XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1649
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "di leva" sono inserite le
seguenti: ", i militari in servizio volontario";
b) l'ultimo periodo è soppresso.
Art. 2.
1. All'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma le parole da: "è corrisposta"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è
corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista
per i superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere
appartenenti ai corpi di polizia, di cui alla legge 28
novembre 1975, n. 624";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai destinatari delle disposizioni di cui al presente
articolo è attribuito, ove più favorevole rispetto al
trattamento di pensione in godimento, il trattamento di
pensione di cui all'articolo 3, da liquidare con i criteri e
le modalità ivi previsti".
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano
con decorrenza dal 1^ gennaio 1994.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato, per il triennio 2001-2003, in 2.830 milioni
di lire annue, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.