XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1646
Onorevoli Colleghi! - Come è noto, il testo unico delle
leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, detta la disciplina relativa alla collocazione e alle
caratteristiche dei cimiteri, fissandone i parametri
quantitativi, definendo limiti, distanze ed ampiezze delle
zone cosiddette "di rispetto".
La ratio della normativa è rivolta soprattutto alla
tutela e alla salvaguardia degli aspetti igienico-sanitari che
riguardano gli insediamenti cimiteriali e le zone ad essi
limitrofe, a scapito, talvolta, delle esigenze di ordine
urbanistico.
Con la presente proposta di legge si intende riequilibrare
la situazione soddisfacendo al meglio le esigenze di ordine
più strettamente sanitario con quelle di carattere urbanistico
e ambientale, in una più ampia logica di interesse
pubblico.
A tale fine si propone una modifica all'articolo 338 del
citato testo unico delle leggi sanitarie, innanzitutto nella
parte in cui limita il potere delle amministrazioni comunali,
subordinando al prefetto il loro potere di deroga ai limiti
sanciti dalla legge, per quanto riguarda l'ampiezza delle zone
di rispetto; in secondo luogo, si intende abolire la
diversificazione prevista nel quinto comma dello stesso
articolo, secondo cui questa distanza non può essere comunque
inferiore a 100 metri nei centri urbani con più di 20 mila
abitanti, mentre negli altri casi è possibile ridurla a 50
metri.
Questa iniziativa risponde, inoltre, all'esigenza di
allineare l'Italia agli altri Paesi europei, dove le fasce di
rispetto tra cimiteri e zone urbane sono nettamente inferiori
e dove si pone maggiore attenzione ai parametri qualitativi
piuttosto che a quelli quantitativi, che addirittura risultano
del tutto assenti nel quadro normativo nazionale.
Auspicando, dunque, un imminente e necessario intervento
del legislatore sugli standard qualitativi riguardanti i
cimiteri, si attribuiscono intanto agli enti locali, che ben
conoscono lo stato dei luoghi, una maggiore autonomia e un più
ampio potere di deroga ai limiti previsti per le distanze; il
consiglio comunale può, con apposita deliberazione e previo
parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, ridurre
l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, quando non
si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e
giustificati motivi, purché nei centri abitati la zona non
risulti inferiore a 50 metri. E' inoltre consentito ai comuni
di derogare, altresì, alle distanze previste ove si verifichi
la necessità di realizzare opere pubbliche o di interesse
pubblico ritenute utili e non collocabili altrove nel
territorio comunale.