XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1650
Onorevoli Colleghi! - Da alcuni anni vengono presentati
in Parlamento progetti di legge in materia di libere
professioni, senza esito alcuno, anche perché nel passato era
mancato il consenso degli stessi professionisti sugli
strumenti ovvero sui contenuti della riforma.
La presente proposta di legge non è una legge delega, ma
una legge quadro che disciplina compiutamente la materia,
rinviando a norme regolamentari l'attuazione della legge
stessa: questo è ritenuto indispensabile per l'importanza
sociale della materia, che non deve essere sottratta al
dibattito parlamentare, in modo da consentire una maggiore
ponderazione ed una più ampia partecipazione al processo
normativo. Inoltre, il testo proposto è risultato da un lungo
confronto con i professionisti.
Le libere professioni, per le loro caratteristiche di
autoimprenditorialità e la capacità di espansione, non sono un
relitto del passato fondato sul privilegio di casta o una
realtà corporativa estranea ai princìpi democratici e alle
necessità della società futura.
Rappresentano, invece, un punto di riferimento
irrinunciabile del nostro sistema economico e sociale di
impianto europeo-occidentale: in Italia si può oggi parlare di
terzo polo per la rilevanza dello sviluppo che hanno assunto e
la valenza produttiva e occupazionale.
Sotto il profilo storico ricordiamo che furono solo i
rivoluzionari francesi del periodo del Terrore che abolirono
tutte le corporazioni, con il pretesto di eliminare autonomie
e privilegi; si iniziò dall'ordine degli avvocati, in quanto
testimone delle illegalità commesse. In seguito, le
professioni vennero riorganizzate e la normativa dell'epoca
napoleonica ha costituito il modello di legislazione per
numerosi Paesi europei, tra i quali il nostro. In Italia, gli
ordini professionali risalgono al periodo liberale, quando
vennero istituiti gli albi degli avvocati (1874) e dei notai
(1879), e successivamente dei ragionieri (1906), dei sanitari
(1910), degli ingegneri ed architetti (1923). Gli ordini più
recenti sono stati istituiti nel periodo repubblicano. La
normativa fondamentale è costituita tuttora dal decreto
legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, che
riorganizza su basi democratiche gli ordini ed i collegi
professionali, per cui gli organi di vertice sono esponenziali
del corpo professionale liberamente eletti dall'assemblea
degli iscritti. La Costituzione repubblicana ha riconosciuto
l'importanza sociale delle libere professioni, prescrivendo
l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione (articolo 33) e, più in generale, affermando il
principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme
(articolo 35).
Con lo sviluppo della legislazione comunitaria si apre
l'attuale fase di integrazione dei mercati che coinvolge anche
le professioni: il Trattato di Roma istitutivo della Comunità
europea che afferma il diritto di stabilimento e la libera
circolazione dei servizi, la direttiva 89/48/CEE del
Consiglio, del 21 dicembre 1988, sui criteri per il reciproco
riconoscimento dei titoli di studio superiori, e la direttiva
92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sulla libertà di
esercizio delle professioni in generale, resa esecutiva con il
decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.
Dalla legislazione comunitaria non deriva affatto la
necessità di deregolarizzazione delle professioni
intellettuali, di abolizione di ordini, tariffe, controlli
all'accesso. Inoltre da un esame comparatistico della
legislazione europea, non si evince l'esistenza di un modello
unitario contrapposto al nostro, ma solo il permanere,
soprattutto in Inghilterra, di diverse tradizioni in alcuni
ambiti di attività.
