XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1650
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 35 della
Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria,
disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali.
2. L'attività professionale è distinta dall'attività
d'impresa per la natura fiduciaria della prestazione, per
l'autonomia, per la responsabilità diretta e personale del
professionista e per il rispetto delle norme deontologiche
poste a tutela del singolo e della collettività.
3. Le norme della presente legge costituiscono princìpi
generali degli ordinamenti professionali e possono essere
modificate o derogate solo espressamente.
Art. 2.
(Ordini professionali).
1. Gli Ordini professionali sono enti pubblici non
economici istituiti per garantire il rispetto dei princìpi
previsti dall'articolo 1. A essi non si applicano la legge 21
marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, la legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e l'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Gli Ordini professionali hanno autonomia patrimoniale e
finanziaria, determinano la propria organizzazione mediante
uno statuto e disciplinano con appositi regolamenti, nel
rispetto della presente legge, le seguenti materie:
a) tenuta e aggiornamento periodico degli albi;
b) verifica della sussistenza dei requisiti per
l'iscrizione;
c) codice di deontologia professionale e
procedimento disciplinare;
d) disciplina della pubblicità professionale;
e) certificazione attestante la qualificazione
professionale e il controllo sulla permanenza dei requisiti di
iscrizione agli albi;
f) misura degli oneri associativi destinati alle
spese di organizzazione e funzionamento degli organi
rappresentativi.
Art. 3.
(Attività professionali riservate).
1. L'esercizio dell'attività di una professione riservata
è subordinato all'iscrizione al relativo albo
professionale.
2. Fatti salvi gli Ordini professionali attualmente
istituiti, l'introduzione di nuovi Ordini è subordinata alla
necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti
nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi
asimmetrie informative e dal rischio di danni sociali
conseguenti a prestazioni non adeguate.
Art. 4.
(Libere associazioni).
1. I professionisti che esercitano attività non riservate
in esclusiva dalla legge possono costituire associazioni
professionali al fine di tutelare la qualità delle prestazioni
nell'interesse degli utenti.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentito il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, per il fine di cui al comma 1,
sono stabiliti i criteri per l'iscrizione delle associazioni
professionali all'apposito registro istituito presso il
Ministero della giustizia e le modalità della verifica e della
certificazione dei requisiti formativi e professionali
richiesti.
Art. 5.
(Accesso alla professione).
1. Fermo restando il possesso del titolo di studio
previsto, per l'abilitazione all'esercizio di una professione
che comprende lo svolgimento di attività riservate in
esclusiva è prescritto un esame di Stato, al quale si accede
dopo un corso di formazione istituito dalle università o dagli
istituti di istruzione secondaria o dagli enti che svolgono
attività di formazione professionale o tecnica, di intesa con
gli Ordini professionali.
2. In casi eccezionali, la legge può prevedere una
preventiva determinazione del numero di coloro che possono
conseguire l'abilitazione all'esercizio di particolari
attività professionali che comportano lo svolgimento di
pubbliche funzioni. In tali casi l'accesso professionale si
consegue mediante il ricorso a procedure di evidenza
pubblica.
3. La disciplina del tirocinio, ove previsto, si conforma
a criteri che garantiscono l'effettività dell'attività
formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di
assicurare il miglior esercizio della professione. Il
tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il
percorso formativo e non può avere, comunque, durata superiore
a tre anni.
4. Salvo sia disposto diversamente, l'esame di
abilitazione si svolge su base regionale. Gli iscritti agli
Ordini professionali non possono esercitare la funzione di
componente delle commissioni esaminatrici nell'ambito della
circoscrizione in cui esercitano l'attività professionale.
5. Gli Ordini professionali curano l'aggiornamento
periodico e la formazione permanente degli iscritti
organizzando appositi corsi, di intesa con le università e gli
istituti e gli enti di cui al comma 1, e a tale fine possono
promuovere la costituzione di fondazioni anche con la
partecipazione di soggetti pubblici e privati.
L'organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di
attività commerciale.
Art. 6.
(Tariffe).
1. Le tariffe per le prestazioni svolte sono stabilite con
decreto del Ministro della giustizia, su proposta di
commissioni appositamente istituite con la partecipazione dei
rappresentanti degli Ordini professionali.
2. Il professionista è tenuto a rendere nota la
complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa
gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento.
Art. 7.
(Informazione all'utenza).
