XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1649




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) dopo le parole: "di leva" sono inserite le seguenti: ", i militari in servizio volontario";

                b) l'ultimo periodo è soppresso.


Art. 2.

        1. All'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma le parole da: "è corrisposta" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista per i superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624";

                b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Ai destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito, ove più favorevole rispetto al trattamento di pensione in godimento, il trattamento di pensione di cui all'articolo 3, da liquidare con i criteri e le modalità ivi previsti".


Art. 3.

        1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano con decorrenza dal 1^ gennaio 1994.

Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, per il triennio 2001-2003, in 2.830 milioni di lire annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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