XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1648
Onorevoli Colleghi! - Il regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36, dispone all'articolo 3 che
l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile, tra
l'altro, con qualunque impiego od ufficio retribuito con
stipendio sul bilancio dello Stato, delle province e dei
comuni. Nei casi di incompatibilità, di ufficio o su richiesta
del pubblico ministero, il consiglio dell'ordine, dopo aver
sentito l'interessato, dispone la cancellazione dall'albo
(articolo 37).
Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis
e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica", collegata alla
legge finanziaria per il 1997, prevedono il superamento di
tale incompatibilità per i pubblici dipendenti in caso di
lavoro part-time, e in particolare, tra l'altro:
l'esclusione dell'applicabilità, ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale e con
prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento, di
quanto previsto in materia di incompatibilità, cumulo di
impieghi e incarichi dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 (ora si veda il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165); l'abrogazione delle disposizioni che vietano
l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali
per i soggetti predetti, ferme restando quelle in materia di
requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per
l'esercizio delle relative attività; che il rapporto di lavoro
a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i
profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o
livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad
esclusione del personale militare, di quello delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Tale normativa, però, si è subito rivelata inapplicabile
per gli avvocati dato che potrebbe, di fatto, risultare
fortemente penalizzata la inviolabilità del diritto di difesa:
si pensi all'avvocato impiegato part-time che si trova a
difendere clienti privati per questioni inerenti materie di
sua competenza specifica come dipendente pubblico; si pensi,
poi, al particolare rilievo che nella professione forense
assume il cosiddetto segreto professionale che,
inevitabilmente, si viene a scontrare con il segreto d'ufficio
a cui è tenuto il pubblico dipendente.
La questione è anomala e va risolta.
Vi è certo, comunque, la necessità di una disciplina
transitoria, per coloro i quali abbiano ottenuto l'iscrizione
all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata
in vigore della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per
costoro va previsto l'obbligo di opzione per il mantenimento
del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio
dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge; in mancanza di
tale comunicazione, i consigli degli ordini degli avvocati
provvederanno alla cancellazione d'ufficio.
Così come appare opportuno garantire al pubblico
dipendente la reintegrazione, a domanda, nel rapporto di
lavoro a tempo pieno ovvero la possibilità di optare per la
cessazione del servizio e il mantenimento dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.