Per quanto concerne il criterio seguito in altri Paesi
europei sul tema delle società professionali, ricordiamo che
in Germania di recente è stata emanata una legge che consente
anche agli avvocati di esercitare la professione forense in
forma societaria sotto diverse forme, tra le quali la società
a responsabilità limitata. Per queste società tra avvocati
sono esclusi i soci di mero capitale. In Francia vi sono
diverse forme societarie che consentono comunque ai
professionisti esercenti la loro attività all'interno della
stessa società di detenere la maggioranza del capitale
sociale. Va però precisato che la disciplina legislativa è
approvata con decreti specifici e per ciascuna professione il
Consiglio di Stato ha la facoltà di limitare o interdire del
tutto il possesso di quote o azioni a determinate categorie di
persone fisiche o giuridiche quando la loro partecipazione
potrebbe mettere in pericolo l'indipendenza e il rispetto
delle regole deontologiche.
La legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999)
nel dare applicazione alla direttiva 98/5/CE in materia di
esercizio della professione di avvocato, ammette la pratica
della professione sotto forma societaria, ma unicamente come
società tra professionisti iscritti all'ordine. A tale
precetto si è richiamato il passato Governo nell'emanare il
conseguente decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che
all'articolo 16, comma 1, ribadisce che "L'attività
professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in
giudizio può essere esercitata in comune esclusivamente
secondo il tipo della società tra professionisti, denominata
nel seguito società tra avvocati". Ma noi ci riportiamo al
dettato della legge n. 526 del 1999 che ha stabilito senza
equivoci princìpi direttivi per "l'esercizio della
professione" e non solo per singole attività tipiche.
Proprio partendo dalle esigenze poste dall'unificazione
dei mercati dei servizi nel territorio dell'Unione europea,
sono sorti vivaci contrasti sulla base delle presunte
antinomie tra la libertà di stabilimento e circolazione e
l'obbligo di osservanza delle leggi nazionali. Nei pareri
espressi da parte dell'Autorità garante della concorrenza e
del mercato e nelle iniziative del passato Governo si era
inteso risolvere tali antinomie, solo all'apparenza
inconciliabili, con l'assimilazione della prestazione
professionale al prodotto dell'impresa di servizi. Da tale
postulato, indimostrabile, possono derivare gravi conseguenze
negative per tutta la collettività e per la tutela del
pubblico interesse, che con la proposta di legge, invece, si
intendono garantire e difendere.
Il criterio del "pubblico interesse" è, viceversa, tenuto
in gran conto nelle decisioni della Corte di giustizia europea
che in questi ultimi anni è stata costretta ad una
ponderazione continua tra gli interessi in gioco: da un lato
la libertà di circolazione dei servizi; dall'altro gli
interessi contingenti perseguiti dalle norme nazionali
limitative del libero scambio. E' bene ricordare che in questo
processo di valutazione secondo la Corte di giustizia il
principio economico del mercato unico subisce "eccezioni"
quando le norme nazionali perseguono "interessi pubblici" che
l'ordinamento comunitario riconosce prevalenti (vedi sentenze
Sager, 1990; Gebhard, 1995; Alpine Investments,
1995).
Il Parlamento europeo, il 5 aprile 2001 ha adottato una
significativa risoluzione (B5-0247/2001) "sulla legittimità
delle tariffe di alcune libere professioni, in particolare per
gli avvocati, e sulla particolarità del ruolo e della
posizione delle libere professioni nella società moderna"
dichiarando inoltre quanto segue:
"le libere professioni rappresentano uno dei pilastri
del pluralismo e dell'indipendenza all'interno della società
ed assolvono a ruoli di pubblico interesse";
"le regole che sono necessarie, nel contesto specifico
di ciascuna professione, per assicurare l'imparzialità, la
competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri della
professione stessa, o per impedire conflitti d'interesse e
forme di pubblicità ingannevole, e che non ostacolano peraltro
la libera circolazione dei servizi, non sono considerate
restrizioni del gioco della concorrenza ai sensi dell'articolo
81, paragrafo 1, del trattato";
"le libere professioni siano l'espressione di un
ordinamento fondamentale democratico basato sul diritto e, più
specificamente, rappresentino un elemento essenziale delle
società e delle collettività europee nelle loro varie
forme";
"l'importanza delle norme, in conformità con i dettami
degli articoli 81 e 82 del trattato CE, che sono stabilite
dalle categorie professionali, sotto la loro responsabilità,
al fine di garantire la qualità dei servizi, di fissare
specifici standard di valore, di assicurare l'osservanza
delle norme stesse secondo i canoni della professionalità e di
tener conto anche dell'etica professionale".
