XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1648




        Onorevoli Colleghi! - Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, dispone all'articolo 3 che l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile, tra l'altro, con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle province e dei comuni. Nei casi di incompatibilità, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, il consiglio dell'ordine, dopo aver sentito l'interessato, dispone la cancellazione dall'albo (articolo 37).
        Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", collegata alla legge finanziaria per il 1997, prevedono il superamento di tale incompatibilità per i pubblici dipendenti in caso di lavoro part-time, e in particolare, tra l'altro: l'esclusione dell'applicabilità, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento, di quanto previsto in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora si veda il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); l'abrogazione delle disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti predetti, ferme restando quelle in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività; che il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
        Tale normativa, però, si è subito rivelata inapplicabile per gli avvocati dato che potrebbe, di fatto, risultare fortemente penalizzata la inviolabilità del diritto di difesa: si pensi all'avvocato impiegato part-time che si trova a difendere clienti privati per questioni inerenti materie di sua competenza specifica come dipendente pubblico; si pensi, poi, al particolare rilievo che nella professione forense assume il cosiddetto segreto professionale che, inevitabilmente, si viene a scontrare con il segreto d'ufficio a cui è tenuto il pubblico dipendente.
        La questione è anomala e va risolta.
        Vi è certo, comunque, la necessità di una disciplina transitoria, per coloro i quali abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per costoro va previsto l'obbligo di opzione per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge; in mancanza di tale comunicazione, i consigli degli ordini degli avvocati provvederanno alla cancellazione d'ufficio.
        Così come appare opportuno garantire al pubblico dipendente la reintegrazione, a domanda, nel rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero la possibilità di optare per la cessazione del servizio e il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati.




Frontespizio Testo articoli