XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1648
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56,
56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non
si applicano all'iscrizione all'albo degli avvocati, per la
quale restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
successive modificazioni.
Art. 2.
1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione
all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata
in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano
ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del
rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio
dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza di comunicazione, i consigli degli ordini degli
avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio
dell'iscritto al proprio albo.
2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1,
ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a
tempo pieno.
3. Entro lo stesso termine di tre mesi il pubblico
dipendente può optare per la cessazione del rapporto di lavoro
e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli
avvocati.