che ha introdotto l'eguaglianza tra i sessi; sono un ambito aperto e in espansione tanto che gli addetti si moltiplicano ogni anno e il fatturato è pari al 7 per cento del prodotto interno lordo nazionale. Dagli ultimi rapporti del CENSIS risultano iscritti agli albi più di 1,5 milioni di professionisti; tra il 1997 ed il 1999 vi è stato addirittura un incremento del 5,1 per cento.
        Certamente, in questo insieme esistono problematiche differenti poste dalle professioni a disciplina ordinistica, da quelle semplicemente riconosciute e, infine, da quelle professioni emergenti che aspirano ad una regolamentazione.
        La presente proposta di legge intende adeguare l'ordinamento delle libere professioni alle necessità della società del 2000 in Europa; consentire la costituzione di società fra professionisti, con esclusione del socio di puro capitale per evitare uno snaturamento degli studi in erogatori di servizi di massa ad un utente non garantito; rinnovare gli Ordini rendendoli più trasparenti, democratici, aperti ai giovani ed alle nuove esigenze dei professionisti e dei cittadini.
        Adeguamento che va previsto salvaguardando sia le funzioni di interesse generale, sia le attribuzioni di interesse pubblico proprie di alcune di esse, la tutela degli interessi del cliente, da realizzare in modo più efficace anche in considerazione della normativa comunitaria.
        La riforma proposta rispetta le caratteristiche essenziali delle attività professionali che hanno natura intellettuale, anziché meramente tecnica, e pertanto si distinguono da altri servizi per il contenuto creativo e inventivo fondato sulla detenzione "del sapere e della conoscenza specializzati". Il rapporto professionale è di tipo fiduciario e personale (affidamento all'intuitus personae), comporta la diretta responsabilità del prestatore di opera intellettuale e presuppone l'assoluta indipendenza del professionista, che deve agire secondo scienza e coscienza.
        La tutela del cliente del professionista assume aspetti più intensi e problematici rispetto al consumatore o all'utente di un servizio tecnico: la garanzia deve avvenire non solo sulla quantità, ma particolarmente sull'accertata qualità della prestazione. E deve esservi innanzitutto una verifica della capacità del professionista a esercitare la professione: in nessun altro modo si potrebbe garantire il cittadino dal rischio di prestazioni inadeguate, in quanto, trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato, gli esiti - e gli eventuali danni sociali nel caso di prestazioni fornite da un professionista non qualificato - non sono immediatamente valutabili dall'interessato.
        Non abbiamo ritenuto di accogliere la tesi di chi vorrebbe abbandonare alla sola legge del mercato lo svolgimento dell'attività professionale, l'accesso alla professione, la pubblicità, il compenso delle prestazioni. In effetti, l'attività del libero professionista, per il grado particolare di preparazione richiesto e per la fiduciarietà dell'incarico cui fa affidamento il cliente e, soprattutto, per il valore degli interessi tutelati, non è riconducibile alla prestazione anonima di servizi commerciali né all'attività imprenditoriale.
        Il superamento della concezione dialettica fra capitale, impresa e lavoro, non comporta l'assimilazione di ogni fattore a un'unica dimensione del mercato.
        Per tali ragioni l'articolo 1 chiarisce che si è inteso offrire una legge quadro in attuazione dell'articolo 35 della Costituzione e, quindi, a tutela del lavoro, la cui specificità rispetto all'attività d'impresa commerciale è indicata nel doveroso rispetto di norme deontologiche, nella personalità della prestazione, nell'indipendenza e nella diretta responsabilità del professionista.
        L'articolo 2 qualifica gli Ordini come enti pubblici non economici e riconosce loro autonomia statutaria e regolamentare nei confronti delle rispettive categorie. Peraltro, i rapporti di lavoro dei dipendenti sono esclusi dalla normativa dei comparti del pubblico impiego e vengono invece regolati da contrattazioni specifiche e da disposizioni di legge.