Il Parlamento europeo ritiene quindi che la legislazione
nazionale debba considerare:
"gli elevati requisiti richiesti per l'esercizio delle
libere professioni, la necessità di salvaguardare quelli che
distinguono tali professioni a beneficio dei cittadini europei
e la necessità di instaurare tra i liberi professionisti e i
loro clienti un rapporto specifico fondato sulla fiducia";
"si debbano rispettare, applicando il principio della
sussidiarietà, le diversità che hanno le loro radici nella
cultura, nella storia giuridica, nella sociologia e
nell'etnologia delle varie categorie professionali degli Stati
membri";
"che gli Stati membri siano autorizzati a stabilire
tariffe obbligatorie tenendo conto dell'interesse generale (e
non solo di quello della professione) e a salvaguardare gli
elevati livelli morali, etici e di qualità";
"che l'obiettivo di promuovere la concorrenza nelle
professioni vada conciliato, in ciascun caso, con quello di
mantenere norme puramente etiche specifiche per ciascuna
professione".
Pertanto non è vero che il diritto comunitario impone di
smantellare le discipline nazionali sulle professioni. Le
pressioni verso una deregolarizzazione derivano da una falsa
rappresentazione di problemi effettivi posti dal mercato. I
problemi effettivi sono quelli della crisi occupazionale nei
settori della produzione industriale, della notevole
espansione del terziario, soprattutto nel settore dei servizi
professionali e di un continuo aumento del numero dei
professionisti.
L'errore di chi sponsorizza una liberalizzazione selvaggia
delle professioni intellettuali discende anche dalla mancata
considerazione della circostanza che le professioni
rappresentano un rilevante fattore di democratizzazione e di
modernizzazione secondo quanto accreditato dai più recenti
studi del settore: ad esempio, assicurano la mobilità sociale,
sulla base del merito, invece che sulla base della nascita,
della classe di appartenenza e della fortuna; sono state il
primo settore di lavoro che ha introdotto l'eguaglianza tra i
sessi; sono un ambito aperto e in espansione tanto che gli
addetti si moltiplicano ogni anno e il fatturato è pari al 7
per cento del prodotto interno lordo nazionale. Dagli ultimi
rapporti del CENSIS risultano iscritti agli albi più di 1,5
milioni di professionisti; tra il 1997 ed il 1999 vi è stato
addirittura un incremento del 5,1 per cento.
Certamente, in questo insieme esistono problematiche
differenti poste dalle professioni a disciplina ordinistica,
da quelle semplicemente riconosciute e, infine, da quelle
professioni emergenti che aspirano ad una regolamentazione.
La presente proposta di legge intende adeguare
l'ordinamento delle libere professioni alle necessità della
società del 2000 in Europa; consentire la costituzione di
società fra professionisti, con esclusione del socio di puro
capitale per evitare uno snaturamento degli studi in erogatori
di servizi di massa ad un utente non garantito; rinnovare gli
Ordini rendendoli più trasparenti, democratici, aperti ai
giovani ed alle nuove esigenze dei professionisti e dei
cittadini.
Adeguamento che va previsto salvaguardando sia le funzioni
di interesse generale, sia le attribuzioni di interesse
pubblico proprie di alcune di esse, la tutela degli interessi
del cliente, da realizzare in modo più efficace anche in
considerazione della normativa comunitaria.
