XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1650




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI GENERALI


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 35 della Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria, disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali.
        2. L'attività professionale è distinta dall'attività d'impresa per la natura fiduciaria della prestazione, per l'autonomia, per la responsabilità diretta e personale del professionista e per il rispetto delle norme deontologiche poste a tutela del singolo e della collettività.
        3. Le norme della presente legge costituiscono princìpi generali degli ordinamenti professionali e possono essere modificate o derogate solo espressamente.


Art. 2.

(Ordini professionali).

        1. Gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dall'articolo 1. A essi non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        2. Gli Ordini professionali hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione mediante uno statuto e disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge, le seguenti materie:

                a) tenuta e aggiornamento periodico degli albi;
                b) verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;

                c) codice di deontologia professionale e procedimento disciplinare;

                d) disciplina della pubblicità professionale;

                e) certificazione attestante la qualificazione professionale e il controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione agli albi;

                f) misura degli oneri associativi destinati alle spese di organizzazione e funzionamento degli organi rappresentativi.


Art. 3.

(Attività professionali riservate).

        1. L'esercizio dell'attività di una professione riservata è subordinato all'iscrizione al relativo albo professionale.
        2. Fatti salvi gli Ordini professionali attualmente istituiti, l'introduzione di nuovi Ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal rischio di danni sociali conseguenti a prestazioni non adeguate.


Art. 4.

(Libere associazioni).

        1. I professionisti che esercitano attività non riservate in esclusiva dalla legge possono costituire associazioni professionali al fine di tutelare la qualità delle prestazioni nell'interesse degli utenti.
        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per il fine di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri per l'iscrizione delle associazioni professionali all'apposito registro istituito presso il Ministero della giustizia e le modalità della verifica e della certificazione dei requisiti formativi e professionali richiesti.


Art. 5.

(Accesso alla professione).

        1. Fermo restando il possesso del titolo di studio previsto, per l'abilitazione all'esercizio di una professione che comprende lo svolgimento di attività riservate in esclusiva è prescritto un esame di Stato, al quale si accede dopo un corso di formazione istituito dalle università o dagli istituti di istruzione secondaria o dagli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica, di intesa con gli Ordini professionali.
        2. In casi eccezionali, la legge può prevedere una preventiva determinazione del numero di coloro che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni. In tali casi l'accesso professionale si consegue mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica.
        3. La disciplina del tirocinio, ove previsto, si conforma a criteri che garantiscono l'effettività dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Il tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il percorso formativo e non può avere, comunque, durata superiore a tre anni.
        4. Salvo sia disposto diversamente, l'esame di abilitazione si svolge su base regionale. Gli iscritti agli Ordini professionali non possono esercitare la funzione di componente delle commissioni esaminatrici nell'ambito della circoscrizione in cui esercitano l'attività professionale.
        5. Gli Ordini professionali curano l'aggiornamento periodico e la formazione permanente degli iscritti organizzando appositi corsi, di intesa con le università e gli istituti e gli enti di cui al comma 1, e a tale fine possono promuovere la costituzione di fondazioni anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati. L'organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di attività commerciale.


Art. 6.

(Tariffe).

        1. Le tariffe per le prestazioni svolte sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta di commissioni appositamente istituite con la partecipazione dei rappresentanti degli Ordini professionali.
        2. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento.


Art. 7.

(Informazione all'utenza).

        1. Il professionista può pubblicizzare il proprio nome, titolo e albo di appartenenza, nonché la ragione sociale della società tra professionisti di cui fa parte. E' proibita ogni forma pubblicitaria comparativa o non adeguata al decoro e al prestigio professionali.
        2. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere i limiti necessari per assicurare la correttezza dell'informazione pubblicitaria.


Art. 8.

(Assicurazione obbligatoria).

        1. Il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.


Art. 9.

(Agevolazioni e incentivi).

        1. I provvedimenti che introducono agevolazioni o incentivi diretti a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti non possono escludere tra le categorie dei beneficiari coloro che esercitano l'attività professionale.
        2. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà di enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.


Capo II

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI


Art. 10.

(Società tra professionisti).

        1. Al fine di svolgere in comune l'attività professionale alla quale sono abilitati, i professionisti possono costituire tra loro società disciplinate dalla presente legge.
        2. Nel rispetto dei princìpi della presente legge possono essere costituite, tra professionisti iscritti ad Ordini diversi, società con lo scopo di organizzare in comune l'esercizio delle rispettive prestazioni professionali.
        3. L'attività dei soci è soggetta alla disciplina vigente per l'esercizio delle professioni intellettuali e delle singole professioni.
        4. Salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni legislative per particolari attività, le professioni per cui è richiesta l'iscrizione agli albi non possono essere svolte in forma associativa diversa dall'associazione o dalla società tra professionisti.


Art. 11.

(Limitazioni all'esercizio dell'attività
professionale in forma societaria).