1. Il professionista può pubblicizzare il proprio nome,
titolo e albo di appartenenza, nonché la ragione sociale della
società tra professionisti di cui fa parte. E' proibita ogni
forma pubblicitaria comparativa o non adeguata al decoro e al
prestigio professionali.
2. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, possono
prevedere i limiti necessari per assicurare la correttezza
dell'informazione pubblicitaria.
Art. 8.
(Assicurazione obbligatoria).
1. Il professionista è tenuto a stipulare idonea
assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio
dell'attività professionale.
Art. 9.
(Agevolazioni e incentivi).
1. I provvedimenti che introducono agevolazioni o
incentivi diretti a favorire lo sviluppo dell'occupazione e
gli investimenti non possono escludere tra le categorie dei
beneficiari coloro che esercitano l'attività professionale.
2. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed
immobiliari di proprietà di enti previdenziali privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono
dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e
seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni.
Capo II
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
Art. 10.
(Società tra professionisti).
1. Al fine di svolgere in comune l'attività professionale
alla quale sono abilitati, i professionisti possono costituire
tra loro società disciplinate dalla presente legge.
2. Nel rispetto dei princìpi della presente legge possono
essere costituite, tra professionisti iscritti ad Ordini
diversi, società con lo scopo di organizzare in comune
l'esercizio delle rispettive prestazioni professionali.
3. L'attività dei soci è soggetta alla disciplina vigente
per l'esercizio delle professioni intellettuali e delle
singole professioni.
4. Salvo quanto diversamente previsto da specifiche
disposizioni legislative per particolari attività, le
professioni per cui è richiesta l'iscrizione agli albi non
possono essere svolte in forma associativa diversa
dall'associazione o dalla società tra professionisti.
Art. 11.
(Limitazioni all'esercizio dell'attività
professionale in forma societaria).
1. L'esercizio in forma individuale dell'attività
professionale è incompatibile con la partecipazione ad una
società tra professionisti. L'esercizio in forma societaria
non è consentito in più di una società.
2. Le incompatibilità di cui al comma 1 si applicano
rispettivamente fino alla comunicazione della dichiarazione di
recesso dalla società ovvero fino all'iscrizione alla stessa
secondo le disposizioni della presente legge.
3. Non può mantenere la qualità di socio colui che è
cancellato o radiato dall'albo. La sospensione di un socio
dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società.
Art. 12.
(Costituzione della società).
1. Le società tra professionisti si costituiscono per atto
pubblico e possono esercitare l'attività dopo l'iscrizione in
apposito registro allegato all'albo o agli albi. L'iscrizione
è effettuata entro un mese dalla domanda.
2. La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più
soci e l'indicazione di società tra professionisti (STP); deve
essere inoltre indicata l'attività professionale svolta. Il
nome del socio defunto può essere mantenuto per non oltre
dieci anni dal decesso.
3. Dell'avvenuta iscrizione all'albo professionale è data
comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, che provvede agli adempimenti necessari per
l'iscrizione in una sezione speciale del registro delle
società secondo le modalità e con l'osservanza delle
disposizioni previste in apposito regolamento emanato dal
Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con
decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i diritti
dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Art. 13.
(Disciplina della società).
1. Salve le diverse disposizioni della presente legge,
alla società professionale si applica la disciplina vigente
per le società a responsabilità limitata.
2. L'amministrazione della società è affidata
esclusivamente ai soci.
3. La società tra professionisti non è soggetta alla
disciplina fallimentare.
Art. 14.
(Incarico professionale).
1. L'incarico affidato alla società si intende conferito
anche al professionista o ai professionisti che risultano aver
concorso al suo espletamento sulla base della comunicazione
data per iscritto al cliente prima dell'inizio
dell'esecuzione. In difetto della comunicazione, l'incarico si
presume conferito a tutti i soci.
2. Tutti gli obblighi derivanti in capo al professionista
individuale in conseguenza del rapporto professionale sono
estesi alla società.
Art. 15.
(Responsabilità del professionista
e della società).
1. Il professionista incaricato è responsabile
dell'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2236 del codice
civile.
2. La società risponde, con il suo intero patrimonio, in
solido con il socio incaricato della prestazione per gli
eventuali danni derivanti dalle singole attività
professionali. A tale fine essa è tenuta a stipulare idonea
assicurazione per la copertura dei rischi.
3. La società risponde disciplinarmente della violazione
delle norme deontologiche previste per l'espletamento
dell'attività professionale esercitata.
