XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1649




        Onorevoli Colleghi! - La legge 3 giugno 1981, n. 308, agli articoli 3 e 5, ha riconosciuto particolari provvidenze ai familiari del personale militare deceduto a seguito di espletamento del servizio nei casi particolari di impiego in servizio di ordine pubblico, vigilanza ad infrastrutture militari e civili ovvero in operazioni di soccorso.
        Le provvidenze consistono in una speciale elargizione di lire 150 milioni (importo aggiornato dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302), pari a quella prevista nel tempo per le vittime del dovere delle Forze di polizia di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive modificazioni, e in un trattamento speciale di pensione pari alla retribuzione che il dante causa avrebbe percepito nel tempo (rivalutato cioè in base alla dinamica salariale).
        La medesima legge n. 308 del 1981, all'articolo 6, primo e secondo comma, ha invece previsto, per i familiari del personale deceduto in attività di servizio ordinario per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, la corresponsione della sola speciale elargizione di cui sopra, ridotta al 50 per cento, e incrementabile del 30 per cento se il dante causa aveva carico di famiglia (importo attuale lire 75 milioni o lire 120 milioni).
        I benefìci suddetti decorrono dal 1^ gennaio 1979, come previsto dall'articolo 7 della legge n. 308 del 1981.
        I citati benefìci sono stati mutuati da quelli istituiti per le Forze di polizia con le seguenti leggi: legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive modificazioni (per la speciale elargizione); legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni (trattamento speciale di pensione).
        La speciale elargizione in misura intera (importo attuale lire 150 milioni) ed il trattamento speciale di pensione sono corrisposti ai familiari del personale delle Forze di polizia deceduto nell'adempimento del dovere ("vittima del dovere").
        Per vittima del dovere si intende, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 27 ottobre 1973, n. 629, aggiunto dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 466, quel personale delle Forze di polizia deceduto "in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico" nonché quello deceduto "in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso".
        Tale normativa ha prodotto una doppia sperequazione nella concessione delle provvidenze in parola. In particolare: nell'ambito dello stesso personale militare, fra i caduti in servizio ordinario per causa di natura violenta (ad esempio incidenti di volo ed automobilistico, esplosione di ordigni, eccetera) ai quali è attribuita la sola speciale elargizione ridotta al 50 per cento (aumentabile del 30 per cento in caso di carico di famiglia), ed i caduti in servizio di ordine pubblico di vigilanza alle installazioni ovvero in operazioni di soccorso che sono assimilati alle cosiddette "vittime del dovere" delle Forze di polizia, per i quali viene quindi corrisposto ai familiari l'intero importo della speciale elargizione e il trattamento speciale di pensione; tra il personale militare e quello della Polizia di Stato, riguardo alla data di decorrenza dei benefìci, che per il personale militare hanno decorrenza dal 1^ gennaio 1979, mentre per quello della Polizia la speciale elargizione decorre dal 1^ gennaio 1969, ai sensi della legge 4 dicembre 1981, n. 720; il trattamento speciale di pensione ha decorrenza economica dal 1^ gennaio 1974, con l'estensione del beneficio agli eventi accaduti prima di tale data ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 27 ottobre 1973 n. 629.
        La proposta di legge riproduce il testo unificato delle proposte di legge atto Camera n. 3321 e atto Camera n. 3790, definito dalla IV Commissione nella XIII legislatura. Essa è finalizzata ad intervenire sulla materia dei trattamenti in favore degli appartenenti alle Forze armate e di polizia che siano colpiti da eventi mortali, o gravemente lesivi dell'integrità fisica.
        A tale fine è diretta ad introdurre specifiche modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308.
        Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1 della citata legge 3 giugno 1981, n. 308, sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 280, prevede il riconoscimento di benefici economici ai militari vittime di infortuni verificatisi durante il periodo di servizio, dai quali derivi la morte o una menomazione dell'integrità fisica che sia ricompresa fra quelle di cui alla tabella A ed alla tabella B annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313. L'articolo 2 della legge riconosce a tali soggetti, ed ai loro congiunti, l'attribuzione della pensione privilegiata ordinaria, ed i benefìci di cui agli articoli 15 e 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.
        L'articolo 1 della legge, nell'individuare le categorie dei soggetti destinatari, cita, oltre ai militari in servizio di leva, ai richiamati ed agli allievi di scuole ed accademie militari, i "militari volontari o trattenuti". Tale espressione sembra doversi riferire ai soli soggetti che si trovino in ferma volontaria ed a quelli che abbiano ottenuto l'accesso alla ferma prolungata, escludendo dalla platea dei beneficiari i militari in servizio permanente effettivo.
        Tale esclusione appare del resto confermata dalla lettura dell'articolo 6 della stessa legge n. 308 del 1981 che riconosce il diritto ad una speciale elargizione in caso di decesso per effetto di eventi violenti occorsi nell'adempimento del servizio "ai familiari dei soggetti di cui all'articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile". Dal tenore della disposizione ora citata appare infatti chiaro come la ratio della legge vada intesa nel senso di una sottrazione della categoria dei militari in servizio permanente dal novero dei beneficiari contemplati dall'articolo 1.
        Lo stesso articolo 1 esclude espressamente dall'applicazione dei benefìci i militari in licenza, in permesso, e quelli che al momento dell'evento dannoso si trovino fuori presidio senza autorizzazione.
        Per quanto riguarda i benefìci per i familiari, l'articolo 6 della legge n. 308 del 1981, come ricordato, contempla due ipotesi:

