XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1649
Onorevoli Colleghi! - La legge 3 giugno 1981, n. 308, agli
articoli 3 e 5, ha riconosciuto particolari provvidenze ai
familiari del personale militare deceduto a seguito di
espletamento del servizio nei casi particolari di impiego in
servizio di ordine pubblico, vigilanza ad infrastrutture
militari e civili ovvero in operazioni di soccorso.
Le provvidenze consistono in una speciale elargizione di
lire 150 milioni (importo aggiornato dall'articolo 2 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302), pari a quella prevista nel
tempo per le vittime del dovere delle Forze di polizia di cui
alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive
modificazioni, e in un trattamento speciale di pensione pari
alla retribuzione che il dante causa avrebbe percepito nel
tempo (rivalutato cioè in base alla dinamica salariale).
La medesima legge n. 308 del 1981, all'articolo 6, primo e
secondo comma, ha invece previsto, per i familiari del
personale deceduto in attività di servizio ordinario per
diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di
natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, la
corresponsione della sola speciale elargizione di cui sopra,
ridotta al 50 per cento, e incrementabile del 30 per cento se
il dante causa aveva carico di famiglia (importo attuale lire
75 milioni o lire 120 milioni).
I benefìci suddetti decorrono dal 1^ gennaio 1979, come
previsto dall'articolo 7 della legge n. 308 del 1981.
I citati benefìci sono stati mutuati da quelli istituiti
per le Forze di polizia con le seguenti leggi: legge 28
novembre 1975, n. 624, e successive modificazioni (per la
speciale elargizione); legge 27 ottobre 1973, n. 629, e
successive modificazioni (trattamento speciale di
pensione).
La speciale elargizione in misura intera (importo attuale
lire 150 milioni) ed il trattamento speciale di pensione sono
corrisposti ai familiari del personale delle Forze di polizia
deceduto nell'adempimento del dovere ("vittima del
dovere").
Per vittima del dovere si intende, ai sensi dell'articolo
3, secondo comma, della legge 27 ottobre 1973, n. 629,
aggiunto dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 466,
quel personale delle Forze di polizia deceduto "in attività di
servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio
di ordine pubblico" nonché quello deceduto "in attività di
servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni
d'istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti a
operazioni di polizia preventiva o repressiva o
all'espletamento di attività di soccorso".
Tale normativa ha prodotto una doppia sperequazione nella
concessione delle provvidenze in parola. In particolare:
nell'ambito dello stesso personale militare, fra i caduti in
servizio ordinario per causa di natura violenta (ad esempio
incidenti di volo ed automobilistico, esplosione di ordigni,
eccetera) ai quali è attribuita la sola speciale elargizione
ridotta al 50 per cento (aumentabile del 30 per cento in caso
di carico di famiglia), ed i caduti in servizio di ordine
pubblico di vigilanza alle installazioni ovvero in operazioni
di soccorso che sono assimilati alle cosiddette "vittime del
dovere" delle Forze di polizia, per i quali viene quindi
corrisposto ai familiari l'intero importo della speciale
elargizione e il trattamento speciale di pensione; tra il
personale militare e quello della Polizia di Stato, riguardo
alla data di decorrenza dei benefìci, che per il personale
militare hanno decorrenza dal 1^ gennaio 1979, mentre per
quello della Polizia la speciale elargizione decorre dal 1^
gennaio 1969, ai sensi della legge 4 dicembre 1981, n. 720; il
trattamento speciale di pensione ha decorrenza economica dal
1^ gennaio 1974, con l'estensione del beneficio agli eventi
accaduti prima di tale data ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, della legge 27 ottobre 1973 n. 629.
La proposta di legge riproduce il testo unificato delle
proposte di legge atto Camera n. 3321 e atto Camera n. 3790,
definito dalla IV Commissione nella XIII legislatura. Essa è
finalizzata ad intervenire sulla materia dei trattamenti in
favore degli appartenenti alle Forze armate e di polizia che
siano colpiti da eventi mortali, o gravemente lesivi
dell'integrità fisica.
A tale fine è diretta ad introdurre specifiche modifiche
alla legge 3 giugno 1981, n. 308.
Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1 della citata
legge 3 giugno 1981, n. 308, sostituito dall'articolo 1 della
legge 14 agosto 1991, n. 280, prevede il riconoscimento di
benefici economici ai militari vittime di infortuni
verificatisi durante il periodo di servizio, dai quali derivi
la morte o una menomazione dell'integrità fisica che sia
ricompresa fra quelle di cui alla tabella A ed alla
tabella B annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313.
L'articolo 2 della legge riconosce a tali soggetti, ed ai loro
congiunti, l'attribuzione della pensione privilegiata
ordinaria, ed i benefìci di cui agli articoli 15 e 16 della
legge 26 gennaio 1980, n. 9.