        L'obbligatorietà dell'iscrizione e la rappresentatività degli appartenenti conferiscono agli Ordini prerogative di diritto pubblico, così come l'ampiezza della funzione normativa, che riguarda non solo la tenuta e l'aggiornamento degli albi, ma altresì la verifica dei requisiti per l'iscrizione ed il controllo della permanenza negli stessi, il codice deontologico ed il procedimento disciplinare, la regolamentazione della pubblicità e la misura degli oneri associativi destinati all'organizzazione ed al funzionamento degli organi rappresentativi.
        L'articolo 3 chiarisce che obiettivo della legge è anche la salvaguardia delle professioni. Si evidenzia che la riserva legale, per coloro che sono iscritti agli albi, non riguarda solo specifiche attività ma il complesso delle attività in cui consiste la professione (compresa quindi la consulenza). In questo senso, la nostra proposta di legge si differenzia da altre iniziative del passato Governo (atto Camera n. 7452 della XIII legislatura). Si assicura il mantenimento degli Ordini attualmente esistenti, mentre l'introduzione di nuovi Ordini è subordinata alla verifica di determinati requisiti, quali la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, la necessità di salvaguardare l'utente dai rischi derivanti da una condizione di asimmetria informativa o l'entità dei danni sociali derivanti da prestazioni non adeguate.
        L'articolo 3 riguarda i professionisti che esercitano attività non riservate in esclusiva dalla legge. Sono in genere professioni nuove, emergenti, organizzate in varie associazioni, e sono state oggetto di studio da parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Occorre dare riconoscimento alle loro organizzazioni, al fine di tutelare la qualità della professione nell'interesse degli utenti. Si ritiene opportuno affidare al Governo il compito di regolamentare la formazione di un apposito registro istituito presso il Ministero della giustizia e le modalità della verifica e della certificazione dei requisiti formativi e professionali richiesti.
        Nell'articolo 4, per le professioni attualmente non organizzate in Ordini, è riconosciuta la possibilità di costituire libere associazioni, per la tutela della qualità della prestazione fornita.
        L'accesso alla professione è uno dei punti ove più si avverte la tensione fra la richiesta di lavoro e la richiesta di qualità professionale. Alle misure per agevolare e rendere più imparziale l'accesso dei giovani alla professione è dedicato l'articolo 5, che prevede un corso di formazione istituito dalle università e dagli istituti di istruzione secondaria, o dagli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica d'intesa con Ordini professionali. La formazione e l'aggiornamento dei professionisti sono esigenze importantissime in una società dinamica in cui il sapere assume forme sempre più complesse e mutevoli. Per questo si è pensato che gli Ordini possano promuovere la costituzione di fondazioni finalizzate alla formazione dei professionisti.
        L'articolo 6 affronta l'importante problema delle tariffe. Sulla materia la nota sentenza della Corte di giustizia, del 18 giugno 1998, sugli spedizionieri doganali aveva creato alcuni problemi interpretativi. Riteniamo che la medesima vada valutata nei termini posti dal caso esaminato senza giungere a conclusioni ultronee rispetto alla portata della sentenza, la quale non autorizza affatto a concludere che nessuna tariffa possa più essere prevista, soprattutto quando trattasi della soglia minima a garanzia del cittadino-utente. Inoltre, nei casi di prestazioni slegate dall'obbligo di assicurare il risultato (ad esempio prestazioni mediche, legali, progettazione, eccetera) le tariffe minime svolgono la funzione di impedire che i prezzi scendano a livelli condizionati da operatori non qualificati e pertanto disponibili ad accettare corrispettivi inadeguati, non remunerativi per chi abbia invece sostenuto l'iter formativo previsto dalla legge.
        Come ha chiaramente riconosciuto il Parlamento europeo nella citata risoluzione del 5 aprile 2001, "la giurisprudenza della Corte di giustizia non impedisce agli Stati membri di stabilire tariffe obbligatorie poiché "gli articoli 81 e 82 del trattato riguardano soltanto comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro propria iniziativa" e quindi solo le tariffe obbligatorie stabilite da organismi o associazioni professionali (...) possono essere considerate quali decisioni di associazioni di imprese sottoposte alla libera concorrenza". Le tariffe non possono più essere espressione delle organizzazioni degli stessi professionisti. Per questo, secondo l'articolo 6 della proposta di legge, le tariffe sono fissate con decreto del Ministro della giustizia su proposta di commissioni appositamente istituite con la partecipazione di rappresentanti degli Ordini. Sempre a tutela del cliente è stabilito il suo diritto alla preventiva informazione in ordine alla complessità ed onerosità della prestazione.