Art. 16.
(Partecipazioni agli utili).
1. Lo statuto delle società disciplinate dal presente capo
stabilisce la partecipazione agli utili dei soci che, in
difetto, si presume in parti uguali.
2. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli
utili.
3. Lo statuto disciplina altresì la corresponsione di
acconti sugli utili derivanti dall'attività svolta e il limite
massimo stabilito per gli accantonamenti degli stessi.
Art. 17.
(Subentro di nuovi soci).
1. Le quote rappresentative del capitale conferito nelle
società di cui al presente capo possono appartenere soltanto
ai professionisti iscritti agli albi e possono essere cedute
per atto tra vivi fatta salva la clausola di gradimento
eventualmente prevista dallo statuto.
2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono
liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano
sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi
qualora ne abbiano i requisiti professionali e questi vi
acconsentano.
Art. 18.
(Disposizioni previdenziali e fiscali).
1. L'attività professionale svolta in forma societaria dà
luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme
previdenziali vigenti per l'attività individuale; i contributi
di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che
si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.
2. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato
ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è
imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla
partecipazione agli utili.
3. I compensi percepiti per l'attività prestata negli
organi di amministrazione della società si considerano
derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
4. I redditi derivanti dall'attività di amministratore,
revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti
iscritti agli albi, costituiscono redditi equiparati a tutti
gli effetti a quelli previsti dall'articolo 49, comma 1, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono assoggettati a
contribuzione a favore delle casse di previdenza di
appartenenza.
Art. 19.
(Limite agli investimenti).
1. Alla società tra professionisti sono consentiti
esclusivamente gli investimenti in beni utilizzati per
l'esercizio dell'attività professionale. La società tra
professionisti non può detenere partecipazioni in altre
società, né utilizzare le proprie disponibilità economiche per
operazioni finanziarie di durata superiore a dodici mesi.
2. La società può essere proprietaria degli immobili e dei
beni registrati direttamente utilizzati per l'esercizio della
sua attività.
Capo III
STRUTTURA DEGLI ORDINI
Art. 20.
(Organi degli Ordini professionali).
1. Gli Ordini professionali si organizzano mediante loro
statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano
l'accesso alle professioni ed individuano distinti ambiti
professionali in relazione al diverso grado di capacità e
competenza acquisite con il percorso formativo.
2. Gli organi di governo degli Ordini professionali a
livello nazionale durano in carica quattro anni e sono:
a) il presidente nazionale;
b) il comitato esecutivo;
c) il consiglio nazionale.
3. Gli organi a livello di decentramento territoriale
durano in carica tre anni e sono:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo.
4. Gli statuti possono prevedere dei coordinamenti
regionali degli Ordini locali.
5. Presso il consiglio nazionale e presso ciascun
consiglio direttivo, è costituito, per il controllo dei
bilanci e della gestione, un collegio dei revisori dei conti
integrato da almeno un revisore contabile legalmente
abilitato. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni
quattro mesi ed ogni volta che il presidente del collegio ne
ravvisi l'opportunità.
6. I componenti degli organi degli Ordini professionali
non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
Art. 21.
(Funzioni degli organi statutari).
1. Il presidente nazionale è eletto secondo le modalità
previste dagli statuti e rappresenta l'Ordine in tutte le sedi
istituzionali, presiede il consiglio nazionale e coordina
l'attività del comitato esecutivo.
2. Il comitato esecutivo, eletto in conformità dello
statuto, adotta i provvedimenti previsti attribuiti alla sua
competenza, secondo le indicazioni del consiglio nazionale.
3. Il consiglio nazionale:
a) adotta lo statuto dell'Ordine;
b) approva i regolamenti nelle materie di cui
all'articolo 2, comma 2;
c) adotta il codice di deontologia
professionale;
d) determina gli oneri a carico degli iscritti;
e) delibera le nomine e le designazioni in ambito
nazionale;
f) indica al comitato esecutivo gli obiettivi, le
priorità ed i programmi relativi all'attività di
amministrazione e di gestione dell'Ordine;
g) esercita l'attività di controllo sugli organi
locali, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
h) esplica ogni altra funzione prevista dalla
legge e dallo statuto.
4. A livello locale l'Ordine è rappresentato dal
presidente che viene eletto secondo le modalità previste dagli
statuti, presiede il consiglio direttivo e ne coordina
l'attività.