L'articolo 1 della legge, nell'individuare le categorie
dei soggetti destinatari, cita, oltre ai militari in servizio
di leva, ai richiamati ed agli allievi di scuole ed accademie
militari, i "militari volontari o trattenuti". Tale
espressione sembra doversi riferire ai soli soggetti che si
trovino in ferma volontaria ed a quelli che abbiano ottenuto
l'accesso alla ferma prolungata, escludendo dalla platea dei
beneficiari i militari in servizio permanente effettivo.
Tale esclusione appare del resto confermata dalla lettura
dell'articolo 6 della stessa legge n. 308 del 1981 che
riconosce il diritto ad una speciale elargizione in caso di
decesso per effetto di eventi violenti occorsi
nell'adempimento del servizio "ai familiari dei soggetti di
cui all'articolo 1, dei militari in servizio permanente e di
complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di
pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile".
Dal tenore della disposizione ora citata appare infatti chiaro
come la ratio della legge vada intesa nel senso di una
sottrazione della categoria dei militari in servizio
permanente dal novero dei beneficiari contemplati
dall'articolo 1.
Lo stesso articolo 1 esclude espressamente
dall'applicazione dei benefìci i militari in licenza, in
permesso, e quelli che al momento dell'evento dannoso si
trovino fuori presidio senza autorizzazione.
Per quanto riguarda i benefìci per i familiari, l'articolo
6 della legge n. 308 del 1981, come ricordato, contempla due
ipotesi:
il comma 1 prevede l'attribuzione di una elargizione ai
familiari di militari in servizio permanente e di complemento,
o di personale delle Forze di polizia, deceduti in attività di
servizio per effetto diretto di ferite causate da eventi di
natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio; tale
elargizione è pari al 50 di quella prevista dalla legge 28
novembre 1975, n. 624, per le vittime del dovere appartenenti
alle Forze di polizia. L'importo attuale di tale somma è di
lire 150 milioni;
il comma 3 prevede la concessione di un'altra
elargizione, a favore dei familiari dei soggetti indicati
dall'articolo 1 della stessa legge n. 308; (tali sono, come si
è detto, i militari in servizio di leva, i volontari, i
richiamati, e gli allievi dei corpi di polizia, i quali
subiscano, per causa di servizio, o durante il periodo di
servizio, un evento che ne provochi la morte o una
menomazione). L'elargizione in questione è fissata in lire 50
milioni.
Inoltre, l'articolo 5 della stessa legge dispone, per i
superstiti dei militari indicati dall'articolo 1, nonché di
quelli in servizio permanente o di complemento, la concessione
di una elargizione pari a quella di cui alla citata legge n.
624 del 1975.
La proposta di legge si compone di 4 articoli.
L'articolo 1 propone la modifica dell'articolo 1 della
legge n. 308 del 1981, nel senso di inserire il riferimento ai
volontari e di consentire che le disposizioni previste dalla
legge n. 308 si applichino anche a coloro che, al momento
dell'eventuale infortunio subìto, si trovassero in licenza, in
permesso, o fuori dal presidio senza autorizzazione.
L'articolo 2 provvede a modificare ed integrare l'articolo
6 della legge n. 308 del 1981. In particolare, con una
modifica al comma 1 dello stesso articolo, si prevede che ai
familiari dei militari indicati dall'articolo 1 della legge n.
308 del 1981, nonché a quelli dei militari in servizio
permanente e di complemento e del personale delle Forze di
polizia, che siano deceduti in attività di servizio per
effetto di ferite causate da eventi di natura violenta, venga
corrisposta una elargizione speciale pari a quella attribuita
dalla legge n. 624 del 1975 ai superstiti delle vittime del
dovere (l'importo attuale di tale somma è di lire 150
milioni).
Con l'aggiunta di un nuovo comma (dopo l'ultimo), si
riconosce inoltre il diritto al trattamento di pensione, già
previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 308, a
beneficio di vedove ed orfani del personale delle Forze armate
e di polizia caduti in servizio di ordine pubblico o di
vigilanza ad infrastrutture civili o militari o in operazioni
di soccorso. Tale pensione è stabilita in misura pari al
trattamento complessivo corrisposto al congiunto al momento
del decesso.
L'articolo 3 prevede che la decorrenza della legge abbia
inizio il 1^ gennaio 1994.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge sono
valutati dall'articolo 4 in 2.830 milioni di lire all'anno per
il triennio 2001-2003, recependo in tal senso il parere
espresso dalla V Commissione nella XIII legislatura, e vengono
posti a carico del "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazioni
economica, utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso
Ministero.
Per l'urgenza delle misure previste, si raccomanda una
tempestiva approvazione della presente proposta di legge.