        La pubblicità professionale, secondo l'articolo 7, non è concepita in termini di liceità indiscriminata secondo modalità di tipo commerciale. Deve essere invece di tipo essenzialmente informativo, mentre viene esclusa ogni forma comparativa o non adeguata al decoro professionale.
        L'articolo 8 obbliga tutti i professionisti a stipulare una assicurazione per i rischi derivanti dallo svolgimento delle loro attività economiche.
        Con l'articolo 9 si è inteso estendere - come si è più volte chiesto inutilmente con emendamenti alle leggi finanziarie degli anni passati - ai professionisti le agevolazioni e gli incentivi stabiliti per altre attività.
        Il capo II è dedicato alla disciplina della società tra professionisti.
        L'attività professionale può essere svolta in forma individuale, associativa o a mezzo di società tra professionisti. Si è prefigurato uno specifico tipo di società, denominato "società tra professionisti" (STP), organizzata in base allo statuto.
        Di tali società, secondo l'articolo 10, possono essere soci unicamente persone fisiche che, già al momento della sottoscrizione delle quote sociali, siano in possesso dei requisiti previsti di abilitazione e di iscrizione all'albo. Non sono ammessi quindi soggetti estranei alla professione ovvero soci capitalisti che possano compromettere la trasparenza o condizionare la libera attività cui devono poter fare affidamento i cittadini. Sono ammesse società multiprofessionali.
        All'articolo 11 sono indicate delle incompatibilità in funzione della trasparenza e della correttezza.
        Secondo l'articolo 12, le società si costituiscono per atto pubblico e possono esercitare l'attività solo dopo la loro iscrizione in appositi registri allegati agli albi. Con questa prescrizione si è voluto assoggettare le società stesse alla disciplina degli Ordini e, quindi, alle norme deontologiche e disciplinari, fino alla cancellazione dagli albi, per gravi scorrettezze. Peraltro anche per la STP è prevista l'iscrizione anche in funzione della pubblicità e della diffusione, nel registro delle società presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nella ragione sociale deve essere contenuto il nome di uno o più soci e l'attività professionale svolta; il nome del socio defunto può essere mantenuto per dieci anni dal decesso.
        L'articolo 13 stabilisce che, fatta salva la particolare disciplina della STP, in mancanza di apposite regole, si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata. L'amministrazione della società è sempre affidata ai soci e la STP è esclusa dalle norme sul fallimento.
        Gli articoli 14 e 15 riguardano le modalità dell'incarico, la personalità della prestazione, la responsabilità professionale, stabilendo, altresì il ruolo della società nell'incarico e rendendo contemporaneamente trasparente l'assunzione di responsabilità da parte del singolo professionista. Il riferimento all'articolo 2236 del codice civile conferma per il socio della STP il grado di responsabilità del professionista, la cui imperizia è rilevabile quando costituisca colpa grave. La società risponde in solido con il professionista incaricato. Fortemente innovativa è la previsione della copertura assicurativa obbligatoria.
        Gli articoli 16 e 17 disciplinano la partecipazione agli utili e il subentro di nuovi soci. Di rilievo è la disposizione per cui le quote sono normalmente cedibili per atti tra vivi, salvo eventuali limiti o clausole di gradimento poste dallo statuto.
        Alcune disposizioni in materia tributaria e contributiva sono volte a razionalizzare una materia già troppo onerosa per i professionisti. Così i redditi da lavoro derivanti dalla partecipazione alla società sono tassati quali redditi da lavoro autonomo, anziché rientrare tra i redditi da capitale. I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono assoggettati a contribuzione a favore delle casse di previdenza di appartenenza.