5. Il consiglio direttivo:
a) provvede alla tenuta degli albi, al loro
aggiornamento ed alla verifica periodica della sussistenza dei
requisiti per l'iscrizione;
b) formula le proposte ed i pareri nei confronti
degli organi interni di livello nazionale;
c) provvede all'attuazione dei piani, dei
programmi e delle direttive generali, controlla l'attività dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) esercita i poteri di spesa e di acquisizione
delle entrate;
e) cura l'organizzazione degli uffici e la
gestione del personale dipendente;
f) autorizza il presidente del consiglio direttivo
a promuovere o resistere alle liti con l'eventuale potere di
conciliare e transigere;
g) esplica ogni altra funzione prevista dalla
legge e dallo statuto.
Capo IV
CONTROLLO DEONTOLOGICO
E AMMINISTRATIVO
Art. 22.
(Funzione disciplinare e consigli
di disciplina).
1. Gli statuti degli Ordini professionali prevedono
l'istituzione di organi territoriali, diversi da quelli aventi
funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate
l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari.
2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme
stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, le
quali devono assicurare il diritto dell'incolpato a conoscere
le violazioni che gli sono contestate, prendere cognizione ed
estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo,
nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del
proprio Ordine professionale, presentare memorie a discolpa,
essere personalmente sentito durante l'udienza della
commissione.
3. Non sono ammesse sanzioni diverse dalle seguenti:
a) ammonizione, che consiste in un richiamo
scritto comunicato all'interessato;
b) censura, che consiste in una nota di biasimo
resa pubblica;
c) sospensione, che consiste nell'inibizione
dall'esercizio della professione per un periodo massimo di
diciotto mesi;
d) radiazione, che consiste nella cancellazione
dall'albo.
4. I ricorsi avverso le decisioni del consiglio di
disciplina rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
5. Le previsioni del presente articolo non si applicano
all'Ordine degli avvocati che, in relazione alle problematiche
connesse all'esercizio del diritto di difesa dei cittadini,
applica la disciplina della propria legge istitutiva.
Art. 23.
(Controllo sugli atti degli Ordini
professionali).
1. La vigilanza sull'attività e la gestione degli Ordini
professionali è affidata al Ministro della giustizia.
2. Al fine di cui al comma 1, le deliberazioni concernenti
l'approvazione dello statuto e dei regolamenti sono inviate
entro quindici giorni dall'approvazione al Ministro della
giustizia, che formula eventuali osservazioni o la richiesta
di riesame entro un mese dal ricevimento.
3. I provvedimenti relativi alla formazione,
all'aggiornamento ed agli sbocchi professionali devono essere
altresì notificati al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca che formula eventuali
osservazioni o la richiesta di riesame entro un mese dal
ricevimento.
Art. 24.
(Controllo sugli organi).
1. I consigli territoriali degli Ordini professionali
possono essere sciolti con decreto del Ministro della
giustizia, previo parere del consiglio nazionale dell'Ordine,
quando compiono atti di grave e persistente violazione della
legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un
commissario ad acta che esercita le attribuzioni
conferitegli dal decreto medesimo.
Capo V
NORME TRANSITORIE
Art. 25.
(Elezioni dei nuovi organi statutari).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, lo statuto degli Ordini professionali previsto
dall'articolo 2, comma 2, è sottoposto, per l'approvazione,
agli iscritti mediante un'assemblea congressuale composta dai
delegati di ciascun Ordine professionale territoriale nel
rispetto del rapporto proporzionale con il numero degli
iscritti.
2. Il testo dello statuto approvato dall'assemblea è
trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con
proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le
norme dalla presente legge.
3. I consigli nazionali degli attuali Ordini professionali
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
degli statuti di cui al comma 2, a indire le elezioni dei
nuovi consigli nazionali, degli organi di disciplina e dei
collegi dei revisori dei conti.
Art. 26.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a
tutti gli Ordini professionali istituiti alla data della sua
entrata in vigore, salvo quanto previsto dall'articolo 22,
comma 5.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo, con uno o più regolamenti da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentiti i
consigli nazionali degli Ordini professionali interessati,
stabilisce le disposizioni di attuazione della presente
legge.
Art. 27.
(Collegi professionali).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
ai collegi professionali.
2. I collegi professionali, per l'accesso ai quali è
prevista la formazione universitaria, assumono la
denominazione di "Ordini".