XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1646




        Onorevoli Colleghi! - Come è noto, il testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, detta la disciplina relativa alla collocazione e alle caratteristiche dei cimiteri, fissandone i parametri quantitativi, definendo limiti, distanze ed ampiezze delle zone cosiddette "di rispetto".
        La ratio della normativa è rivolta soprattutto alla tutela e alla salvaguardia degli aspetti igienico-sanitari che riguardano gli insediamenti cimiteriali e le zone ad essi limitrofe, a scapito, talvolta, delle esigenze di ordine urbanistico.
        Con la presente proposta di legge si intende riequilibrare la situazione soddisfacendo al meglio le esigenze di ordine più strettamente sanitario con quelle di carattere urbanistico e ambientale, in una più ampia logica di interesse pubblico.
        A tale fine si propone una modifica all'articolo 338 del citato testo unico delle leggi sanitarie, innanzitutto nella parte in cui limita il potere delle amministrazioni comunali, subordinando al prefetto il loro potere di deroga ai limiti sanciti dalla legge, per quanto riguarda l'ampiezza delle zone di rispetto; in secondo luogo, si intende abolire la diversificazione prevista nel quinto comma dello stesso articolo, secondo cui questa distanza non può essere comunque inferiore a 100 metri nei centri urbani con più di 20 mila abitanti, mentre negli altri casi è possibile ridurla a 50 metri.
        Questa iniziativa risponde, inoltre, all'esigenza di allineare l'Italia agli altri Paesi europei, dove le fasce di rispetto tra cimiteri e zone urbane sono nettamente inferiori e dove si pone maggiore attenzione ai parametri qualitativi piuttosto che a quelli quantitativi, che addirittura risultano del tutto assenti nel quadro normativo nazionale.
        Auspicando, dunque, un imminente e necessario intervento del legislatore sugli standard qualitativi riguardanti i cimiteri, si attribuiscono intanto agli enti locali, che ben conoscono lo stato dei luoghi, una maggiore autonomia e un più ampio potere di deroga ai limiti previsti per le distanze; il consiglio comunale può, con apposita deliberazione e previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, quando non si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, purché nei centri abitati la zona non risulti inferiore a 50 metri. E' inoltre consentito ai comuni di derogare, altresì, alle distanze previste ove si verifichi la necessità di realizzare opere pubbliche o di interesse pubblico ritenute utili e non collocabili altrove nel territorio comunale.




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