        Poiché per tutte le professioni sono previste forme di previdenza obbligatoria, l'articolo 18 prevede l'adeguamento ai fini previdenziali, sotto il profilo degli obblighi e dei diritti, del socio professionista. Il comma 2 delinea il quadro di riferimento per la tassazione delle STP: trattandosi di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di attività professionali, ne consegue logicamente il richiamo alle norme di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni contenute nell'articolo 50 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        I limiti agli investimenti posti dall'articolo 19, come il divieto di investimento in beni non utilizzati per l'esercizio della professione, sono posti per evitare lo snaturamento della società rispetto allo scopo sociale.
        Gli articoli 20 e 21 delineano la struttura e le funzioni degli organi degli Ordini professionali articolati su due livelli territoriali: uno nazionale e uno locale, in rispondenza con le diverse esigenze degli Ordini e delle comunità.
        Si è stabilito che gli ordini si organizzano mediante i loro statuti, i quali peraltro devono osservare le leggi dello Stato, e innanzitutto le norme che riguardano l'accesso alle professioni.
        A tale proposito si prende atto delle conseguenze indotte all'organizzazione delle professioni dalla legge n. 4 del 1999. Il nuovo ordinamento universitario introduce una molteplicità di corsi articolati su due livelli: laurea e laurea specialistica. Nei successivi regolamenti approntati dal Governo in materia di accesso alle professioni - il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è per ora l'unico esecutivo - gli albi sono stati divisi in due sezioni A e B, in corrispondenza del diverso grado di formazione e delle diverse competenze derivanti dalle lauree triennali e dalle lauree specialistiche. E' stato opportunamente stabilito che il presidente dell'ordine deve appartenere alla sezione A.
        Vengono specificate le materie attribuite alla funzione regolamentare dei consigli nazionali. L'esigenza di dare un quadro organizzativo uniforme è contemperata dal riconoscimento di speciali autonomie ai consigli locali come indicato nell'articolo 21.
        Alla nuova regolamentazione della funzione disciplinare è dedicato l'articolo 22. Essa è attribuita ad appositi organi, denominati consigli di disciplina. Il procedimento disciplinare deve garantire all'incolpato la difesa tecnica con la nomina di un difensore avvocato o collega del proprio ordine professionale; la possibilità di prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo; la possibilità di far pervenire memorie e di intervenire personalmente all'udienza per essere sentito dalla commissione. Sono stabilite tassativamente le sanzioni previste. Una particolare riserva per l'Ordine degli avvocati rinvia alla specifica disciplina della legge regolamentare.
        Il controllo sugli atti degli Ordini, disciplinato nel capo IV, è affidato al Ministro della giustizia che lo esercita secondo modalità che consentono una ponderazione delle valutazioni. Le deliberazioni concernenti l'approvazione degli statuti, dei regolamenti e dei bilanci sono inviate per l'approvazione al Ministro della giustizia che, in caso negativo, decide di concerto con il Ministro competente in ordine alla materia riguardante l'attività professionale. Se la richiesta di riesame non è accolta entro un mese, l'azione di controllo viene trasferita presso la Corte dei conti.
        L'articolo 24 prevede lo scioglimento dei consigli territoriali per gravi motivi, con la nomina di un commissario ad acta.
        L'articolo 25 dispone norme transitorie per la prima elezione degli organi statutari e risponde alla necessità di assicurare il rinnovo degli organismi con metodi assolutamente democratici e trasparenti. Infatti è previsto che lo statuto degli Ordini professionali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, venga sottoposto all'approvazione degli iscritti mediante un'assemblea congressuale, composta dai delegati di ciascun Ordine territoriale in rapporto proporzionale con il numero degli iscritti. Detto statuto è trasmesso al Ministro della giustizia che previa verifica di legittimità lo adotta con proprio decreto. Entro un anno devono essere indette le elezioni dei nuovi organi statutari.
        Le norme finali stabiliscono che la legge si applica a tutti gli Ordini ed i collegi professionali e che entro un anno dalla data della sua entrata in vigore il Governo deve emanare i regolamenti attuativi ai sensi della legge n. 400 del 1988.




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