        1. L'esercizio in forma individuale dell'attività professionale è incompatibile con la partecipazione ad una società tra professionisti. L'esercizio in forma societaria non è consentito in più di una società.
        2. Le incompatibilità di cui al comma 1 si applicano rispettivamente fino alla comunicazione della dichiarazione di recesso dalla società ovvero fino all'iscrizione alla stessa secondo le disposizioni della presente legge.
        3. Non può mantenere la qualità di socio colui che è cancellato o radiato dall'albo. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società.


Art. 12.

(Costituzione della società).

        1. Le società tra professionisti si costituiscono per atto pubblico e possono esercitare l'attività dopo l'iscrizione in apposito registro allegato all'albo o agli albi. L'iscrizione è effettuata entro un mese dalla domanda.
        2. La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci e l'indicazione di società tra professionisti (STP); deve essere inoltre indicata l'attività professionale svolta. Il nome del socio defunto può essere mantenuto per non oltre dieci anni dal decesso.
        3. Dell'avvenuta iscrizione all'albo professionale è data comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvede agli adempimenti necessari per l'iscrizione in una sezione speciale del registro delle società secondo le modalità e con l'osservanza delle disposizioni previste in apposito regolamento emanato dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i diritti dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 13.

(Disciplina della società).

        1. Salve le diverse disposizioni della presente legge, alla società professionale si applica la disciplina vigente per le società a responsabilità limitata.
        2. L'amministrazione della società è affidata esclusivamente ai soci.
        3. La società tra professionisti non è soggetta alla disciplina fallimentare.


Art. 14.

(Incarico professionale).

        1. L'incarico affidato alla società si intende conferito anche al professionista o ai professionisti che risultano aver concorso al suo espletamento sulla base della comunicazione data per iscritto al cliente prima dell'inizio dell'esecuzione. In difetto della comunicazione, l'incarico si presume conferito a tutti i soci.
        2. Tutti gli obblighi derivanti in capo al professionista individuale in conseguenza del rapporto professionale sono estesi alla società.


Art. 15.

(Responsabilità del professionista
e della società).

        1. Il professionista incaricato è responsabile dell'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile.
        2. La società risponde, con il suo intero patrimonio, in solido con il socio incaricato della prestazione per gli eventuali danni derivanti dalle singole attività professionali. A tale fine essa è tenuta a stipulare idonea assicurazione per la copertura dei rischi.
        3. La società risponde disciplinarmente della violazione delle norme deontologiche previste per l'espletamento dell'attività professionale esercitata.

Art. 16.

(Partecipazioni agli utili).

        1. Lo statuto delle società disciplinate dal presente capo stabilisce la partecipazione agli utili dei soci che, in difetto, si presume in parti uguali.
        2. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili.
        3. Lo statuto disciplina altresì la corresponsione di acconti sugli utili derivanti dall'attività svolta e il limite massimo stabilito per gli accantonamenti degli stessi.


Art. 17.

(Subentro di nuovi soci).

        1. Le quote rappresentative del capitale conferito nelle società di cui al presente capo possono appartenere soltanto ai professionisti iscritti agli albi e possono essere cedute per atto tra vivi fatta salva la clausola di gradimento eventualmente prevista dallo statuto.
        2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi qualora ne abbiano i requisiti professionali e questi vi acconsentano.


Art. 18.

(Disposizioni previdenziali e fiscali).

        1. L'attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l'attività individuale; i contributi di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.
        2. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla partecipazione agli utili.
        3. I compensi percepiti per l'attività prestata negli organi di amministrazione della società si considerano derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
        4. I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli previsti dall'articolo 49, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono assoggettati a contribuzione a favore delle casse di previdenza di appartenenza.


Art. 19.

(Limite agli investimenti).

        1. Alla società tra professionisti sono consentiti esclusivamente gli investimenti in beni utilizzati per l'esercizio dell'attività professionale. La società tra professionisti non può detenere partecipazioni in altre società, né utilizzare le proprie disponibilità economiche per operazioni finanziarie di durata superiore a dodici mesi.
        2. La società può essere proprietaria degli immobili e dei beni registrati direttamente utilizzati per l'esercizio della sua attività.


Capo III

STRUTTURA DEGLI ORDINI


Art. 20.

(Organi degli Ordini professionali).

        1. Gli Ordini professionali si organizzano mediante loro statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano l'accesso alle professioni ed individuano distinti ambiti professionali in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisite con il percorso formativo.
        2. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello nazionale durano in carica quattro anni e sono:

                a) il presidente nazionale;

                b) il comitato esecutivo;

                c) il consiglio nazionale.

        3. Gli organi a livello di decentramento territoriale durano in carica tre anni e sono:

            a) il presidente;

            b) il consiglio direttivo.

        4. Gli statuti possono prevedere dei coordinamenti regionali degli Ordini locali.
        5. Presso il consiglio nazionale e presso ciascun consiglio direttivo, è costituito, per il controllo dei bilanci e della gestione, un collegio dei revisori dei conti integrato da almeno un revisore contabile legalmente abilitato. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi ed ogni volta che il presidente del collegio ne ravvisi l'opportunità.
        6. I componenti degli organi degli Ordini professionali non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.