La riforma proposta rispetta le caratteristiche essenziali
delle attività professionali che hanno natura intellettuale,
anziché meramente tecnica, e pertanto si distinguono da altri
servizi per il contenuto creativo e inventivo fondato sulla
detenzione "del sapere e della conoscenza specializzati". Il
rapporto professionale è di tipo fiduciario e personale
(affidamento all'intuitus personae), comporta la diretta
responsabilità del prestatore di opera intellettuale e
presuppone l'assoluta indipendenza del professionista, che
deve agire secondo scienza e coscienza.
La tutela del cliente del professionista assume aspetti
più intensi e problematici rispetto al consumatore o
all'utente di un servizio tecnico: la garanzia deve avvenire
non solo sulla quantità, ma particolarmente sull'accertata
qualità della prestazione. E deve esservi innanzitutto una
verifica della capacità del professionista a esercitare la
professione: in nessun altro modo si potrebbe garantire il
cittadino dal rischio di prestazioni inadeguate, in quanto,
trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato, gli
esiti - e gli eventuali danni sociali nel caso di prestazioni
fornite da un professionista non qualificato - non sono
immediatamente valutabili dall'interessato.
Non abbiamo ritenuto di accogliere la tesi di chi vorrebbe
abbandonare alla sola legge del mercato lo svolgimento
dell'attività professionale, l'accesso alla professione, la
pubblicità, il compenso delle prestazioni. In effetti,
l'attività del libero professionista, per il grado particolare
di preparazione richiesto e per la fiduciarietà dell'incarico
cui fa affidamento il cliente e, soprattutto, per il valore
degli interessi tutelati, non è riconducibile alla prestazione
anonima di servizi commerciali né all'attività
imprenditoriale.
Il superamento della concezione dialettica fra capitale,
impresa e lavoro, non comporta l'assimilazione di ogni fattore
a un'unica dimensione del mercato.
Per tali ragioni l'articolo 1 chiarisce che si è inteso
offrire una legge quadro in attuazione dell'articolo 35 della
Costituzione e, quindi, a tutela del lavoro, la cui
specificità rispetto all'attività d'impresa commerciale è
indicata nel doveroso rispetto di norme deontologiche, nella
personalità della prestazione, nell'indipendenza e nella
diretta responsabilità del professionista.
L'articolo 2 qualifica gli Ordini come enti pubblici non
economici e riconosce loro autonomia statutaria e
regolamentare nei confronti delle rispettive categorie.
Peraltro, i rapporti di lavoro dei dipendenti sono esclusi
dalla normativa dei comparti del pubblico impiego e vengono
invece regolati da contrattazioni specifiche e da disposizioni
di legge.
L'obbligatorietà dell'iscrizione e la rappresentatività
degli appartenenti conferiscono agli Ordini prerogative di
diritto pubblico, così come l'ampiezza della funzione
normativa, che riguarda non solo la tenuta e l'aggiornamento
degli albi, ma altresì la verifica dei requisiti per
l'iscrizione ed il controllo della permanenza negli stessi, il
codice deontologico ed il procedimento disciplinare, la
regolamentazione della pubblicità e la misura degli oneri
associativi destinati all'organizzazione ed al funzionamento
degli organi rappresentativi.
L'articolo 3 chiarisce che obiettivo della legge è anche
la salvaguardia delle professioni. Si evidenzia che la riserva
legale, per coloro che sono iscritti agli albi, non riguarda
solo specifiche attività ma il complesso delle attività in cui
consiste la professione (compresa quindi la consulenza). In
questo senso, la nostra proposta di legge si differenzia da
altre iniziative del passato Governo (atto Camera n. 7452
della XIII legislatura). Si assicura il mantenimento degli
Ordini attualmente esistenti, mentre l'introduzione di nuovi
Ordini è subordinata alla verifica di determinati requisiti,
quali la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, la
necessità di salvaguardare l'utente dai rischi derivanti da
una condizione di asimmetria informativa o l'entità dei danni
sociali derivanti da prestazioni non adeguate.