            il comma 1 prevede l'attribuzione di una elargizione ai familiari di militari in servizio permanente e di complemento, o di personale delle Forze di polizia, deceduti in attività di servizio per effetto diretto di ferite causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio; tale elargizione è pari al 50 di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, per le vittime del dovere appartenenti alle Forze di polizia. L'importo attuale di tale somma è di lire 150 milioni;

            il comma 3 prevede la concessione di un'altra elargizione, a favore dei familiari dei soggetti indicati dall'articolo 1 della stessa legge n. 308; (tali sono, come si è detto, i militari in servizio di leva, i volontari, i richiamati, e gli allievi dei corpi di polizia, i quali subiscano, per causa di servizio, o durante il periodo di servizio, un evento che ne provochi la morte o una menomazione). L'elargizione in questione è fissata in lire 50 milioni.

        Inoltre, l'articolo 5 della stessa legge dispone, per i superstiti dei militari indicati dall'articolo 1, nonché di quelli in servizio permanente o di complemento, la concessione di una elargizione pari a quella di cui alla citata legge n. 624 del 1975.
        La proposta di legge si compone di 4 articoli.
        L'articolo 1 propone la modifica dell'articolo 1 della legge n. 308 del 1981, nel senso di inserire il riferimento ai volontari e di consentire che le disposizioni previste dalla legge n. 308 si applichino anche a coloro che, al momento dell'eventuale infortunio subìto, si trovassero in licenza, in permesso, o fuori dal presidio senza autorizzazione.
        L'articolo 2 provvede a modificare ed integrare l'articolo 6 della legge n. 308 del 1981. In particolare, con una modifica al comma 1 dello stesso articolo, si prevede che ai familiari dei militari indicati dall'articolo 1 della legge n. 308 del 1981, nonché a quelli dei militari in servizio permanente e di complemento e del personale delle Forze di polizia, che siano deceduti in attività di servizio per effetto di ferite causate da eventi di natura violenta, venga corrisposta una elargizione speciale pari a quella attribuita dalla legge n. 624 del 1975 ai superstiti delle vittime del dovere (l'importo attuale di tale somma è di lire 150 milioni).
        Con l'aggiunta di un nuovo comma (dopo l'ultimo), si riconosce inoltre il diritto al trattamento di pensione, già previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 308, a beneficio di vedove ed orfani del personale delle Forze armate e di polizia caduti in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili o militari o in operazioni di soccorso. Tale pensione è stabilita in misura pari al trattamento complessivo corrisposto al congiunto al momento del decesso.
        L'articolo 3 prevede che la decorrenza della legge abbia inizio il 1^ gennaio 1994.
        Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge sono valutati dall'articolo 4 in 2.830 milioni di lire all'anno per il triennio 2001-2003, recependo in tal senso il parere espresso dalla V Commissione nella XIII legislatura, e vengono posti a carico del "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazioni economica, utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
        Per l'urgenza delle misure previste, si raccomanda una tempestiva approvazione della presente proposta di legge.




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