Art. 21.

(Funzioni degli organi statutari).

        1. Il presidente nazionale è eletto secondo le modalità previste dagli statuti e rappresenta l'Ordine in tutte le sedi istituzionali, presiede il consiglio nazionale e coordina l'attività del comitato esecutivo.
        2. Il comitato esecutivo, eletto in conformità dello statuto, adotta i provvedimenti previsti attribuiti alla sua competenza, secondo le indicazioni del consiglio nazionale.
        3. Il consiglio nazionale:

                a) adotta lo statuto dell'Ordine;

                b) approva i regolamenti nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2;
                c) adotta il codice di deontologia professionale;

                d) determina gli oneri a carico degli iscritti;

                e) delibera le nomine e le designazioni in ambito nazionale;

                f) indica al comitato esecutivo gli obiettivi, le priorità ed i programmi relativi all'attività di amministrazione e di gestione dell'Ordine;

                g) esercita l'attività di controllo sugli organi locali, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

                h) esplica ogni altra funzione prevista dalla legge e dallo statuto.

        4. A livello locale l'Ordine è rappresentato dal presidente che viene eletto secondo le modalità previste dagli statuti, presiede il consiglio direttivo e ne coordina l'attività.
        5. Il consiglio direttivo:

                a) provvede alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento ed alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;

                b) formula le proposte ed i pareri nei confronti degli organi interni di livello nazionale;

                c) provvede all'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali, controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

                d) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

                e) cura l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;

            f) autorizza il presidente del consiglio direttivo a promuovere o resistere alle liti con l'eventuale potere di conciliare e transigere;

                g) esplica ogni altra funzione prevista dalla legge e dallo statuto.

Capo IV

CONTROLLO DEONTOLOGICO
E AMMINISTRATIVO


Art. 22.

(Funzione disciplinare e consigli
di disciplina).

        1. Gli statuti degli Ordini professionali prevedono l'istituzione di organi territoriali, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari.
        2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, le quali devono assicurare il diritto dell'incolpato a conoscere le violazioni che gli sono contestate, prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo, nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del proprio Ordine professionale, presentare memorie a discolpa, essere personalmente sentito durante l'udienza della commissione.
        3. Non sono ammesse sanzioni diverse dalle seguenti:

                a) ammonizione, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;

                b) censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;

                c) sospensione, che consiste nell'inibizione dall'esercizio della professione per un periodo massimo di diciotto mesi;

                d) radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.

        4. I ricorsi avverso le decisioni del consiglio di disciplina rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
        5. Le previsioni del presente articolo non si applicano all'Ordine degli avvocati che, in relazione alle problematiche connesse all'esercizio del diritto di difesa dei cittadini, applica la disciplina della propria legge istitutiva.

Art. 23.

(Controllo sugli atti degli Ordini
professionali).

        1. La vigilanza sull'attività e la gestione degli Ordini professionali è affidata al Ministro della giustizia.
        2. Al fine di cui al comma 1, le deliberazioni concernenti l'approvazione dello statuto e dei regolamenti sono inviate entro quindici giorni dall'approvazione al Ministro della giustizia, che formula eventuali osservazioni o la richiesta di riesame entro un mese dal ricevimento.
        3. I provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed agli sbocchi professionali devono essere altresì notificati al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che formula eventuali osservazioni o la richiesta di riesame entro un mese dal ricevimento.


Art. 24.

(Controllo sugli organi).

        1. I consigli territoriali degli Ordini professionali possono essere sciolti con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del consiglio nazionale dell'Ordine, quando compiono atti di grave e persistente violazione della legge.
        2. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario ad acta che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.


Capo V

NORME TRANSITORIE


Art. 25.

(Elezioni dei nuovi organi statutari).

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto degli Ordini professionali previsto dall'articolo 2, comma 2, è sottoposto, per l'approvazione, agli iscritti mediante un'assemblea congressuale composta dai delegati di ciascun Ordine professionale territoriale nel rispetto del rapporto proporzionale con il numero degli iscritti.
        2. Il testo dello statuto approvato dall'assemblea è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le norme dalla presente legge.
        3. I consigli nazionali degli attuali Ordini professionali provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore degli statuti di cui al comma 2, a indire le elezioni dei nuovi consigli nazionali, degli organi di disciplina e dei collegi dei revisori dei conti.


Art. 26.

(Disposizioni transitorie e finali).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli Ordini professionali istituiti alla data della sua entrata in vigore, salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 5.
        2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentiti i consigli nazionali degli Ordini professionali interessati, stabilisce le disposizioni di attuazione della presente legge.


Art. 27.

(Collegi professionali).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai collegi professionali.
        2. I collegi professionali, per l'accesso ai quali è prevista la formazione universitaria, assumono la denominazione di "Ordini".



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