L'articolo 3 riguarda i professionisti che esercitano
attività non riservate in esclusiva dalla legge. Sono in
genere professioni nuove, emergenti, organizzate in varie
associazioni, e sono state oggetto di studio da parte del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Occorre dare
riconoscimento alle loro organizzazioni, al fine di tutelare
la qualità della professione nell'interesse degli utenti. Si
ritiene opportuno affidare al Governo il compito di
regolamentare la formazione di un apposito registro istituito
presso il Ministero della giustizia e le modalità della
verifica e della certificazione dei requisiti formativi e
professionali richiesti.
Nell'articolo 4, per le professioni attualmente non
organizzate in Ordini, è riconosciuta la possibilità di
costituire libere associazioni, per la tutela della qualità
della prestazione fornita.
L'accesso alla professione è uno dei punti ove più si
avverte la tensione fra la richiesta di lavoro e la richiesta
di qualità professionale. Alle misure per agevolare e rendere
più imparziale l'accesso dei giovani alla professione è
dedicato l'articolo 5, che prevede un corso di formazione
istituito dalle università e dagli istituti di istruzione
secondaria, o dagli enti che svolgono attività di formazione
professionale o tecnica d'intesa con Ordini professionali. La
formazione e l'aggiornamento dei professionisti sono esigenze
importantissime in una società dinamica in cui il sapere
assume forme sempre più complesse e mutevoli. Per questo si è
pensato che gli Ordini possano promuovere la costituzione di
fondazioni finalizzate alla formazione dei professionisti.
L'articolo 6 affronta l'importante problema delle tariffe.
Sulla materia la nota sentenza della Corte di giustizia, del
18 giugno 1998, sugli spedizionieri doganali aveva creato
alcuni problemi interpretativi. Riteniamo che la medesima vada
valutata nei termini posti dal caso esaminato senza giungere a
conclusioni ultronee rispetto alla portata della sentenza, la
quale non autorizza affatto a concludere che nessuna tariffa
possa più essere prevista, soprattutto quando trattasi della
soglia minima a garanzia del cittadino-utente. Inoltre, nei
casi di prestazioni slegate dall'obbligo di assicurare il
risultato (ad esempio prestazioni mediche, legali,
progettazione, eccetera) le tariffe minime svolgono la
funzione di impedire che i prezzi scendano a livelli
condizionati da operatori non qualificati e pertanto
disponibili ad accettare corrispettivi inadeguati, non
remunerativi per chi abbia invece sostenuto l'iter
formativo previsto dalla legge.
Come ha chiaramente riconosciuto il Parlamento europeo
nella citata risoluzione del 5 aprile 2001, "la giurisprudenza
della Corte di giustizia non impedisce agli Stati membri di
stabilire tariffe obbligatorie poiché "gli articoli 81 e 82
del trattato riguardano soltanto comportamenti
anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro propria
iniziativa" e quindi solo le tariffe obbligatorie stabilite da
organismi o associazioni professionali (...) possono essere
considerate quali decisioni di associazioni di imprese
sottoposte alla libera concorrenza". Le tariffe non possono
più essere espressione delle organizzazioni degli stessi
professionisti. Per questo, secondo l'articolo 6 della
proposta di legge, le tariffe sono fissate con decreto del
Ministro della giustizia su proposta di commissioni
appositamente istituite con la partecipazione di
rappresentanti degli Ordini. Sempre a tutela del cliente è
stabilito il suo diritto alla preventiva informazione in
ordine alla complessità ed onerosità della prestazione.
La pubblicità professionale, secondo l'articolo 7, non è
concepita in termini di liceità indiscriminata secondo
modalità di tipo commerciale. Deve essere invece di tipo
essenzialmente informativo, mentre viene esclusa ogni forma
comparativa o non adeguata al decoro professionale.
L'articolo 8 obbliga tutti i professionisti a stipulare
una assicurazione per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle loro attività economiche.
Con l'articolo 9 si è inteso estendere - come si è più
volte chiesto inutilmente con emendamenti alle leggi
finanziarie degli anni passati - ai professionisti le
agevolazioni e gli incentivi stabiliti per altre attività.
Il capo II è dedicato alla disciplina della società tra
professionisti.
L'attività professionale può essere svolta in forma
individuale, associativa o a mezzo di società tra
professionisti. Si è prefigurato uno specifico tipo di
società, denominato "società tra professionisti" (STP),
organizzata in base allo statuto.
Di tali società, secondo l'articolo 10, possono essere
soci unicamente persone fisiche che, già al momento della
sottoscrizione delle quote sociali, siano in possesso dei
requisiti previsti di abilitazione e di iscrizione all'albo.
Non sono ammessi quindi soggetti estranei alla professione
ovvero soci capitalisti che possano compromettere la
trasparenza o condizionare la libera attività cui devono poter
fare affidamento i cittadini. Sono ammesse società
multiprofessionali.
All'articolo 11 sono indicate delle incompatibilità in
funzione della trasparenza e della correttezza.
Secondo l'articolo 12, le società si costituiscono per
atto pubblico e possono esercitare l'attività solo dopo la
loro iscrizione in appositi registri allegati agli albi. Con
questa prescrizione si è voluto assoggettare le società stesse
alla disciplina degli Ordini e, quindi, alle norme
deontologiche e disciplinari, fino alla cancellazione dagli
albi, per gravi scorrettezze. Peraltro anche per la STP è
prevista l'iscrizione anche in funzione della pubblicità e
della diffusione, nel registro delle società presso le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nella
ragione sociale deve essere contenuto il nome di uno o più
soci e l'attività professionale svolta; il nome del socio
defunto può essere mantenuto per dieci anni dal decesso.
L'articolo 13 stabilisce che, fatta salva la particolare
disciplina della STP, in mancanza di apposite regole, si
applicano le norme sulla società a responsabilità limitata.
L'amministrazione della società è sempre affidata ai soci e la
STP è esclusa dalle norme sul fallimento.
Gli articoli 14 e 15 riguardano le modalità dell'incarico,
la personalità della prestazione, la responsabilità
professionale, stabilendo, altresì il ruolo della società
nell'incarico e rendendo contemporaneamente trasparente
l'assunzione di responsabilità da parte del singolo
professionista. Il riferimento all'articolo 2236 del codice
civile conferma per il socio della STP il grado di
responsabilità del professionista, la cui imperizia è
rilevabile quando costituisca colpa grave. La società risponde
in solido con il professionista incaricato. Fortemente
innovativa è la previsione della copertura assicurativa
obbligatoria.
Gli articoli 16 e 17 disciplinano la partecipazione agli
utili e il subentro di nuovi soci. Di rilievo è la
disposizione per cui le quote sono normalmente cedibili per
atti tra vivi, salvo eventuali limiti o clausole di gradimento
poste dallo statuto.
Alcune disposizioni in materia tributaria e contributiva
sono volte a razionalizzare una materia già troppo onerosa per
i professionisti. Così i redditi da lavoro derivanti dalla
partecipazione alla società sono tassati quali redditi da
lavoro autonomo, anziché rientrare tra i redditi da capitale.
I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore
e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli
albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti
gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono
assoggettati a contribuzione a favore delle casse di
previdenza di appartenenza.
Poiché per tutte le professioni sono previste forme di
previdenza obbligatoria, l'articolo 18 prevede l'adeguamento
ai fini previdenziali, sotto il profilo degli obblighi e dei
diritti, del socio professionista. Il comma 2 delinea il
quadro di riferimento per la tassazione delle STP: trattandosi
di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di
attività professionali, ne consegue logicamente il richiamo
alle norme di determinazione del reddito derivante
dall'esercizio di arti e professioni contenute nell'articolo
50 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
I limiti agli investimenti posti dall'articolo 19, come il
divieto di investimento in beni non utilizzati per l'esercizio
della professione, sono posti per evitare lo snaturamento
della società rispetto allo scopo sociale.
Gli articoli 20 e 21 delineano la struttura e le funzioni
degli organi degli Ordini professionali articolati su due
livelli territoriali: uno nazionale e uno locale, in
rispondenza con le diverse esigenze degli Ordini e delle
comunità.
Si è stabilito che gli ordini si organizzano mediante i
loro statuti, i quali peraltro devono osservare le leggi dello
Stato, e innanzitutto le norme che riguardano l'accesso alle
professioni.
A tale proposito si prende atto delle conseguenze indotte
all'organizzazione delle professioni dalla legge n. 4 del
1999. Il nuovo ordinamento universitario introduce una
molteplicità di corsi articolati su due livelli: laurea e
laurea specialistica. Nei successivi regolamenti approntati
dal Governo in materia di accesso alle professioni - il
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,
è per ora l'unico esecutivo - gli albi sono stati divisi in
due sezioni A e B, in corrispondenza del diverso grado di
formazione e delle diverse competenze derivanti dalle lauree
triennali e dalle lauree specialistiche. E' stato
opportunamente stabilito che il presidente dell'ordine deve
appartenere alla sezione A.
Vengono specificate le materie attribuite alla funzione
regolamentare dei consigli nazionali. L'esigenza di dare un
quadro organizzativo uniforme è contemperata dal
riconoscimento di speciali autonomie ai consigli locali come
indicato nell'articolo 21.
Alla nuova regolamentazione della funzione disciplinare è
dedicato l'articolo 22. Essa è attribuita ad appositi organi,
denominati consigli di disciplina. Il procedimento
disciplinare deve garantire all'incolpato la difesa tecnica
con la nomina di un difensore avvocato o collega del proprio
ordine professionale; la possibilità di prendere cognizione ed
estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo; la
possibilità di far pervenire memorie e di intervenire
personalmente all'udienza per essere sentito dalla
commissione. Sono stabilite tassativamente le sanzioni
previste. Una particolare riserva per l'Ordine degli avvocati
rinvia alla specifica disciplina della legge regolamentare.
Il controllo sugli atti degli Ordini, disciplinato nel
capo IV, è affidato al Ministro della giustizia che lo
esercita secondo modalità che consentono una ponderazione
delle valutazioni. Le deliberazioni concernenti l'approvazione
degli statuti, dei regolamenti e dei bilanci sono inviate per
l'approvazione al Ministro della giustizia che, in caso
negativo, decide di concerto con il Ministro competente in
ordine alla materia riguardante l'attività professionale. Se
la richiesta di riesame non è accolta entro un mese, l'azione
di controllo viene trasferita presso la Corte dei conti.
L'articolo 24 prevede lo scioglimento dei consigli
territoriali per gravi motivi, con la nomina di un commissario
ad acta.
L'articolo 25 dispone norme transitorie per la prima
elezione degli organi statutari e risponde alla necessità di
assicurare il rinnovo degli organismi con metodi assolutamente
democratici e trasparenti. Infatti è previsto che lo statuto
degli Ordini professionali, ai sensi del comma 2 dell'articolo
2, venga sottoposto all'approvazione degli iscritti mediante
un'assemblea congressuale, composta dai delegati di ciascun
Ordine territoriale in rapporto proporzionale con il numero
degli iscritti. Detto statuto è trasmesso al Ministro della
giustizia che previa verifica di legittimità lo adotta con
proprio decreto. Entro un anno devono essere indette le
elezioni dei nuovi organi statutari.
Le norme finali stabiliscono che la legge si applica a
tutti gli Ordini ed i collegi professionali e che entro un
anno dalla data della sua entrata in vigore il Governo deve
emanare i regolamenti attuativi ai sensi della legge n. 400
del 1988.